Cass. civ., Sez. III, ord. n. 5069/2026
Responsabilità ex art. 2051 c.c. - Esclusione della responsabilità del custode per fatto del danneggiato - Omessa specificazione della natura colposa del comportamento di quest'ultimo - Conseguenze - Motivazione apparente ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. - Configurabilità.
In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., incorre nel vizio di motivazione apparente ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la sentenza che, da un lato, affermi la carenza di adeguata manutenzione del bene da parte del custode, e dall'altro ne escluda la responsabilità a fronte di un comportamento del danneggiato del quale non venga specificata la natura colposa.
Classificata anche sotto: Risarcimento del danno › Concorso del fatto colposo del creditore o del danneggiato
Rv. 678138-01Rassegna di marzo 2026, p. 195Art. 2051 c.c. · Art. 1227 c.c. · Art. 360 c.p.c.Dove leggere la sentenza