Corte di cassazione · Massimario

Locazione

Voce 104 della classificazione del Massimario

30 massime, da pronunce dal 10 gennaio 2025 al 29 aprile 2026

Sottovoci

Come il Massimario suddivide la voce, con il numero di massime. Quelle con una pagina propria raccolgono lì le loro massime.

  • Obbligazioni del conduttore9 massime
  • Disciplina delle locazioni di immobili urbani (legge 27 luglio 1978 n. 392)8 massime
  • Affitto1 massima
  • Disdetta1 massima
  • Obbligazioni del locatore1 massima
  • Rinnovazione1 massima
  • Trasferimento a titolo particolare della cosa locata (alienazione)1 massima
  • In genere (nozione, caratteri, distinzioni)10 massime

Massime della Corte di cassazione

30 massime classificate sotto questa voce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 11817/2026

    Leasing immobiliare - Mancata indicazione del "tasso leasing" in contratto - Determinabilità per relationem dei tassi di interesse a carico dell'utilizzatrice - Limiti di ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

    In tema di leasing immobiliare, la mancata indicazione del "tasso leasing" nel contratto non determina la violazione dell'art. 117, comma 4, T.U.B., qualora lo stesso sia determinabile per relationem, con rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili, senza alcun margine di incertezza né di discrezionalità in capo alla società di leasing, dovendosi individuare la ratio della norma nell'esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza, declinata in senso economico, essendo trasparente il contratto che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto di durata. (Nella specie, la S.C. ha escluso, cassando la sentenza impugnata, la determinabilità del tasso, in ipotesi di parametri contrattuali unilateralmente determinati dalla società di leasing, con riferimento ad un Tasso Interno di Attualizzazione, estratto mediante calcoli matematici "a ritroso", secondo criteri non esplicitati nel contratto, non venendo indicati né la formula, né i criteri di determinabilità e le eventuali componenti di interesse incluse anche nell'opzione finale).

    Rv. 678673-01Rassegna di marzo 2026, p. 280Art. 1284 c.c. · Art. 1815 c.c. · Art. 117 Testo unico in materia bancaria e creditizia · Art. 1 Legge annuale per il mercato e la concorrenzaDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 11456/2026

    Art. 4, comma 2- septies, del d.l. n. 351 del 2001, come introdotto dall’art. 69 del d.l. n. 104 del 2020 e modificato dall’art. 10, comma 2-bis, del d.l. n. 228 del 2021 - Interpretazione - Integrazione ope legis dei contratti - Limitazione al profilo patrimoniale dell’occupazione sine titulo - Sussistenza - Effetti di proroga legale o diritto di permanenza - Esclusione.

    In tema di contratti di locazione tra privati ed enti pubblici, l'art. 4, comma 2-septies, del d.l. n. 351 del 2001 (conv. con modif. dalla l. n. 410 del 2001, come introdotto dall'art. 69 del d.l. n. 104 del 2020 e modificato dall'art. 10, comma 2-bis, del d.l. n. 228 del 2021, conv. con modif. dalla l. n. 15 del 2022), nella parte in cui prevede, per il caso di permanenza negli immobili delle amministrazioni utilizzatrici, per mancanza di alternative, il pagamento di un'indennità di occupazione precaria pari al canone pro tempore vigente, senza applicazione di penali, oneri o maggiorazioni, fatto salvo il maggior danno, integra ope legis i contratti di locazione in corso limitatamente al profilo patrimoniale dell'occupazione sine titulo, per un periodo massimo di quarantotto mesi dalla cessazione del rapporto, senza comportare alcuna proroga legale della locazione, né attribuire alla pubblica amministrazione un diritto di permanenza idoneo a costituire condizione ostativa al rilascio dell'immobile alla scadenza.

    Classificata anche sotto: Risarcimento del danno › Valutazione e liquidazione

    Rv. 678671-01Rassegna di marzo 2026, p. 278Art. 1339 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 9586/2026

    Obbligazioni del conduttore › Restituzione della cosa locata

    Locazione - Contratto verbale - Presunzione ex art. 1590, comma 2, c.c. - Operatività - Sussistenza - Prova contraria a carico del conduttore - Contenuto.

    Obbligazioni del locatore › Mantenimento della cosa in buono stato locativo

    In tema di locazione, la natura verbale del contratto non esclude né attenua l'operatività della presunzione di cui all'art. 1590, comma 2, c.c., con la conseguenza che, in mancanza di una descrizione pattizia dello stato dell'immobile al momento della consegna, si presume che il conduttore abbia ricevuto il bene in buono stato locativo, gravando su di lui l'onere di dimostrare che i danni riscontrati al momento della restituzione trovino causa in vizi originari o nel normale deterioramento d'uso.

    Rv. 677806-01Rassegna di marzo 2026, p. 259Art. 1590 c.c. · Art. 2727 c.c. · Art. 2697 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 9297/2026

    Locazione di un immobile di pregio ad uso abitativo - Disciplina di cui alla l. n. 431 del 1998 - Applicabilità ex lege - Esclusione - Rinvio pattizio a tale disciplina - Ammissibilità - Fondamento.

    In tema di locazione immobiliare ad uso abitativo, l'art. 1, comma 2, della l. n. 431 del 1998, nella parte in cui esclude l'applicabilità del regime vincolistico, previsto dalla stessa legge, agli immobili di pregio, non costituisce norma imperativa, sicché le parti possono derogarvi liberamente pattuendo l'assoggettamento del rapporto avente ad oggetto detti immobili alla relativa disciplina, richiamandola adeguatamente in contratto, in forza dell'autonomia contrattuale di cui all'art. 1322 c.c.

    Rv. 677587-01Rassegna di marzo 2026, p. 253Art. 1 Locazioni abitative · Art. 1322 c.c. · Art. 1571 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 9298/2026

    Disciplina delle locazioni di immobili urbani (legge 27 luglio 1978 n. 392) › Uso diverso da quello pattuito

    Contratto ad uso non abitativo stipulato prima dell’entrata in vigore della l. n. 431 del 1998 - Mutamento della destinazione d’uso successiva all’entrata in vigore della l. n. 431 del 1998 - Disciplina applicabile.

    Il contratto di locazione ad uso non abitativo, stipulato nella vigenza della l. n. 392 del 1978, rimane regolato da tale legge anche nel caso in cui l'immobile venga assoggettato ad uso diverso da quello pattuito (nella specie abitativo) in epoca successiva all'entrata in vigore della legge l. n. 431 del 1998, non costituendo il mutamento di destinazione d'uso della cosa locata un accordo ex novo, ma una evoluzione del contratto preesistente.

    Rv. 677588-01Rassegna di marzo 2026, p. 254Art. 14 Locazioni abitative · Art. 80 Legge sull’equo canoneDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 7249/2026

    In tema di locazione finanziaria, la l. n. 124 del 2017 trova applicazione per i contratti in cui non si siano già verificati, prima della sua entrata in vigore, i presupposti della risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore (essendo, quindi, stata proposta domanda giudiziale di risoluzione ex art. 1453 c.c. o avendo il concedente dichiarato di avvalersi della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.), con la conseguenza che gli effetti risolutori dovranno essere, per tali contratti, quelli disciplinati dal comma 138 dell'art. 1 della medesima legge.

    Classificata anche sotto: Contratti in genere

    Rv. 677894-01Rassegna di marzo 2026, p. 71Art. 72 fallimento · Art. 72-quater fallimento · Art. 1455 c.c. · Art. 1 Legge annuale per il mercato e la concorrenzaDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 4346/2026

    Rinnovazione

    In caso di fallimento del locatore e di subentro del curatore ex art. 80, comma 1, l.fall., nel contratto di locazione immobiliare soggetto al regime vincolistico di cui alla legge n. 431 del 1998, la rinnovazione della locazione alla seconda scadenza quadriennale richiede, a pena di estinzione del rapporto, la necessaria autorizzazione del giudice delegato, secondo il principio generale di cui all'art. 560 c.p.c., non essendo perciò necessaria la comunicazione di disdetta da parte del curatore, che ove pure trasmessa, anche se in ritardo rispetto al termine semestrale antecedente la seconda scadenza, costituisce mero atto ricognitivo degli effetti caducatori connessi alla citata previsione normativa.

    Classificata anche sotto: Fallimento ed altre procedure concorsuali › Fallimento

    Rv. 677082-01Rassegna di febbraio 2026, p. 39Art. 560 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 32869/2025

    Disciplina delle locazioni di immobili urbani (legge 27 luglio 1978 n. 392) › Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione › Diritti ed obblighi delle parti › Sublocazione e cessione della locazione

    Locazione ad uso commerciale - Cessione del contratto ex art. 36 l. n. 392 del 1978 senza liberazione del cedente - Azione di risoluzione del contratto del locatore - Litisconsorzio necessario tra cedente e cessionario - Esclusione - Litisconsorzio facoltativo - Sussistenza.

    In caso di contestuale cessione dell'azienda e del contratto di locazione ex art. 36 della l. n. 392 del 1978, senza liberazione del cedente, nel giudizio instaurato per la risoluzione del contratto e il pagamento dei canoni insoluti non sussiste litisconsorzio necessario tra cedente, cessionario e ceduto, bensì litisconsorzio facoltativo con rapporti processualmente scindibili, potendo il locatore esperire separate e distinte azioni nei riguardi dei soggetti (cedente e cessionario) tra loro obbligati in solido.

    Classificata anche sotto: Procedimento civile › Litisconsorzio

    Rv. 676758-01Rassegna di dicembre 2025, p. 108Art. 102 c.p.c. · Art. 36 Legge sull’equo canone · Art. 103 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 31459/2025

    Obbligazioni del conduttore › Corrispettivo (canone)

    La clausola di un contratto di locazione che ne subordini l'efficacia alla prestazione, da parte del conduttore, di una fideiussione annuale a garanzia del regolare pagamento del canone predeterminato e fino al rilascio dell'immobile, non è affetta da nullità per indeterminatezza dell'oggetto, perché ogni singola garanzia prevista, da stipularsi di anno in anno, ha durata e oggetto determinati.

    Classificata anche sotto: Fidejussione

    Rv. 677187-01Rassegna di dicembre 2025, p. 90Art. 1346 c.c. · Art. 1571 c.c. · Art. 1936 c.c. · Art. 1598 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 31164/2025

    Obbligazioni del conduttore › Perdita e deterioramento della cosa locata

    Responsabilità ex artt. 1588 e 2051 c.c. - Differenze.

    La responsabilità del conduttore per la perdita o il deterioramento della cosa locata ex art. 1588 c.c. si distingue dalla quella per danno cagionato da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c. per la diversa natura (rispettivamente, contrattuale e aquiliana) e per il diverso tipo di prova liberatoria, dovendo il conduttore provare che il fatto si è verificato per causa a lui non imputabile - e, cioè, di aver assolto ad ogni proprio dovere di custodia, conservazione e gestione del bene locato - e il custode l'esistenza di un fattore causale esterno (il caso fortuito) che abbia avuto un'efficacia causale esclusiva nella produzione del danno.

    Classificata anche sotto: Responsabilità civile › Cose in custodia

    Rv. 677060-02Rassegna di novembre 2025, p. 88Art. 2051 c.c. · Art. 1588 c.c. · Art. 2697 c.c. · Art. 1218 c.c.Dove leggere la sentenza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da RatioLegis.

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa voce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Corte costituzionale

Le pronunce che hanno deciso su questi articoli, dichiarandoli illegittimi o giudicando la questione. Il legame con la voce passa per gli articoli ed è ricavato da RatioLegis.

  • Sentenza n. 138/2026Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 1 Legge annuale per il mercato e la concorrenza

    Dispositivo: dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 2, lettera a), della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), introdotto dall'art. 1, comma 141, lettera b), della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), sollevate, in riferimento agli artt. 24, 41 e 111 della Costituzio…

  • Sentenza n. 184/2024Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 1 Legge annuale per il mercato e la concorrenza

    Dispositivo: 1) dichiara non fondate, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 148 e 149, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), sollevate, in riferimento agli artt. 3, sotto il profilo della intrinseca irragionevolezza, 24 e 41, commi secondo e terzo, della Costituzione, dalla Corte d'appello di L'Aquila, con l'ordinanza indicata in epigrafe;…

  • Ordinanza n. 242/2004Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 13 Locazioni abitative

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 1 e 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di La Spezia con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della…

  • Ordinanza n. 298/2003Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 79 Legge sull’equo canone

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  • Ordinanza n. 287/2002Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 79 Legge sull’equo canone

    Dispositivo: Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 79, secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) e degli artt. 79, primo comma, e 12, primo comma, della medesima legge, in riferimento agli artt. 2, 3 e 42 della Costituzione, nonché della questione di legittimità costituzionale degli artt.…

  • Sentenza n. 294/1994Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 27 Legge sull’equo canone

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  • Ordinanza n. 141/1994Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 79 Legge sull’equo canone

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  • Ordinanza n. 3/1990Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 79 Legge sull’equo canone

    Dispositivo: Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 79, secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, sollevata dal Pretore di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989. Il Presidente: S…

  • Ordinanza n. 327/1988Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 79 Legge sull’equo canone

    Dispositivo: Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Genova con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte…

  • Ordinanza n. 596/1987Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 27 Legge sull’equo canone · Art. 38 Legge sull’equo canone

    Dispositivo: Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 27 e 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"), sollevata dal Tribunale di Catania con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palaz…

  • Ordinanza n. 22/1986Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 38 Legge sull’equo canone

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 38, 39, 40 e 41 della legge 27 luglio 1978 n. 392, sollevata in riferimento all'art. 42 Cost. dal Pretore di Venezia con ordinanze emesse rispettivamente il 17 aprile 1984 (R.O. n. 132/85) ed il 25 maggio 1984 (R.O. n. 1191/84). Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede d…

  • Sentenza n. 40/1984Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 27 Legge sull’equo canone

    Dispositivo: riuniti i giudizi, dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 27, primo e secondo comma, della legge 27 luglio 1978 n. 392 - nonché dei successivi artt. 29, 67 e 73 in quanto ad esso si riferiscono - sollevate dai Pretori di Serracapriola, Montefiascone, Bergamo ed Ispica e dal Conciliatore di Pulsano con le ordinanze…

  • Sentenza n. 192/1983Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2697 c.c.

    Dispositivo: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1 legge 23 ottobre 1960, n. 1369, 414, n. 4, cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione con l'ordinanza del Pretore di Torino indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta…

  • Sentenza n. 128/1983Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 38 Legge sull’equo canone

    Dispositivo: Corretta nei sensi di cui in motivazione l'ordinanza di questa Corte n. 136 in data 7 luglio 1982; 1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 38, 39, 40 e 41 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost. con l'ordinanza della Corte costituzionale n. 136 del 7 luglio 1982. 2) Dichiara non fondate le questioni di…

  • Ordinanza n. 136/1982Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 38 Legge sull’equo canone

    Dispositivo: Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 38, 39, 40 e 41 comma 2 della L. 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui conferiscono il diritto di prelazione ai locatari di immobili urbani esercenti attività industriali, commerciali ed artigianali, in riferimento all'art. 3 della Costituzione e ne dispone la trattazione in…

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da RatioLegis. Le Rassegne raccolte sono 11, da gennaio 2025 a marzo 2026. Fonti e metodologia