Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 aprile 1934 al 15 gennaio 2000. Leggi il testo vigente →
[1]Chiunque contravvenga alle disposizioni contenute nei primi 19 articoli della presente legge nonche' alle norme del decreto Ministeriale, di cui all'ultimo comma dell'art. 8, ove non sia prevista una pena maggiore dalle altre leggi e' punito con l'ammenda da lire 5 a lire 50 per ogni persona occupata nel lavoro ed alla quale la contravvenzione si riferisce.
[2]L'ammenda non puo' essere complessivamente superiore a lire 10.000, ne' inferiore a lire 20.
[3]Le contravvenzioni all'art. 20 sono punite con l'ammenda da lire 200 a lire 1000 e quelle agli articoli 21, 22 e 23 sono punite con l'ammenda da lire 100 a lire 500.
Testo in vigore dal 27 aprile 1934 al 15 gennaio 2000
