Art. 7 — Albo nazionale dei costruttori
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[1]Il terzo comma dell'articolo 5 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, come modificato dall'articolo 2 della legge 29 marzo 1965, n. 203, e dall'articolo 2 della legge 28 aprile 1976, n. 191, e' sostituito dal seguente: "La classifica secondo l'importo e' stabilita come segue:
- 1)fino a lire...................... 45.000.000 2) fino a lire...................... 75.000.000 3) fino a lire...................... 150.000.000 4) fino a lire...................... 300.000.000 5) fino a lire...................... 750.000.000 6) fino a lire..................... 1.500.000.000 7) fino a lire..................... 3.000.000.000 8) fino a lire..................... 6.000.000.000 9) fino a lire..................... 9.000.000.000 10) oltre lire.................... 9.000.000.000".
[2]Per effetto del comma precedente, il primo comma dell'articolo 2 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, come modificato dall'articolo 1 della legge 29 marzo 1965, n. 203, e dall'articolo 1 della legge 28 aprile 1976, n. 191, e' sostituito dal seguente: "L'iscrizione nell'albo nazionale e' obbligatoria per chiunque esegua lavori di importo superiore a 45 milioni di lire di competenza dello Stato, degli enti pubblici e di chi fruisca, per i lavori stessi, di un concorso, contributo o sussidio dello Stato. E' facoltativa per i lavori il cui importo non superi il limite indicato". Le iscrizioni nell'albo deliberate alla data di entrata in vigore della presente legge sono aggiornate alle varie classifiche in conformita' alla tabella stabilita nel primo comma. Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, modificato dall'articolo 4 della legge 29 marzo 1965, n. 203 e dall'articolo 4 della legge 28 aprile 1976, n. 191, e' sostituito dal seguente: "Esso decide sulle domande di iscrizione fino all'importo di millecinquecento milioni di lire ed esprime parere per quelle di importo superiore, la cui competenza spetta al comitato centrale". I certificati di iscrizione nell'albo rilasciati in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il periodo di validita' stabilito dall'articolo 17 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, debbono intendersi aggiornati in conformita' alla classifica secondo l'importo di cui al primo comma. Nel caso di opere rientranti in piu' categorie fra quelle previste dalla tabella annessa alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni, l'amministrazione appaltante richiede nel bando di gara, ai fini dell'ammissione agli appalti, e fermi restando gli altri requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni, la iscrizione alla sola categoria prevalente rispetto al complesso delle opere, salvo che, per comprovati motivi tecnici indicati in sede di progetti, non risulti indispensabile anche l'iscrizione in altre categorie.
Testo in vigore dal 16 dicembre 1981 al 13 maggio 2000
