Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Risarcimento del danno

Concorso del fatto colposo del creditore o del danneggiato

Sottovoce della voce 152 nella classificazione del Massimario

13 massime, da pronunce dal 28 aprile 2025 al 22 aprile 2026

Massime della Corte di cassazione

13 massime classificate sotto questa sottovoce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 10668/2026

    Effetti - Configurabilità del fatto concorrente come fonte di autonoma ragione di danno risarcibile in favore del danneggiante - Esclusione.

    L'art. 1227, comma 1, c.c., operante anche in caso di responsabilità extracontrattuale per il richiamo contenuto nell'art. 2056 c.c., prevede, in caso di concorso del fatto colposo del creditore, soltanto la diminuzione del risarcimento al medesimo dovuto, proporzionalmente alla gravità della colpa di questi ed all'entità delle sue conseguenze, operandosi così una compensazione parziale in sede di liquidazione del danno, senza che il menzionato fatto concorrente possa venire altresì preso in considerazione come produttivo di un'autonoma ragione di danno risarcibile in favore del danneggiante.

    Rv. 678597-01Rassegna di marzo 2026, p. 171Art. 1227 c.c. · Art. 2056 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 10668/2026

    Diverse ipotesi normative di cui al comma 1 e al comma 2 dell'art. 1227 c.c. - Ipotesi del comma 2 - Comportamento del debitore - Valutazione - Criteri.

    A differenza dell'ipotesi regolata dal comma 1 dell'art. 1227 c.c. - che concerne l'incidenza del comportamento colposo del creditore danneggiato nella determinazione del danno e rileva ai fini di una proporzionale riduzione del risarcimento - l'ipotesi disciplinata dal comma 2, in presenza di un fatto dannoso imputabile, sotto il profilo causale, al solo debitore, ne esclude la risarcibilità limitatamente alle conseguenze ulteriori che il creditore avrebbe potuto evitare con il proprio comportamento, successivo all'evento, cosicché, in relazione a tale ipotesi, il contegno del creditore va valutato - indipendentemente dalla violazione di obblighi contrattuali - sotto il profilo dell'eventuale omissione dell'ordinaria diligenza richiesta dal medesimo art. 1227 c.c..

    Rv. 678597-02Rassegna di marzo 2026, p. 172Art. 1227 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 5069/2026

    In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., incorre nel vizio di motivazione apparente ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la sentenza che, da un lato, affermi la carenza di adeguata manutenzione del bene da parte del custode, e dall'altro ne escluda la responsabilità a fronte di un comportamento del danneggiato del quale non venga specificata la natura colposa.

    Classificata anche sotto: Responsabilità civile › Cose in custodia

    Rv. 678138-01Rassegna di marzo 2026, p. 195Art. 2051 c.c. · Art. 1227 c.c. · Art. 360 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 2352/2026

    In tema di responsabilità per l'esercizio di attività pericolose ex art. 2050 c.c., l'esercente di una giostra autoscontro è gravato da un onere probatorio rigoroso che non si esaurisce nella prova negativa di non aver violato norme di legge o di comune prudenza ma esige la dimostrazione positiva di aver adottato ogni misura atta ad impedire l'evento secondo lo sviluppo della tecnica, con la conseguenza che la mancanza di dispositivi di sicurezza (quali le cinture di sicurezza), pur se non espressamente imposti da specifiche norme regolamentari, integra un'omissione qualificata idonea a fondare la responsabilità del gestore, concorrente ex art. 1227, comma 1, c.c., con quella del genitore del minore danneggiato che abbia esposto quest'ultimo al rischio in condizioni ambientali o temporali non appropriate, senza che tale ultima scelta volitiva sia idonea, da sola, a recidere il nesso di causalità.

    Classificata anche sotto: Responsabilità civile

    Rv. 677825-01Rassegna di febbraio 2026, p. 69Art. 2050 c.c. · Art. 1227 c.c. · Art. 41 c.p. · Art. 2048 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 26798/2025

    Concorso del fatto colposo del danneggiato ex art. 1227, comma 1, prima parte, c.c.- Causalità materiale - Accertamento - Criteri ex art. 41 c.p. - Art. 1227, comma 2, c.c. - Ambito di applicazione - Causalità giuridica.

    Il concorso del fatto colposo del danneggiato - rilevante, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, prima parte, c.c., in termini di causalità materiale - dev'essere accertato sulla base del criterio disciplinato dall'art. 41 c.p., mentre la disciplina di cui all'art. 1227, comma 2, c.c. ha ad oggetto la diversa ipotesi - afferente al piano della causalità giuridica - in cui il danneggiato, pur non concorrendo alla produzione dell'evento, ne abbia aggravato le conseguenze.

    Rv. 676790-01Rassegna di ottobre 2025, p. 79Art. 1227 c.c. · Art. 41 c.p.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 26798/2025

    Vittima minorenne - Concorso causale ex art. 1227, comma 1, c.c. - Riduzione proporzionale del danno iure proprio dei genitori - Applicabilità - Culpa in educando o in vigilando - Ulteriore riduzione del risarcimento - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

    Il concorso ex art. 1227, comma 1, c.c., della condotta della vittima minorenne rileva anche ai fini della proporzionale riduzione del risarcimento invocato iure proprio dai genitori, senza che - laddove la suddetta condotta non integri, a sua volta, un fatto illecito - un'ulteriore riduzione possa farsi discendere dall'accertamento di una responsabilità di questi ultimi ai sensi dell'art. 2048 c.c., dal momento che la loro eventuale culpa in educando o in vigilando verrebbe a coprire il medesimo ambito di irrisarcibilità già derivante dall'applicazione dell'art. 1227 c.c. (Principio affermato in relazione al risarcimento invocato iure proprio dai genitori in relazione alla morte del proprio figlio minorenne, della quale quest'ultimo era stato giudicato corresponsabile per avere volontariamente assunto la dose letale di sostanza stupefacente cedutagli da un terzo).

    Rv. 676790-02Rassegna di ottobre 2025, p. 80Art. 1227 c.c. · Art. 2048 c.c. · Art. 2056 c.c. · Art. 1223 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 26575/2025

    Il principio sancito dall'art. 1228 c.c., in forza del quale il debitore risponde dei fatti dolosi o colposi di coloro della cui opera si sia avvalso nell'adempimento dell'obbligazione, è applicabile anche alle ipotesi in cui venga dedotto un concorso di colpa del creditore ex art. 1227 c.c., per accertare il quale occorre, quindi, fare riferimento anche alle condotte tenute dagli ausiliari dello stesso nel compimento delle attività collegate all'esecuzione della prestazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in relazione alla sottrazione di contante, da parte del dipendente di una banca, da una cassaforte che era stata lasciata aperta da altro operatore, aveva escluso la corresponsabilità della banca e del suo direttore, per non aver interdetto all'autore del furto l'accesso alla cassaforte, pur avendogli inibito lo svolgimento di operazioni comportanti maneggio di denaro, tenuto conto altresì della circostanza che egli era stato già condannato per appropriazione indebita presso una delle filiali della medesima banca, oltre che radiato dall'albo dei promotori finanziari).

    Classificata anche sotto: Obbligazioni in genere

    Rv. 676769-01Rassegna di ottobre 2025, p. 110Art. 1227 c.c. · Art. 1228 c.c. · Art. 2048 c.c. · Art. 2049 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 21896/2025

    In tema di risarcimento del danno da incidente stradale, la consapevolezza della persona trasportata che il conducente sia sotto l'effetto di alcool o di altre sostanze eccitanti, pur non potendo determinare l'assoluta esclusione del suo diritto alla tutela assicurativa, ai sensi dell'art. 13 della Direttiva 2009/103/CE, costituisce un'esposizione volontaria al rischio, come tale idonea ad integrare una corresponsabilità del danneggiato e a ridurre, proporzionalmente, la responsabilità del danneggiante, ponendosi come antecedente causale necessario del verificarsi dell'evento ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva riconosciuto, nella misura del 30%, una cooperazione colposa del danneggiato il quale, consapevole dello stato di ebbrezza del conducente per aver condiviso il consumo di alcolici, aveva accettato di farsi trasportare sull'autovettura).

    Classificata anche sotto: Assicurazione › Veicoli (circolazione-assicurazione obbligatoria)

    Rv. 675733-02Rassegna di luglio 2025, p. 237Art. 2054 c.c. · Art. 1227 c.c. · Art. 141 Codice delle assicurazioni privateDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 21761/2025

    In tema di responsabilità civile da sinistri stradali, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo ex art. 2054, comma 1, c.c., ai fini della valutazione e quantificazione del concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, pur a fronte della prova che l'automobilista aveva tenuto una velocità di guida non appropriata, aveva affermato il concorso paritario del pedone nella produzione del danno senza accertarne, in concreto, la percentuale di colpa, e anzi escludendo la possibilità di verificare la misura dell'incidenza causale di ciascuna delle condotte).

    Classificata anche sotto: Circolazione stradale

    Rv. 675890-01Rassegna di luglio 2025, p. 230Art. 2043 c.c. · Art. 2054 c.c. · Art. 2697 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 15963/2025

    Nei giudizi promossi per il risarcimento dei danni da emotrasfusione infetta, l'importo dell'indennizzo di cui all'art. 1 della l. n. 210 del 1992, che il danneggiato non abbia in concreto conseguito in quanto decaduto, ai sensi dell'art. 3 della stessa legge, dalla facoltà di richiederlo all'amministrazione competente, non può essere detratto ex art. 1227, secondo comma, c.c. dall'ammontare del danno risarcibile.

    Classificata anche sotto: Assistenza e beneficenza pubblica › Prestazioni assistenziali

    Rv. 675597-01Rassegna di giugno 2025, p. 126Art. 2043 c.c. · Art. 1218 c.c. · Art. 1227 c.c.Dove leggere la sentenza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da RatioLegis.

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa sottovoce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Corte costituzionale

Le pronunce che hanno deciso su questi articoli, dichiarandoli illegittimi o giudicando la questione. Il legame con la voce passa per gli articoli ed è ricavato da RatioLegis.

  • Sentenza n. 205/1972Illegittimità dichiarata

    Dichiarato illegittimo: Art. 2054 c.c.

    Dispositivo: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2054, secondo comma, del codice civile, limitatamente alla parte in cui nel caso di scontro fra veicoli esclude che la presunzione di egual concorso dei conducenti operi anche se uno dei veicoli non abbia riportato danni. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1972. COSTA…

  • Ordinanza n. 23/2010Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 2054 c.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2054, primo comma, del codice civile, sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Siracusa – sezione distaccata di Lentini – con l’ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 2010. F.…

  • Sentenza n. 156/1999Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 1227 c.c. · Art. 2043 c.c.

    Dispositivo: Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2043, 2051 e 1227, primo comma, del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, dal giudice di pace di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 29 aprile 1999. Il Presidente: Gr…

  • Ordinanza n. 165/1998Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 2043 c.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2043 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, dal tribunale di Isernia con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1998. Il Presidente: Granata Il redattore: Chiep…

  • Sentenza n. 188/1995Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2043 c.c.

    Dispositivo: Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2043 del codice civile sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, dal Tribunale superiore delle acque pubbliche con l'ordinanza in epigrafe; Dichiara inammissibile ogni altra questione sollevata dal medesimo Tribunale superiore delle acque pubbliche, con la stessa ordinanza. Così deciso…

  • Ordinanza n. 82/1995Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 1227 c.c. · Art. 2043 c.c.

    Dispositivo: Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2043, 2051 e 1227, primo comma, del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, dal Pretore di Lecce con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1995. Il Pr…

  • Sentenza n. 372/1994Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2043 c.c.

    Dispositivo: Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2043 cod. civ., sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe; Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 cod. civ., sollevata in subordine, con riferimento ai cita…

  • Sentenza n. 79/1992Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 2050 c.c.

    Dispositivo: Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2050 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Monza con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 1992. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: GRANATA Il canc…

  • Ordinanza n. 14/1985Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 1227 c.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1227, primo comma, cod. civ. - nella parte in cui, nei confronti dell'incapace di intendere e di volere, che con la sua condotta abbia concorso a causare il danno complessivamente da lui subito, esclude la risarcibilità di quella parte del danno stesso che sia stata causata dal comportamento d…

  • Sentenza n. 192/1981Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2054 c.c.

    Dispositivo: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2054, terzo comma, cod. civ., sollevata con ordinanza del Tribunale di Genova del 21 aprile 1975 in relazione all'art. 3 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1981. F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO -…

  • Sentenza n. 88/1979Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2043 c.c.

    Dispositivo: dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2043 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 32 della Costituzione, dal tribunale di Camerino con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979. F.to: LEONETTO…

  • Sentenza n. 93/1976Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2054 c.c.

    Dispositivo: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2054, commi primo e secondo, cod. civ. sollevata dal pretore di Monza, con ordinanza 19 gennaio 1974, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1976. F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI…

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da RatioLegis. Le Rassegne raccolte sono 11, da gennaio 2025 a marzo 2026. Fonti e metodologia