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Le disposizioni del presente titolo si applicano alle lavoratrici, comprese le apprendiste, che prestano la loro opera alle dipendenze di privati datori di lavoro, nonche' alle dipendenti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dagli altri enti pubblici e dalle societa' cooperative, anche se socie di queste ultime. Alle lavoratrici a domicilio si applicano le norme del presente titolo di cui agli articoli 2, 4, 6 e 9. Alle lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari si applicano le norme del presente titolo di cui agli articoli 4, 5, 6, 8 e 9. ((Il diritto di astenersi dal lavoro di cui all'articolo 7, ed il relativo trattamento economico, sono riconosciuti anche se l'altro genitore non ne ha diritto. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7 e al comma 2 dell'articolo 15 sono estese alle lavoratrici di cui alla legge 29 dicembre 1987, n. 546, madri di bambini nati a decorrere dal 1o gennaio 2000. Alle predette lavoratrici i diritti previsti dal comma 1 dell'articolo 7 e dal comma 2 dell'articolo 15 spettano limitatamente ad un periodo di tre mesi, entro il primo anno di vita del bambino)). Sono fatte salve, in ogni caso, le condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti, e da ogni altra disposizione.

Testo in vigore dal 28 marzo 2000 al 3 agosto 2000

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 360/2000

    Ha colpito questo articolo
    26 luglio 2000

    È costituzionalmente illegittimo l'art. 1, secondo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nella parte in cui non prevede l'applicabilità alle lavoratrici a domicilio dell'art. 5 della medesima legge, che disciplina l'interdizione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza. L'istituto dell'interdizione anticipata è equiparato sotto tutti i profili all'astensione obbligatoria 'ante partum', per identità delle 'rationes' normative delle due fattispecie nell'aspetto funzionale, sostanziale ed economico e costituisce attuazione dei principi costituzionali che impongono la tutela della maternità, in applicazione dei quali, in presenza di situazioni omogenee, categorie di lavoratrici non possono essere escluse dal beneficio di quel livello di protezione assicurato, alla generalità delle lavoratrici subordinate, dalla legge n. 1204 del 1971. Infatti, le caratteristiche del lavoro a domicilio, ancorché peculiari, soprattutto in relazione alle concrete modalità di svolgimento, non sono idonee a giustificare l'inapplicabilità dell'interdizione anticipata alle donne occupate in tale settore, le quali risultono così irragionevolmente discriminate rispetto alla generalità di quelle impegnate nel lavoro subordinato e non adeguatamente garantite in relazione alla tutela della maternità, in violazione dei principi costituzionali che questa esigono. - v. le sentenze nn. 86/1994, 9/1976, 27/1974. A.M.M.

    Art. 1 Tutela delle lavoratrici madri · Art. 5 Tutela delle lavoratrici madri

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  • Sentenza n. 172/1996

    Illegittimità dichiarata
    31 maggio 1996

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 Cost., dell'art. 1 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (in tema di tutela delle lavoratrici madri) - nella parte in cui non esclude dall'ambito normativo del divieto di licenziamento delle lavoratrici in caso di gravidanza e puerperio il recesso dal contratto del datore di lavoro per esito negativo della prova - in primo luogo, perché la norma speciale del terzo comma, concernente le lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari, è estranea al caso oggetto del giudizio 'a quò, in cui si tratta di un rapporto di portierato con una società immobiliare, non configurabile come una specie di servizio familiare; ed in secondo luogo, perché questa norma, additata come 'tertium comparationis' ai fini dell'art. 3 Cost., disponendo in generale l'inapplicabilità alle lavoratrici domestiche del divieto di licenziamento previsto dal successivo art. 2, ha una portata più estesa rispetto alla questione. red.: G. Leo

    Art. 3 cost. · Art. 41 cost. · Art. 42 cost. · Art. 2 Tutela delle lavoratrici madri

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  • Sentenza n. 86/1994

    Questione inammissibile
    15 marzo 1994

    Sebbene, di fronte agli artt. 31 e 37 Cost. ed agli impegni internazionali assunti dall'Italia (artt. 3 e 6 della Convenzione n. 103 dell'OIL, ratificata con legge 19 ottobre 1970, n. 864; art. 8 della Carta sociale europea, ratificata con legge 3 luglio 1965, n. 929), la specialità del rapporto di lavoro domestico non possa più addursi a giustificazione legittimante l'omessa previsione, per le lavoratrici del settore, di una tutela della maternità non dissimile da quella apprestata per le altre lavoratrici subordinate, il superamento di siffatta omissione non può avvenire per via di mera estensione, in favore delle prime, - come, in via principale, anche in riferimento all'art. 3 Cost., ha richiesto il giudice a quo - della disciplina dettata, per le seconde, dall'art. 2 della legge n. 1204 del 1971, in quanto un divieto di recesso dal rapporto prolungato (col solo temperamento della giusta causa), per ventuno mesi - qual'è quello previsto dal citato art. 2 - sarebbe un vincolo eccessivamente gravoso per l'economia familiare ed in quanto il periodo di interdizione dal lavoro implica problemi peculiari per la lavoratrice domestica ammessa alla convivenza familiare. D'altro canto l'introduzione di una disciplina - da ritenersi pur essa, dato il riferimento dell'ordinanza di rinvio non soltanto all'art. 3, ma anche agli artt. 31 e 37 Cost., implicitamente richiesta dall'autorità rimettente - che con modalità convenienti alla specialità del rapporto, attui anche per le lavoratrici domestiche, in caso di gravidanza e puerperio, il principio dell'art. 2110, secondo comma, cod. civ., implica una intromissione nella sfera riservata alla discrezionalità del legislatore, al quale soltanto spetta di determinare le modalità temporali del divieto di licenziamento della lavoratrice domestica in maternità e di definire, in conformità al modello delle convenzioni internazionali, i diritti e gli obblighi delle parti durante l'astensione obbligatoria dal lavoro, modulandoli secondo la varia tipologia del rapporto. (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 4, 29, 31, 35 e 37 Cost., dell'art. 1, terzo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, 'in parte qua'). - Su analoghe questioni, S. nn. 27/1974 e 9/1976. red.: S.E. rev.: S.P.

    Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 29 cost. · Art. 31 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1971-12-30;1204~art1 · fonte su Normattiva