Cass. civ., Sez. I, ord. n. 17667/2025
Amministrazione giudiziaria e amministrazione straordinaria - Consecuzione - Esclusione - Ragioni - Conseguenze in tema di crediti prededucibili - Rilevanza dell’art. 54 del d.lgs. n. 159 del 2011 - Negazione - Fondamento.
La prededuzione riconosciuta nell'ambito di una procedura di amministrazione giudiziaria di cui al d.lgs. n. 159 del 2011 non può trasferirsi alla procedura di amministrazione straordinaria ex d.l. n. 347 del 2003, conv. con l. n. 39 del 2004, non essendo configurabile una consecuzione tra le due, stante la diversità di presupposti, destinatari e finalità e senza che, ad esiti diversi, conduca l'art. 54 del d.lgs. n. 159 innanzi citato che regola il trattamento del credito solo nell'ambito del procedimento di prevenzione e non al di fuori di esso.
Rv. 675223-01Rassegna di giugno 2025, p. 36Art. 54 codice antimafiaDove leggere la sentenza