Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Responsabilità civile

Cose in custodia

Sottovoce della voce 148 nella classificazione del Massimario

10 massime, da pronunce dal 2 luglio 2025 al 6 marzo 2026

Massime della Corte di cassazione

10 massime classificate sotto questa sottovoce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 5069/2026

    Incendio › Obbligo di custodia

    Responsabilità ex art. 2051 c.c. - Esclusione della responsabilità del custode per fatto del danneggiato - Omessa specificazione della natura colposa del comportamento di quest'ultimo - Conseguenze - Motivazione apparente ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. - Configurabilità.

    In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., incorre nel vizio di motivazione apparente ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la sentenza che, da un lato, affermi la carenza di adeguata manutenzione del bene da parte del custode, e dall'altro ne escluda la responsabilità a fronte di un comportamento del danneggiato del quale non venga specificata la natura colposa.

    Classificata anche sotto: Risarcimento del danno › Concorso del fatto colposo del creditore o del danneggiato

    Rv. 678138-01Rassegna di marzo 2026, p. 195Art. 2051 c.c. · Art. 1227 c.c. · Art. 360 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 5111/2026

    Incendio › Presunzione di colpa › Prova liberatoria

    Bene demaniale in concessione - Custodia - Titolarità in capo al concessionario - Affidamento del bene in gestione a terzi - Irrilevanza - Limiti - Fattispecie.

    Nel caso di bene demaniale dato in concessione, custode dell'area e dei manufatti ivi insistenti - e, come tale, responsabile ex art. 2051 c.c. - è il concessionario, anche laddove la relativa gestione sia stata affidata a terzi, a meno che risulti che il primo non potesse esercitare, in concreto, alcuna signoria - anche solo di fatto - sul bene. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto la responsabilità del concessionario di un'area demaniale adibita a stabilimento balneare, data in gestione a terzi, per l'infortunio occorso all'interno di una struttura gonfiabile che vi era stata installata dal gestore).

    Rv. 678167-01Rassegna di marzo 2026, p. 196Art. 2051 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 31209/2025

    Incendio › Presunzione di colpa › Prova liberatoria

    Inidoneità della cosa all’uso per cui è affidata - Concomitante condotta colposa del danneggiato - Esonero da responsabilità del custode - Esclusione - Fattispecie.

    Incendio › Obbligo di custodia

    In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., ove la cosa sia intrinsecamente e obiettivamente pericolosa - e quindi inidonea all'uso cui è preordinata -, non può escludersi il suo apporto causale rispetto all'evento dannoso, per il sol fatto che il concomitante comportamento colposo della vittima ne abbia consentito l'utilizzo in tal senso. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità della comproprietaria di un capannone per l'infortunio ivi occorso ad un operaio, caduto da una pedana sollevata da un carrello elevatore usato per stoccare al piano superiore le merci, tenuto conto che l'immobile era utilizzato illegalmente, in quanto ancora in corso di costruzione e, dunque, privo di scale, ascensori, parapetti e dotazioni di sicurezza).

    Rv. 676845-01Rassegna di novembre 2025, p. 90Art. 2051 c.c. · Art. 40 c.p. · Art. 41 c.p.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 31164/2025

    Incendio › Presunzione di colpa › Prova liberatoria

    La responsabilità del conduttore per la perdita o il deterioramento della cosa locata ex art. 1588 c.c. si distingue dalla quella per danno cagionato da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c. per la diversa natura (rispettivamente, contrattuale e aquiliana) e per il diverso tipo di prova liberatoria, dovendo il conduttore provare che il fatto si è verificato per causa a lui non imputabile - e, cioè, di aver assolto ad ogni proprio dovere di custodia, conservazione e gestione del bene locato - e il custode l'esistenza di un fattore causale esterno (il caso fortuito) che abbia avuto un'efficacia causale esclusiva nella produzione del danno.

    Classificata anche sotto: Locazione

    Rv. 677060-02Rassegna di novembre 2025, p. 88Art. 2051 c.c. · Art. 1588 c.c. · Art. 2697 c.c. · Art. 1218 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 31164/2025

    Incendio › Presunzione di colpa › Prova liberatoria

    Responsabilità ex art. 2051 c.c. - Prova liberatoria - Fatto del terzo rimasto ignoto - Configurabilità - Presupposti.

    In tema di responsabilità per danno da cosa in custodia, la prova del fatto del terzo integra quella del caso fortuito, anche qualora il terzo rimanga ignoto, purché sia positivamente accertata (e sia quindi certa, e non meramente possibile) la dinamica di tale fatto - che, in relazione alle condizioni in cui si trovava la cosa custodita, deve risultare eccezionale, autonomo, imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza richiesta al custode -, altrimenti restando incerta la causa concreta del danno e conseguentemente integrata la responsabilità ex art. 2051 c.c.

    Rv. 677060-03Rassegna di novembre 2025, p. 88Art. 2051 c.c. · Art. 40 c.p. · Art. 41 c.p.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 30141/2025

    Incendio › Presunzione di colpa › Prova liberatoria

    Caso fortuito ex art. 2051 c.c. - Condotta colposa della vittima - Criteri di valutazione - Percepibilità della condizione di pericolo connessa alla cosa - Rilevanza - Fattispecie.

    La responsabilità ex art. 2051 c.c. può essere esclusa in presenza di un comportamento colposo del danneggiato, da valutarsi in relazione alla possibilità, per quest'ultimo, di avvedersi della condizione di intrinseca pericolosità posseduta dalla cosa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ascritto integralmente alla vittima la responsabilità per la caduta occorsale nell'atto di attraversare una strada ghiacciata, ritenendo irrilevante la circostanza che i marciapiedi fossero impraticabili in quanto ingombri di accumuli di neve, sul presupposto della comprovata percezione della situazione di pericolo, che avrebbe dovuto indurre la ricorrente a valutare l'adozione di ogni altro contegno possibile, financo quello di non procedere all'attraversamento).

    Rv. 677059-01Rassegna di novembre 2025, p. 78Art. 2051 c.c. · Art. 1227 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 29147/2025

    Incendio › Presunzione di colpa › Prova liberatoria

    In tema di responsabilità da cosa in custodia, al fine di stabilire se la condotta della vittima integri il caso fortuito ex art. 2051 c.c., occorre valutare se il danneggiato, in ossequio al generale dovere di ragionevole cautela, avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno, restando irrilevante la circostanza che tale sua condotta fosse astrattamente prevedibile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in relazione alla caduta occorsa, in un'area adibita a mercato e in orario diurno, a una signora che era inciampata in una buca lunga 30-40 cm. e "profonda quanto un piede con una scarpa", aveva ascritto integralmente alla vittima l'eziologia del sinistro, sul presupposto che la condizione di generale dissesto del piazzale escludeva la possibilità di confidare nella apparente regolarità della superficie calpestabile).

    Rv. 676856-01Rassegna di novembre 2025, p. 68Art. 2051 c.c. · Art. 2697 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 23012/2025

    Incendio › Presunzione di colpa › Prova liberatoria

    Caso fortuito - Esimente - Fatto naturale - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie.

    Il caso fortuito, che esime il custode dalla responsabilità ex art. 2051 c.c., può essere integrato, oltre che dal fatto del danneggiato o di un terzo, anche da un fatto naturale, purché estraneo alla cosa custodita, il quale si configuri come causa immediata e diretta dell'evento. (In applicazione del suddetto principo, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, in una fattispecie relativa a danni da infiltrazioni d'acqua provenienti dalla sovrastante unità immobiliare, originate dalla rottura per tensocorrosione di un raccordo del circuito di alimentazione dell'acqua calda, aveva escluso la responsabilità del custode, sull'erroneo presupposto che l'evento fosse dipeso da caso fortuito).

    Rv. 676261-01Rassegna di luglio 2025, p. 254Art. 2051 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 21317/2025

    Incendio › Presunzione di colpa › Prova liberatoria

    Responsabilità ex art. 2051 c.c. - Presupposti - Prova liberatoria - Contenuto - Fattispecie.

    Ai fini dell'attribuzione della responsabilità ex art. 2051 c.c. sono necessarie e sufficienti una relazione causale tra l'evento dannoso e la cosa in custodia e l'esistenza di un effettivo potere fisico sulla stessa da parte del custode, tenuto al relativo controllo onde evitare che produca danni a terzi, con la conseguenza che il custode convenuto è onerato di fornire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito (ovvero del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità), mentre, in caso di persistenza dell'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, resta a suo carico il fatto ignoto, in quanto inidoneo ad eliminare il dubbio circa lo sviluppo eziologico dell'accadimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, in relazione al cedimento del vespaio sottostante al seminterrato di un condòmino, aveva escluso la responsabilità ex art. 2051 c.c. del condominio in ragione dei difetti della soletta sottostante al pavimento dell'unità immobiliare danneggiata, senza considerare che gli stessi rappresentavano comunque un elemento strutturale integrato nella cosa in custodia, e non già un fattore esterno alla stessa, idoneo ad integrare il caso fortuito).

    Rv. 675897-01Rassegna di luglio 2025, p. 214Art. 2051 c.c. · Art. 2697 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 17980/2025

    Incendio › Obbligo di custodia

    In caso di incendio di un bene, ai fini della responsabilità per danni del custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., è sufficiente la concausalità della res in custodia nella propagazione del fuoco, rilevando l'individuazione del punto di innesco ai soli fini della prova del caso fortuito, prova, quest'ultima, che, invece, il custode è impossibilitato ad offrire in caso di incertezza nell'individuazione di detto punto.

    Rv. 675006-01Rassegna di luglio 2025, p. 185Art. 2051 c.c.Dove leggere la sentenza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da RatioLegis.

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa sottovoce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Corte costituzionale

Le pronunce che hanno deciso su questi articoli, dichiarandoli illegittimi o giudicando la questione. Il legame con la voce passa per gli articoli ed è ricavato da RatioLegis.

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  • Ordinanza n. 14/1985Questione infondata

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    Questione giudicata su: Art. 2697 c.c.

    Dispositivo: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1 legge 23 ottobre 1960, n. 1369, 414, n. 4, cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione con l'ordinanza del Pretore di Torino indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta…

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da RatioLegis. Le Rassegne raccolte sono 11, da gennaio 2025 a marzo 2026. Fonti e metodologia