Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Spese giudiziali civili

Compensazione

Sottovoce della voce 162 nella classificazione del Massimario

24 massime, da pronunce dal 15 aprile 2025 al 28 aprile 2026

Massime della Corte di cassazione

24 massime classificate sotto questa sottovoce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 11492/2026

    Decisione sulle spese - Compensazione - Gravi ed eccezionali ragioni - Illogicità od erroneità della motivazione - Sindacabilità in cassazione per violazione di legge - Fattispecie.

    In tema di spese legali, la decisione del giudice di merito di compensarle è censurabile in sede di legittimità, per violazione di legge, quando la relativa motivazione, che deve fondarsi sulla interpretazione della norma elastica di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. e del parametro delle "gravi ed eccezionali ragioni", sia palesemente illogica, inconsistente o manifestamente erronea. (Nella specie, la S.C. ha cassato la statuizione con la quale il giudice del merito aveva disposto la compensazione delle spese di lite, in relazione ad una ipotesi di cessione del credito, sulla base del solo dato - del tutto fisiologico in rapporto alla struttura del rapporto sostanziale e processuale dedotto in giudizio, e, dunque, privo dei caratteri della gravità e della eccezionalità - della coincidenza delle difese svolte dalla parte cedente con quelle svolte dalla cessionaria, attrice principale, nei confronti della debitrice ceduta).

    Rv. 678672-01Rassegna di marzo 2026, p. 279Art. 92 c.p.c. · Art. 91 c.p.c. · Art. 360 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 7588/2026

    Regime risultante dalle modifiche di cui al d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018 - Presupposti - Fattispecie Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta, oltre che nel caso della soccombenza reciproca, solo nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa o maggiore gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.

    (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione del tribunale che aveva compensato le spese del giudizio di opposizione allo stato passivo sul mero rilievo dell'acquisizione della documentazione utile all'accoglimento della domanda di insinuazione al passivo successivamente alla sua proposizione, circostanza, questa, fisiologica nel procedimento de quo e, dunque, priva dei caratteri di gravità ed eccezionalità richiesti dall'art. 92 c.p.c.).

    Rv. 678643-01Rassegna di marzo 2026, p. 304Art. 92 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 6782/2026

    Gravi ed eccezionali ragioni - Ambito di applicazione - Espressa motivazione - Necessità - Illogicità o erroneità - Sindacabilità in cassazione - Fattispecie.

    In tema di spese giudiziali, le gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificarne la compensazione totale o parziale devono essere espressamente motivate e riferite a specifiche circostanze o aspetti della controversia, quali la condotta processuale della parte soccombente o l'incidenza di fattori esterni non controllabili, tali da rendere, nel caso concreto, contraria al principio di proporzionalità l'applicazione del criterio generale della soccombenza; dette ragioni, inoltre, non possono essere illogiche o erronee, configurandosi altrimenti un vizio di violazione di legge denunciabile in sede di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva compensato le spese del giudizio di ottemperanza, valorizzando la mancanza di un preventivo sollecito di pagamento, circostanza ritenuta estranea e neutra rispetto alla controversia).

    Rv. 678309-01Rassegna di marzo 2026, p. 354Art. 91 c.p.c. · Art. 92 c.p.c. · Art. 15 Disposizioni sul processo tributarioDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 5896/2026

    Poteri del giudice › Incensurabilità in cassazione

    Obbligo di motivazione in ordine alla mancata compensazione - Esclusione - Censurabilità in cassazione - Esclusione.

    In tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione.

    Rv. 678179-01Rassegna di marzo 2026, p. 51Art. 92 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 4818/2026

    Spese processuali - Liquidazione - Giudizio di rinvio - Principio della soccombenza in relazione all'esito globale del giudizio - Applicazione - Modalità - Fattispecie.

    In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire a un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte. (Nella specie, in un giudizio di equa riparazione derivato anche dalla durata del giudizio di ottemperanza, la S.C. ha confermato la decisione del giudice del rinvio di compensazione integrale delle spese, con correzione della motivazione, ravvisando gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c. nel fatto che la domanda, inizialmente proposta contro il solo Ministero della giustizia, aveva imposto in sede di rinvio, l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze).

    Rv. 677313-01Rassegna di marzo 2026, p. 114Art. 92 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 1275/2026

    Controversie nelle quali è parte la P.A. - Atti giudiziari - Compensazione totale o parziale delle spese - Richiesta di registrazione della P.A. o delle altre parti - Conseguenze in ordine all'imposta di registro - Individuazione della parte vittoriosa - Irrilevanza.

    In tema di registrazione degli atti giudiziari (ivi compresi i lodi arbitrali muniti di esecutività), relativi a controversie nelle quali è parte la P.A., ai sensi dell'art. 159 del T.U. spese, in caso di compensazione totale o parziale delle spese giudiziali - ed indipendentemente dall'individuazione della parte vittoriosa -, l'imposta di registro è prenotata a debito per la metà (o per la diversa quota di compensazione) ed è pagata per la restante parte in via esclusiva dall'altra parte, se la registrazione è chiesta dalla pubblica amministrazione, mentre è pagata per intero dalla parte diversa dalla P.A. se la registrazione è richiesta dalla stessa nel proprio interesse o per uno degli usi previsti dalla legge.

    Classificata anche sotto: Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) › Imposta di registro

    Rv. 677743-01Rassegna di gennaio 2026, p. 115Art. 159 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 59 Testo unico l'imposta di registroDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 34071/2025

    Intervento di atti normativi e pronunce della Corte costituzionale in corso di causa - - Mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni in contestazione - Compensazione delle spese - Necessità - Fattispecie.

    Costituisce ragione giustificatrice della compensazione delle spese di lite l'intervento, in corso di causa, di atti normativi e di conseguenti pronunce della Corte costituzionale che conferiscano alla res controversa profili di novità, determinando un mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti in contestazione tra le parti. (In applicazione di tale principio, la S.C., nel dichiarare cessata la materia del contendere, ha compensato le spese di lite in una controversia nella quale l'Amministrazione finanziaria aveva annullato in autotutela l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro, a seguito della modifica dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, ad opera dell'art. 1, comma 87, lett. a), della l. n. 205 del 2017, la cui natura di norma di interpretazione autentica era stata riconosciuta dall'art. 1, comma 1084, della l. n. 145 del 2018, più volte dichiarato legittimo dalla Corte costituzionale).

    Rv. 677336-01Rassegna di dicembre 2025, p. 201Art. 20 Testo unico l'imposta di registro · Art. 15 Disposizioni sul processo tributario · Art. 92 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 32951/2025

    In tema di spese di lite, il giudice d'appello non può disporne la compensazione, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., sulla base di ragioni diverse da quelle poste dal primo giudice, quando la decisione di accoglimento nel merito, non impugnata, abbia acquistato autorità di giudicato.

    Classificata anche sotto: Impugnazioni civili › Impugnazioni in generale

    Rv. 676488-01Rassegna di dicembre 2025, p. 69Art. 2909 c.c. · Art. 92 c.p.c. · Art. 324 c.p.c. · Art. 342 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 31166/2025

    Compensazione delle spese del giudizio - Rimessione alle Sezioni Unite - Decisione resa in mancanza di precedenti univoci o pienamente convincenti - Presupposti ex art. 92, comma 2, c.p.c. - Sussistenza.

    La decisione sopravvenuta delle Sezioni Unite della Corte di cassazione adottata per "mancanza di precedenti univoci o pienamente convincenti" sulla questione di diritto già oggetto di un procedimento pendente giustifica la compensazione delle spese di lite integrando i presupposti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c.

    Rv. 676404-01Rassegna di novembre 2025, p. 63Art. 91 c.p.c. · Art. 92 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 30704/2025

    Contributo unificato - Art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115 del 2002 - Applicazione in via analogica al processo civile ordinario e tributario - Esclusione - Ragioni.

    In tema di contributo unificato, l'art. 13, comma 6-bis.1, del d.P.R. n. 115 del 2002 - secondo cui nel processo amministrativo il relativo onere è a carico della parte soccombente anche in caso di compensazione delle spese o di sua contumacia - non è suscettibile di applicazione analogica al processo civile e a quello tributario, non essendo ravvisabile una eadem ratio tra le relative discipline, che fissano differenti criteri di quantificazione del contributo e si caratterizzano per disomogeneità di materia e diversità di posizioni delle parti, senza che ne derivi un vulnus in punto di ragionevolezza o un deficit in termini di uguaglianza, giacché il diverso trattamento rientra nelle prerogative discrezionali del legislatore.

    Classificata anche sotto: Tributi (in generale) › Contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972)

    Rv. 676891-01Rassegna di novembre 2025, p. 128Art. 92 c.p.c. · Art. 9 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 13 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 1 Disposizioni sul processo tributario e altri 1Dove leggere la sentenza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da RatioLegis.

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa sottovoce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Corte costituzionale

Le pronunce che hanno deciso su questi articoli, dichiarandoli illegittimi o giudicando la questione. Il legame con la voce passa per gli articoli ed è ricavato da RatioLegis.

  • Sentenza n. 77/2018Illegittimità dichiarata

    Dichiarato illegittimo: Art. 92 c.p.c.

    Dispositivo: riuniti i giudizi, 1) dichiara inammissibile l'intervento della Confederazione generale italiana del lavoro; 2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arre…

  • Ordinanza n. 170/2022Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 15 Disposizioni sul processo tributario

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 2-sexies, primo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), come introdotto dall'art. 9, comma 1, lettera f), numero 2), del decreto legislativo…

  • Ordinanza n. 190/2018Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 92 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, in legge 10 nov…

  • Sentenza n. 157/2014Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 91 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 91, ultimo comma, del codice di procedura civile, introdotto dall'art. 13, comma 1, lettera b), del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212 (Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 17 febbraio…

  • Ordinanza n. 261/2013Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 91 c.p.c.

    Dispositivo: riuniti i giudizi, 1) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 107, 111 e 117…

  • Ordinanza n. 292/2010Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 15 Disposizioni sul processo tributario

    Dispositivo: riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 2-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevate - in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, della Cost…

  • Ordinanza n. 314/2008Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 91 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 91 del codice di procedura civile e 75 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Milano, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Co…

  • Ordinanza n. 405/2007Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 91 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 82 e 91 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte di appello di Torino con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 2007. F.to: Franco BILE, Presidente…

  • Ordinanza n. 153/2002Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 92 c.p.c. · Art. 91 c.p.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 311, 320, 113, secondo comma, e 316, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Giudice di pace di Roma con il provvedimento di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo d…

  • Ordinanza n. 117/1999Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 91 c.p.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e dell'art. 91 del codice di procedura civile, sollevata - in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione - dal pretore di Avellino, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzional…

  • Sentenza n. 53/1998Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 15 Disposizioni sul processo tributario

    Dispositivo: Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, comma 1, e 46, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Croton…

  • Ordinanza n. 41/1984Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 91 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara: a) la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 ("Nuova disciplina del contenzioso tributario") - nella parte in cui esclude l'applicabilità al processo tributario degli artt. 90, 92, 93, 94, 95, 96 e 97 c.p.c.; b) la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell…

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da RatioLegis. Le Rassegne raccolte sono 11, da gennaio 2025 a marzo 2026. Fonti e metodologia