Sebbene, di fronte agli artt. 31 e 37 Cost. ed agli impegni internazionali assunti dall'Italia (artt. 3 e 6 della Convenzione n. 103 dell'OIL, ratificata con legge 19 ottobre 1970, n. 864; art. 8 della Carta sociale europea, ratificata con legge 3 luglio 1965, n. 929), la specialità del rapporto di lavoro domestico non possa più addursi a giustificazione legittimante l'omessa previsione, per le lavoratrici del settore, di una tutela della maternità non dissimile da quella apprestata per le altre lavoratrici subordinate, il superamento di siffatta omissione non può avvenire per via di mera estensione, in favore delle prime, - come, in via principale, anche in riferimento all'art. 3 Cost., ha richiesto il giudice a quo - della disciplina dettata, per le seconde, dall'art. 2 della legge n. 1204 del 1971, in quanto un divieto di recesso dal rapporto prolungato (col solo temperamento della giusta causa), per ventuno mesi - qual'è quello previsto dal citato art. 2 - sarebbe un vincolo eccessivamente gravoso per l'economia familiare ed in quanto il periodo di interdizione dal lavoro implica problemi peculiari per la lavoratrice domestica ammessa alla convivenza familiare. D'altro canto l'introduzione di una disciplina - da ritenersi pur essa, dato il riferimento dell'ordinanza di rinvio non soltanto all'art. 3, ma anche agli artt. 31 e 37 Cost., implicitamente richiesta dall'autorità rimettente - che con modalità convenienti alla specialità del rapporto, attui anche per le lavoratrici domestiche, in caso di gravidanza e puerperio, il principio dell'art. 2110, secondo comma, cod. civ., implica una intromissione nella sfera riservata alla discrezionalità del legislatore, al quale soltanto spetta di determinare le modalità temporali del divieto di licenziamento della lavoratrice domestica in maternità e di definire, in conformità al modello delle convenzioni internazionali, i diritti e gli obblighi delle parti durante l'astensione obbligatoria dal lavoro, modulandoli secondo la varia tipologia del rapporto. (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 4, 29, 31, 35 e 37 Cost., dell'art. 1, terzo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, 'in parte qua'). - Su analoghe questioni, S. nn. 27/1974 e 9/1976. red.: S.E. rev.: S.P.
Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 29 cost. · Art. 31 cost.