È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 29, primo comma, 30, primo comma, 31 e 37 Cost., l'art. 4, primo comma, lettera c), della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), nella parte in cui non prevede per l'ipotesi di parto prematuro una decorrenza dei termini del periodo dell'astensione obbligatoria idonea ad assicurare una adeguata tutela della madre e del bambino. La norma impugnata, infatti, limitandosi a vietare di adibire al lavoro le donne durante i tre mesi dopo il parto, contiene una formulazione letterale che appare rigidamente determinata sia in ordine alla durata che alla decorrenza, e rivela, pertanto, aspetti irragionevoli e contrastanti con i valori della protezione della famiglia e della tutela del minore, in relazione ai casi di parto prematuro, nei quali è notoriamente indispensabile che il bambino sia affidato alle cure di specialisti ed all'apparato sanitario, mentre la madre, una volta dimessa e pur in astensione obbligatoria dal lavoro, non può svolgere alcuna attività per assistere il figlio ricoverato nelle strutture ospedaliere, ed è, invece, obbligata a riprendere l'attività lavorativa quando il bambino deve essere assistito a casa. - Cfr. S. nn. 332/1988 e 1/1987, nelle quali la Corte ha osservato che <<l'istituto dell'astensione obbligatoria dal lavoro 'post partum' previsto dall'art. 4, primo comma, della legge n. 1204 del 1971, oltre ad essere volto a tutelare la salute della donna, considera e protegge il rapporto che, in tale periodo, necessariamente si instaura tra madre e figlio, anche in riferimento alle esigenze di carattere relazionale ed affettivo che sono decisive sia per un corretto sviluppo del bambino, sia per lo svolgimento del ruolo della madre>>.
Art. 4 Tutela delle lavoratrici madri