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Entro il periodo di applicazione previsto dall'art. 360 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, le norme contenute nella legge 27 febbraio 1955, n. 58, sono estese, con gli stessi criteri e modalita', agli iscritti al Fondo per il trattamento di quiescenza, di cui all'art. 77 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656.
Testo in vigore dal 11 marzo 1958 al 13 aprile 1963
