Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Spese giudiziali civili

Liquidazione

Sottovoce della voce 162 nella classificazione del Massimario

23 massime, da pronunce dal 15 aprile 2025 al 23 marzo 2026

Massime della Corte di cassazione

23 massime classificate sotto questa sottovoce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 6949/2026

    Spese di consulenza tecnica di parte - Liquidazione d'ufficio - Dimostrazione del relativo esborso - Necessità - Esclusione - Fondamento - Limiti.

    La nomina di un consulente di parte fa presumere che la parte abbia assunto l'obbligazione di remunerarlo, ai sensi dell'art. 1709 c.c., con la conseguenza che la relativa spesa, in quanto rientrante nelle spese di lite di cui all'art. 91 c.p.c., va liquidata ex officio a prescindere dalla dimostrazione del relativo esborso, salvo che l'altra parte dimostri che la prestazione sia avvenuta a titolo gratuito o il debito sia stato altrimenti estinto.

    Rv. 678452-01Rassegna di marzo 2026, p. 224Art. 1709 c.c. · Art. 91 c.p.c. · Art. 201 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 5731/2026

    Onorari avvocato - Determinazione discrezionale del giudice tra il minimo ed il massimo - Motivazione specifica - Esclusione - Sindacabilità in cassazione - Inammissibilità.

    In tema di liquidazione delle spese processuali che la parte soccombente deve rimborsare a quella vittoriosa, la determinazione degli onorari di avvocato costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, quando è contenuto tra il minimo e il massimo della tariffa, non richiede una specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità.

    Rv. 678468-01Rassegna di marzo 2026, p. 47Art. 91 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 5173/2026

    Avvocato - Morte del cliente - Insorgenza del diritto al compenso - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Unico giudizio - Attività difensiva prestata in favore di più soggetti succedutisi nel giudizio - Liquidazione dei compensi - Criteri - Parametri vigenti al momento della definizione del giudizio - Esclusione.

    In tema di compenso dell'avvocato per l'opera professionale prestata, il contratto di patrocinio si svolge secondo lo schema proprio del mandato e, pertanto, la morte del cliente determina l'estinzione del rapporto ex art. 1722 n. 4 c.c. e la conseguente insorgenza del diritto del professionista al compenso, non rilevando a tal fine che lo stesso abbia prestato attività difensiva in favore di più soggetti succedutisi nel medesimo giudizio: ne consegue che - ai fini della quantificazione del compenso in relazione all'attività svolta - occorre fare riferimento alle tariffe forensi vigenti alla data della morte del cliente, e a non a quelle vigenti al momento della definizione del giudizio.

    Rv. 678559-01Rassegna di marzo 2026, p. 120Art. 1722 c.c. · Art. 2233 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 4600/2026

    I documenti dimostrativi delle spese processuali, tra le quali rientrano quelle sostenute per dotarsi di un consulente tecnico di parte, non soggiacciono alle preclusioni istruttorie.

    Classificata anche sotto: Prova civile › Consulenza tecnica

    Rv. 678114-01Rassegna di marzo 2026, p. 191Art. 91 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 33491/2025

    Spese processuali - Presentazione della nota spese - Richiesta di liquidazione di una somma erroneamente individuata - Potere del giudice di riconoscere un importo diverso - Condizioni.

    In tema di liquidazione delle spese giudiziali, in presenza di una nota spese depositata dal difensore della parte vittoriosa in base ai decreti ministeriali recanti la determinazione dei relativi parametri ma redatta previa individuazione di un valore della lite erroneo e riconducibile ad uno scaglione inferiore, il giudice deve riconoscere allo stesso il compenso spettantegli applicando lo scaglione relativo al valore della lite correttamente individuato, anche se tale compenso risulti maggiore di quello erroneamente richiesto.

    Rv. 676393-01Rassegna di dicembre 2025, p. 40Art. 91 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 33674/2025

    In tema di procedimento ex art. 380-bis c.p.c., ove la Corte dichiari l'estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c., per rinuncia tacita conseguente all'omessa presentazione dell'istanza di decisione, ha il potere discrezionale, e non l'obbligo, di statuire sulle spese, fermo restando che le spese del procedimento ex art. 373 c.p.c. non rientrano tra quelle di cui è possibile liquidazione, non attenendo al procedimento di cassazione.

    Classificata anche sotto: Impugnazioni civili › Impugnazioni in generale

    Rv. 677202-01Rassegna di dicembre 2025, p. 119Art. 373 c.p.c. · Art. 391 c.p.c. · Art. 380-bis c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 30624/2025

    Impugnazioni

    Nel caso in cui la sentenza di primo grado venga impugnata, in relazione al solo capo relativo alle spese, nei confronti di alcuni soltanto degli originari litisconsorti necessari, la causa da inscindibile diviene scindibile e la notifica dell'impugnazione alle altre parti ha, pertanto, valore di mera litis denuntiatio, con la conseguenza che nessuna statuizione sulle spese può essere emessa nei confronti di queste ultime, dal momento che, anche se costituite, non possono essere considerate né soccombenti né vittoriose rispetto alla controversia principale, in quanto non destinatarie di alcuna domanda. (Nella specie, la S.C. ha escluso che, nell'ambito di un giudizio di impugnazione di una cartella relativa a sanzioni amministrative per violazioni del c.d.s., il giudice di secondo grado potesse condannare la ricorrente alla refusione delle spese di lite nei confronti dell'agente della riscossione, essendo il thema decidendum del gravame circoscritto alla regolamentazione delle spese del processo di primo grado nei rapporti tra trasgressore ed ente impositore).

    Classificata anche sotto: Impugnazioni civili › Impugnazioni in generale

    Rv. 676813-01Rassegna di novembre 2025, p. 83Art. 91 c.p.c. · Art. 331 c.p.c. · Art. 332 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 30481/2025

    Determinazione dei compensi - Fase cautelare relativa ai giudizi innanzi al TAR - Compenso per l'attività svolta per tale fase - Spettanza - Fondamento.

    In tema di liquidazione delle spese nei giudizi dinanzi al TAR, la tabella n. 21 del d.m. 55 del 2014, al numero 5, individua la fase cautelare come fase autonoma, distinta da quelle di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale; ne consegue che essa non può essere ricondotta alla fase istruttoria prevista dal comma 5, lett. c) dell'art. 4, del medesimo decreto - che ricomprende nella fase istruttoria i "procedimenti comunque incidentali"- dovendo il giudice, nel procedere alla determinazione dei compensi, accertare lo svolgimento dell'attività cautelare e riconoscerne il compenso, non potendo escluderlo sul presupposto dell'asserita mancanza di autonoma rilevanza.

    Rv. 676255-02Rassegna di novembre 2025, p. 54Art. 91 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 30366/2025

    Globale

    Accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. - Dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. - Decreto di liquidazione delle spese a carico della parte - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Ragioni.

    In tema di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., qualora sia presentata tempestiva opposizione, è inammissibile il successivo ricorso per cassazione contro il decreto che, nelle more, abbia posto le spese dell'ATP a carico della parte che aveva reso la dichiarazione di esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c., poiché le doglianze concernenti una irrituale statuizione sulle spese di lite relative alla suddetta fase devono essere proposte nei confronti della liquidazione adottata dal giudice in esito al giudizio di opposizione, a nulla rilevando che, con il suddetto decreto, il giudice abbia dichiarato estinto il richiamato procedimento di ATP.

    Rv. 677012-01Rassegna di novembre 2025, p. 107Art. 445-bis c.p.c. · Art. 91 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 28749/2025

    Parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014 - Limite del 50% dei valori medi - Possibilità di superamento - Esclusione - Rispetto del limite suddetto - Specifica motivazione - Necessità - Esclusione.

    In tema di spese legali, in assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice, ove la liquidazione avvenga in base ai parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014 (come modificato dal d.m. n. 37 del 2018), non può scendere al di sotto del 50% dei relativi valori medi, non essendo tenuto, peraltro, a fornire alcuna specifica motivazione ove rispetti detto limite.

    Rv. 676823-01Rassegna di ottobre 2025, p. 132Art. 91 c.p.c.Dove leggere la sentenza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da RatioLegis.

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa sottovoce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Corte costituzionale

Le pronunce che hanno deciso su questi articoli, dichiarandoli illegittimi o giudicando la questione. Il legame con la voce passa per gli articoli ed è ricavato da RatioLegis.

  • Sentenza n. 243/2014Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 445-bis c.p.c.

    Dispositivo: 1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 445-bis, settimo comma, del codice di procedura civile, introdotto dall'art. 27, comma 1, lettera f), della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2012), sollevata - in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione - dal…

  • Sentenza n. 157/2014Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 91 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 91, ultimo comma, del codice di procedura civile, introdotto dall'art. 13, comma 1, lettera b), del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212 (Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 17 febbraio…

  • Ordinanza n. 261/2013Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 91 c.p.c.

    Dispositivo: riuniti i giudizi, 1) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 107, 111 e 117…

  • Ordinanza n. 314/2008Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 91 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 91 del codice di procedura civile e 75 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Milano, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Co…

  • Ordinanza n. 405/2007Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 91 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 82 e 91 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte di appello di Torino con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 2007. F.to: Franco BILE, Presidente…

  • Ordinanza n. 105/2004Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 373 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 283, 373, 623 e 630 del codice di procedura civile sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Bari, sezione distaccata di Altamura, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Pal…

  • Ordinanza n. 153/2002Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 91 c.p.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 311, 320, 113, secondo comma, e 316, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Giudice di pace di Roma con il provvedimento di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo d…

  • Ordinanza n. 546/2000Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 373 c.p.c.

    Dispositivo: Riuniti i giudizi, Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 649, 630, 623 del codice di procedura civile e 373, 630, 623 del codice di procedura civile, rispettivamente sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal giudice dell'esecuzione del tribunale di Bologna e dal tribunale di Bologna, con le ordinanze…

  • Sentenza n. 156/1999Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2043 c.c.

    Dispositivo: Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2043, 2051 e 1227, primo comma, del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, dal giudice di pace di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 29 aprile 1999. Il Presidente: Gr…

  • Ordinanza n. 117/1999Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 91 c.p.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e dell'art. 91 del codice di procedura civile, sollevata - in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione - dal pretore di Avellino, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzional…

  • Ordinanza n. 165/1998Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 2043 c.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2043 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, dal tribunale di Isernia con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1998. Il Presidente: Granata Il redattore: Chiep…

  • Sentenza n. 188/1995Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2043 c.c.

    Dispositivo: Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2043 del codice civile sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, dal Tribunale superiore delle acque pubbliche con l'ordinanza in epigrafe; Dichiara inammissibile ogni altra questione sollevata dal medesimo Tribunale superiore delle acque pubbliche, con la stessa ordinanza. Così deciso…

  • Ordinanza n. 82/1995Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 2043 c.c.

    Dispositivo: Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2043, 2051 e 1227, primo comma, del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, dal Pretore di Lecce con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1995. Il Pr…

  • Sentenza n. 372/1994Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2043 c.c.

    Dispositivo: Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2043 cod. civ., sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe; Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 cod. civ., sollevata in subordine, con riferimento ai cita…

  • Ordinanza n. 41/1984Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 91 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara: a) la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 ("Nuova disciplina del contenzioso tributario") - nella parte in cui esclude l'applicabilità al processo tributario degli artt. 90, 92, 93, 94, 95, 96 e 97 c.p.c.; b) la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell…

  • Sentenza n. 88/1979Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2043 c.c.

    Dispositivo: dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2043 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 32 della Costituzione, dal tribunale di Camerino con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979. F.to: LEONETTO…

  • Sentenza n. 45/1972Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 373 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara inammissibile, perché irrilevante, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 373 del codice di procedura civile sollevata con l'ordinanza in epigrafe del pretore di Rodi Garganico, in riferimento agli artt. 24 e 111 Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1972. GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FR…

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da RatioLegis. Le Rassegne raccolte sono 11, da gennaio 2025 a marzo 2026. Fonti e metodologia