Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Tributi erariali diretti

Accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972)

Sottovoce della voce 178 nella classificazione del Massimario

74 massime, da pronunce dal 9 gennaio 2025 al 28 aprile 2026

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Massime della Corte di cassazione

Dalla 51ª alla 74ª delle 74 massime di questa sottovoce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 16289/2025

    Accertamenti e controlli

    Accertamento di redditi ulteriori rispetto a quelli derivanti da reddito dipendente - Omessa dichiarazione - Applicabilità dell’art. 43, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 - Fondamento.

    In tema di accertamento dei redditi, il termine di decadenza quinquennale previsto dall'art. 43, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, nella formulazione vigente ratione temporis, per il caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, si applica anche ove siano accertati, a seguito di metodo sintetico, maggiori redditi non dichiarati rispetto ai redditi tassati alla fonte e indicati nel CUD applicandosi la predetta disposizione per il solo fatto obiettivo della omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla.

    Rv. 675139-01Rassegna di giugno 2025, p. 172Art. 43 Accertamento imposte sui redditiDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 16168/2025

    Accertamenti e controlli › Poteri degli uffici delle imposte

    Accertamento dei redditi - Metodo induttivo - Rispetto del principio costituzionale della capacità contributiva - Condizioni - Costi forfettari - Valutazione - Necessità.

    In tema di accertamento dei redditi e tenuto conto dei princìpi espressi nella sentenza della Corte cost. n. 10 del 2023, ogni accertamento induttivo, sia esso analitico-induttivo o induttivo puro, deve tener conto dei costi, forfettari, presuntivamente sostenuti per produrre il reddito imputato al contribuente, affinché il meccanismo di determinazione del reddito fondato su presunzioni rispetti quanto più è possibile il principio di capacità contributiva.

    Rv. 675182-01Rassegna di giugno 2025, p. 172Art. 32 Accertamento imposte sui redditi · Art. 39 Accertamento imposte sui redditi · Art. 2697 c.c. · Art. 2727 c.c. e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 15943/2025

    Accertamenti e controlli

    Atto impositivo fondato sul controllo cd. cartolare della dichiarazione - Ammissibilità - Fondamento.

    L'Amministrazione finanziaria, a seguito di controllo cd. cartolare della dichiarazione, può emettere, in luogo della cartella di pagamento, un avviso di accertamento nei confronti del contribuente, il quale non ha ragione di dolersi, essendone garantito maggiormente il diritto di difesa.

    Rv. 675134-01Rassegna di giugno 2025, p. 164Art. 36-bis Accertamento imposte sui redditi · Art. 42 Accertamento imposte sui redditiDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 13898/2025

    Accertamenti e controlli

    Controllo automatizzato - Disconoscimento credito di imposta - Ammissibilità - Fondamento e limiti - Fattispecie.

    In tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie, è legittimo il disconoscimento del credito di imposta operato a seguito di controllo automatizzato, qualora esso abbia carattere cartolare e non implichi valutazioni, in quanto effettuato sulla base di un riscontro obiettivo dei dati formali della dichiarazione dei redditi. (in applicazione del predetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva correttamente ritenuto non necessaria la preventiva comunicazione di irregolarità ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, rilevando il recupero di un credito di imposta per investimenti in aree svantaggiate fondato sui dati emergenti dalle dichiarazioni della contribuente e dall'anagrafe tributaria).

    Rv. 675093-01Rassegna di aprile 2025, p. 385Art. 36-bis Accertamento imposte sui redditi · Art. 54-bis ivaDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 13939/2025

    Accertamenti e controlli

    Accertamenti tributari - Violazione delle formalità di garanzia difensiva prescritte per il procedimento penale - Inutilizzabilità degli elementi raccolti - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

    In materia tributaria, gli elementi raccolti a carico del contribuente dai militari della Guardia di Finanza senza il rispetto delle formalità di garanzia difensiva prescritte per il procedimento penale sono utilizzabili nel procedimento di accertamento fiscale, stante l'autonomia del procedimento penale rispetto a quello di accertamento tributario, secondo un principio che, oltre ad essere sancito dalle norme sui reati tributari, è desumibile anche dalle disposizioni generali dettate dagli artt. 2 e 654 c.p.p., ed espressamente previsto dall'art. 220 disp.att. c.p.p. il quale impone l'obbligo del rispetto delle disposizioni del codice di procedura penale, quando nel corso di attività ispettive emergano indizi di reato, ma soltanto ai fini dell'applicazione della legge penale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto legittimo l'avviso di accertamento fondato sulle risultanze della cd. lista Falciani).

    Rv. 675074-01Rassegna di aprile 2025, p. 386Art. 20 Reati tributari · Art. 2 c.p.p. · Art. 63 c.p.p. · Art. 64 c.p.p. e altri 3Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 13631/2025

    Accertamenti e controlli › Accertamento d'ufficio

    Accertamento - Metodo adottato in sede di verifica - Discrezionalità da parte dell'Amministrazione finanziaria - Interesse del contribuente alla contestazione della scelta - Condizioni.

    In tema di accertamento tributario, la scelta del metodo, tra quelli disciplinati dalla legge, da utilizzare per procedere rientra nella discrezionalità dell'Amministrazione finanziaria, potendo il contribuente dolersene solo ove alleghi e dimostri il pregiudizio che dalla scelta sia derivato alla propria posizione sostanziale.

    Classificata anche sotto: Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) › Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.)

    Rv. 675068-01Rassegna di aprile 2025, p. 380Art. 55 iva · Art. 39 Accertamento imposte sui redditi · Art. 41 Accertamento imposte sui redditiDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 13345/2025

    Divieto di doppia imposizione

    Divieto di doppia imposizione - Presupposti - Duplicità economica di prelievo sullo stesso reddito - Rilevanza - Esclusione.

    In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'operatività del divieto di doppia imposizione, previsto dall'art. 67 del d.P.R. n. 600 del 1973, postula la reiterata applicazione della medesima imposta in dipendenza dello stesso presupposto; tale condizione non si verifica in caso di duplicità meramente economica di prelievo sullo stesso reddito, come quella che si realizza in caso di notifica, al socio di una s.r.l.in qualità di coobbligato in solido, dell'invito al pagamento dei dazi doganali di importazione già notificato alla società.

    Rv. 675062-01Rassegna di aprile 2025, p. 372Art. 67 Accertamento imposte sui redditiDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 12981/2025

    Notificazioni

    Notificazione cartella di pagamento - Consegna relata in bianco - Decorrenza del termine per la impugnazione dal successivo atto per la riscossione - Impugnazione oltre il termine calcolato dalla relata del notificante - Annullamento - Insussistenza - Fondamento.

    In tema di notificazione di cartella di pagamento, il termine per impugnare non decorre quando al contribuente è stata consegnata una copia della relata in bianco ed è procrastinato "in limine" sino al successivo atto del procedimento di riscossione, mentre, in caso di impugnazione della cartella, pur oltre il termine calcolato a partire dalla data di perfezionamento della notifica evincibile dalla relata a mani del notificante, il giudice non può annullarla sul presupposto della nullità insanabile della notifica, non costituendo la notifica un requisito di validità della cartella, e deve procedere alla disamina dell'impugnazione nel merito.

    Rv. 675089-01Rassegna di aprile 2025, p. 367Art. 148 c.p.c. · Art. 156 c.p.c. · Art. 160 c.p.c. · Art. 60 Accertamento imposte sui redditiDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 12788/2025

    Accertamenti e controlli

    Redditi da lavoro dipendente ed altri redditi - Omessa dichiarazione - Decadenza dal potere di accertamento - Termini - Art. 43, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 - Presentazione del CUD da parte del datore quale sostituto di imposta - Irrilevanza.

    In tema di redditi da lavoro dipendente ed altri redditi, la decadenza dal potere di accertamento, ai sensi dell'art. 43, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, applicabile ratione temporis, si realizza il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il contribuente, titolare di un CUD, ha omesso di presentare la dichiarazione dei redditi, pur essendo obbligato a tale adempimento per aver prodotto, oltre che un reddito di lavoro dipendente, anche altri redditi, risultando irrilevante la presentazione del CUD ad opera del datore di lavoro, in qualità di sostituto d'imposta, per il reddito da lavoro dipendente.

    Rv. 675047-01Rassegna di aprile 2025, p. 365Art. 43 Accertamento imposte sui redditi · Art. 38 Accertamento imposte sui redditiDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 11509/2025

    Accertamenti e controlli › Accertamento d'ufficio

    Società di comodo - Causa di esclusione della presunzione di non operatività di cui all'art. 30, comma 1, lett. c), n. 6-sexies, della l. n. 724 del 1994 - Congruità e coerenza con gli studi di settore - Spese di ristrutturazione di bene detenuto a titolo diverso dalla proprietà - Corretta contabilizzazione tra le immobilizzazioni materiali - Condizioni.

    In materia di società di comodo, la clausola di esclusione della presunzione di non operatività di cui all'art. 30, comma 1, lett. c), n. 6-sexies, della l. n. 724 del 1994 si applica alle società congrue e coerenti ai fini degli studi di settore; a tal fine, le spese di ristrutturazione di un bene immobile detenuto dalla società a titolo diverso dalla proprietà vanno contabilizzate tra le immobilizzazioni materiali soltanto se al termine del periodo di locazione o di comodato possano essere rimosse dall'utilizzatore ed avere un impiego a prescindere dal bene a cui accedono, mentre se si tratta di opere non separabili (e, cioè, che non possano avere una loro autonoma funzionalità) devono essere iscritte tra le immobilizzazioni immateriali.

    Rv. 675024-01Rassegna di aprile 2025, p. 353Art. 2248 c.c. · Art. 30 Misure di razionalizzazione della finanza pubblicaDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 10919/2025

    Dichiarazione annuale

    Utilizzo di perdite fiscali pregresse - Ambito di applicabilità del regime ex art. 84, commi 1 e 2, del D.P.R. 917 del 1986 (come sostituito dall’art. 23, comma 9, del d.l. n. 98 del 2011) - Decorrenza.

    In tema di utilizzo delle perdite fiscali pregresse, il regime di cui all'art. 84, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, così come sostituito dall'art. 23, comma 9, del d.l. n. 98 del 2011 (conv. con modif. dalla l. n. 111 del 2011) si applica - ex art. 23, comma 6, del medesimo d.l. - alle perdite utilizzate a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto stesso, anche se formatesi anteriormente.

    Rv. 674964-01Rassegna di aprile 2025, p. 348Art. 84 t.u.i.r.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 10705/2025

    Accertamenti e controlli

    Disciplina antielusiva ex art. 37-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 - Richiesta di chiarimenti - Necessità a pena di nullità - Fondamento - Legittimità costituzionale - Fattispecie.

    In tema di imposte sui redditi, l'applicazione della disciplina antielusiva di cui all'art. 37-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 ("ratione temporis" applicabile) postula l'osservanza del contraddittorio procedimentale sancito dai commi 4 e 5 e, in particolare, la necessità di una richiesta di chiarimenti nella quale devono essere indicati i motivi per cui si reputano applicabili i commi 1 e 2, pena la nullità dell'avviso di accertamento emesso; tale sanzione non è in contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost. (Corte costituzionale, sentenza del 7 luglio 2015, n. 132), in considerazione delle peculiarità dell'accertamento e del ruolo decisivo degli elementi forniti dal contribuente in vista della valutazione dell'Amministrazione circa l'esistenza di valide ragioni economiche sottese alle operazioni esaminate. (In applicazione del principio, la S.C. ha affermato la necessità del contraddittorio e della richiesta di chiarimenti anche per le ipotesi di abuso "innominato" del diritto).

    Rv. 674970-01Rassegna di aprile 2025, p. 342Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 37-bis Accertamento imposte sui redditiDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 10438/2025

    Accertamenti e controlli

    Determinazione del reddito d'impresa - Operazione di transfer pricing - Artt. 9, comma 3, e 110, comma 7, del TUIR - Linee guida OCSE - Rispetto del principio di libera concorrenza - Necessità - Scostamento dal prezzo di mercato - Onere di documentazione del contribuente - Sussistenza - Esenzione da obblighi documentali - Irrilevanza.

    In tema di determinazione del reddito di impresa, le linee guida elaborate dall'OCSE e la disciplina interna di cui agli artt. 9, comma 3, e 110, comma 7, del d.P.R. n. 917 del 1986 prevedono l'obbligo di rispettare, nelle operazioni di transfer pricing, il principio della libera concorrenza, rispetto al quale non sono ammesse esenzioni documentali, cosicché il contribuente, in caso di scostamento dal prezzo di mercato, è tenuto a dimostrare il rispetto del medesimo principio al momento in cui è stato fissato il prezzo di trasferimento ed a confermare tale risultato al momento della dichiarazione dei redditi.

    Rv. 674954-01Rassegna di aprile 2025, p. 339Art. 2697 c.c. · Art. 9 t.u.i.r. · Art. 110 t.u.i.r.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 10364/2025

    Accertamenti e controlli

    Accertamenti bancari - Presunzione ex art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 - Operatività - Presupposti - Onere della prova a carico dell’Ufficio.

    In tema di accertamenti bancari, la presunzione di cui all'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, presuppone che l'Amministrazione finanziaria fornisca la prova della riferibilità del conto, pur se formalmente intestato a terzi, al contribuente, non occorrendo tuttavia necessariamente dimostrare che il conto sia utilizzato soltanto da quest'ultimo, posto che altrimenti la presunzione sarebbe limitata al solo caso di conto fittiziamente intestato.

    Rv. 674948-02Rassegna di aprile 2025, p. 335Art. 32 Accertamento imposte sui redditi · Art. 2697 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 9584/2025

    Accertamenti e controlli › Rettifica delle dichiarazioni

    Reddito d'impresa derivante dalla cessione di immobili - Rettifica - Scostamento tra il minor prezzo indicato nell'atto di compravendita e l'importo del mutuo erogato all'acquirente - Sufficienza.

    In tema di accertamento induttivo del reddito d'impresa, l'accertamento di un maggior reddito derivante dalla cessione di beni immobili può essere fondato anche soltanto sull'esistenza di uno scostamento tra il minor prezzo indicato nell'atto di compravendita e l'importo del mutuo erogato all'acquirente, ciò non comportando alcuna violazione delle norme in materia di onere della prova.

    Rv. 674672-01Rassegna di aprile 2025, p. 325Art. 2729 c.c. · Art. 39 Accertamento imposte sui redditiDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 9095/2025

    Accertamenti e controlli

    Disciplina antielusiva ex art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 - Distinzione tra interposizione fittizia e interposizione reale - Irrilevanza - Prova della titolarità del reddito formalmente attribuito al soggetto interposto - Anche per presunzioni - Necessità - Fattispecie in tema di redditi da partecipazioni societaria conferite in trust.

    In tema di disciplina antielusiva ex art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973, è irrilevante la distinzione tra interposizione fittizia e reale di persona, in quanto la norma imputa al contribuente i redditi formalmente intestati ad altro soggetto laddove, anche in base a presunzioni, vi sia prova che egli ne sia l'effettivo titolare. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto direttamente ascrivibili al contribuente alcune attività ed investimenti all'estero, in ragione dell'accertata natura simulata del trust in cui erano confluite le partecipazioni delle società del gruppo di imprese a lui riconducibili).

    Rv. 674869-01Rassegna di aprile 2025, p. 316Art. 37 Accertamento imposte sui redditi · Art. 2697 c.c. · Art. 2727 c.c. · Art. 2729 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 9131/2025

    Accertamenti e controlli › Rettifica delle dichiarazioni

    Redditi d'impresa - Accertamento induttivo - Provvedimento di rettifica - Motivazione - Adeguatezza - Sufficienza - Presunzione di legittimità dell'operato degli accertatori - Onere a carico del contribuente - Mera invocazione dell'apparente regolarità delle annotazioni contabili - Sufficienza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

    In tema di accertamento induttivo dei redditi d'impresa - consentito dall'art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973, sulla base del controllo delle scritture e delle registrazioni contabili -, l'atto di rettifica, qualora sufficientemente motivato, in relazione agli indici di inattendibilità dei dati relativi ad alcune poste di bilancio e alla loro astratta idoneità a rappresentare una capacità contributiva non dichiarata, è assistito da presunzione di legittimità circa l'operato degli accertatori, non essendo tenuta l'Amministrazione a provare altro, se non quanto emerge dal procedimento deduttivo fondato sulle risultanze esposte, mentre grava sul contribuente l'onere di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate, anche in relazione alla contestata antieconomicità delle stesse, senza che sia sufficiente invocare l'apparente regolarità delle annotazioni contabili, perché proprio una tale condotta è di regola alla base di documenti emessi per operazioni inesistenti o di valore eccedente quello effettivo. (Nella specie, relativa alla rettifica del reddito di impresa di una s.r.l., la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva escluso l'idoneità delle circostanze addotte dall'Amministrazione ad integrare gli elementi indiziari di cui al citato art. 39, comma 1, lett. d, a fronte dei quali, invece, il giudice di secondo grado avrebbe dovuto esaminare quelli offerti dalla società quale prova contraria, consistenti sia nella ragionevolezza dell'operazione di finanziamento a fronte delle proprie esigenze sia nella presunzione di possesso delle disponibilità finanziarie, a suo tempo debitamente esistenti e regolarmente assoggettate a imposizione in capo ai soci finanziatori).

    Rv. 675656-01Rassegna di aprile 2025, p. 318Art. 39 Accertamento imposte sui redditiDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 9004/2025

    Accertamenti e controlli

    Avviso di accertamento - Termine quinquennale ex art. 43, comma 2, d.p.r. n. 600 del 1973 (ratione temporis vigente) - Omessa dichiarazione - Applicabilità - Fattispecie.

    In tema di accertamento delle imposte sui redditi, il termine quinquennale per la notifica dell'avviso di cui all'art. 43, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 (nella versione antecedente alla modifica intervenuta con l'art. 1, comma 131, della l. n. 208 del 2015, ratione temporis vigente), si applica in tutti i casi in cui sia stata omessa la dichiarazione dei redditi, anche se la sua presentazione non era dovuta. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione impugnata che aveva applicato il termine quadriennale, omettendo di considerare i cospicui versamenti ingiustificati emersi dalle indagini bancarie effettuate nei confronti del contribuente, dai quali discendeva l'obbligo, per quest'ultimo, di presentare la dichiarazione dei redditi, con conseguente prolungamento a cinque anni del termine per la notifica dell'avviso).

    Rv. 674491-01Rassegna di aprile 2025, p. 315Art. 43 Accertamento imposte sui redditiDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 8806/2025

    Accertamenti e controlli

    Accertamento induttivo - Richiesta di deduzione di costi ulteriori rispetto a quelli già considerati dall’amministrazione finanziaria - Onere della prova - A carico del contribuente - Necessità.

    In tema di accertamento induttivo, ai fini della coerenza con il principio di capacità contributiva, è sufficiente che l'amministrazione finanziaria abbia tenuto conto dei costi unitamente ai ricavi, determinandoli anche in via presuntiva; l'onere di fornire la prova contraria ai dati dell'amministrazione grava sul contribuente, che non può limitarsi a evocare la richiesta di deduzione di ulteriori costi forfettizzati.

    Rv. 674418-01Rassegna di aprile 2025, p. 312Art. 39 Accertamento imposte sui redditiDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 2123/2025

    Accertamento redditi - Società di fatto - Effettiva esistenza degli elementi costitutivi del vincolo societario - Onere della prova a carico della Amministrazione - Presunzione - Apparenza del vincolo sociale nei confronti dei terzi - Indice rivelatore - Insufficienza - Fondamento.

    L'accertamento, ai fini fiscali, dell'esistenza di una società di fatto presuppone l'effettiva esistenza di tutti gli elementi costitutivi del vincolo societario - quali l'intenzionale esercizio in comune fra i soci di un'attività commerciale, anche occasionale, a scopo di lucro, ed il conferimento a tal fine dei necessari beni e servizi - che l'Amministrazione è tenuta a provare, anche in via presuntiva, poiché la sola apparenza del vincolo sociale nei confronti dei terzi non costituisce un autonomo titolo della responsabilità fiscale dei soci (nascendo l'obbligazione tributaria ex lege solo al concreto verificarsi del presupposto dell'imposizione), ma è uno dei possibili indici rivelatori della reale esistenza di tale società.

    Rv. 673662-01Rassegna di gennaio 2025, p. 149Art. 2247 c.c. · Art. 2697 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 1288/2025

    Ritenute alla fonte › Interessi e redditi di capitale

    Ritenute alla fonte applicate dagli istituti di credito sugli interessi per depositi bancari - Consorzi per l'area di sviluppo industriale - Oggetto esclusivo o principale diretto all'esercizio di attività commerciale - Esclusione - Ritenute a titolo di imposta - Applicazione - Fondamento.

    In tema di imposte sui redditi, le ritenute alla fonte, applicate dagli istituti di credito nei confronti dei Consorzi per l'area di sviluppo industriale sugli interessi maturati per i depositi bancari, sono a titolo di imposta e non a titolo di acconto di imposta, in quanto detti enti, esercitando funzioni pubblicistiche di interesse generale, sono classificabili tra gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

    Rv. 673577-01Rassegna di gennaio 2025, p. 140Art. 2195 c.c. · Art. 26 Accertamento imposte sui redditi · Art. 87 t.u.i.r.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 867/2025

    Accertamenti e controlli › Avviso di accertamento › Motivazione

    Imposta di registro - Avviso di accertamento - Motivazione per relationem - Ammissibilità - Condizioni- Fattispecie.

    In tema di imposta di registro, l'avviso di accertamento riguardante atti che hanno ad oggetto beni immobili, adottato a seguito di comparazione con beni simili, è sufficientemente motivato per relationem, ove contenga l'enunciazione dei criteri astratti in base ai quali è stato determinato il maggior valore imponibile e l'indicazione specifica dei beni oggetto di valutazione sintetico-comparativa. (Principio applicato con riferimento ad un atto impositivo contenente tutti gli estremi dei tre atti di compravendita di terreni con caratteristiche analoghe a quello accertato, utilizzati per la valutazione sintetico-comparativa).

    Rv. 673701-01Rassegna di gennaio 2025, p. 132Art. 52 Testo unico l'imposta di registro · Art. 7 Statuto del contribuente · Art. 51 Testo unico l'imposta di registroDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 677/2025

    Accertamenti e controlli

    Cartella ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 - Iscrizione diretta a ruolo di interessi e sanzioni - Ammissibilità - Fondamento.

    L'amministrazione finanziaria può iscrivere a ruolo, in sede di liquidazione dell'imposta dovuta e non versata ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, le somme dovute a titolo di interessi e sanzioni, nella misura stabilita dall'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 (ratione temporis vigente), senza che a tal fine sia necessaria la preventiva emissione di un avviso di accertamento o di un avviso bonario, trattandosi di importi il cui computo deriva direttamente dalla legge.

    Rv. 673698-02Rassegna di gennaio 2025, p. 118Art. 36-bis Accertamento imposte sui redditiDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 500/2025

    Ritenute alla fonte › Dividendi

    Tassazione dei dividendi azionari - Rispetto dei principi comunitari di non discriminazione e libertà di circolazione - Necessità - Artt. 14 e 15 TUIR - Rapporti - Conseguenze.

    In tema di tassazione dei dividendi azionari, il trattamento fiscale dei dividendi percepiti da società italiane, previsto dall'art. 14 TUIR, ove conduca ad un risultato fiscalmente più vantaggioso rispetto a quello riconosciuto dall'applicazione del successivo art. 15 per la tassazione dei dividendi percepiti da società stabilite all'estero, si pone in contrasto con i principi di non discriminazione e di libertà di circolazione dei capitali, di cui agli artt. 18, 63 e 64 TFUE.

    Rv. 673792-01Rassegna di gennaio 2025, p. 118Art. 14 t.u.i.r. · Art. 15 t.u.i.r.Dove leggere la sentenza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da RatioLegis.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da RatioLegis. Le Rassegne raccolte sono 11, da gennaio 2025 a marzo 2026. Fonti e metodologia