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E' vietato adibire al lavoro le donne:
- a)durante i due mesi precedenti la data presunta del parto;
- b)ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
- c)durante i tre mesi dopo il parto.511b L'astensione obbligatoria dal lavoro e' anticipata a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali.11c ((Qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto. La lavoratrice e' tenuta a presentare, entro trenta giorni, il certificato attestante la data del parto)).
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
5La Corte Costituzionale con sentenza 11 - 24 marzo 1988, n. 332 (in G.U. 1a s.s. 30/03/1988 n. 13) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 4, primo comma, lett. c), della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 nella parte in cui non prevede che le lavoratrici affidatarie in preadozione possano avvalersi della astensione obbligatoria durante i tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia affidataria".
Corte Costituzionale
11bLa Corte Costituzionale con sentenza 24 - 30 giugno 1999, n. 270 (in G.U. 1a s.s. 07.07.1999, n. 27) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 4, primo comma, lettera c) della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri) nella parte in cui non prevede per l'ipotesi di parto prematuro una decorrenza dei termini del periodo dell'astensione obbligatoria idonea ad assicurare una adeguata tutela della madre e del bambino".
D.Lgs. 31 gennaio 2000, n. 24
11cIl D.Lgs. 31 gennaio 2000, n. 24 ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "I periodi di astensione obbligatoria, previsti dagli articoli 4 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono validi a tutti gli effetti ai fini dell'anzianita' di servizio. Gli stessi periodi sono computabili ai fini della progressione di carriera, salva la necessita' dell'effettivo compimento nonche' del completamento degli obblighi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso enti o reparti e di imbarco, previsti dalla normativa vigente".
Testo in vigore dal 28 marzo 2000 al 27 aprile 2001
