Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972)

Imposta sulle successioni e donazioni

Sottovoce della voce 279 nella classificazione del Massimario

11 massime, da pronunce dal 27 maggio 2025 al 24 aprile 2026

Massime della Corte di cassazione

11 massime classificate sotto questa sottovoce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 11054/2026

    Aliquote › Imposta sulle successioni

    Beni culturali - Attivo ereditario - Esclusione - Condizioni - Attestato della sopraintendenza - Necessità - Mancanza - Sanabilità - Condizioni - Fondamento - Conseguenze.

    In materia di imposta sulle successioni e donazioni, il beneficio fiscale previsto per i beni culturali vincolati è subordinato alla presentazione all'Ufficio dell'attestazione ex art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 346 del 1990, da cui risulti l'assolvimento degli obblighi di conservazione e protezione; tuttavia, la mancata produzione dell'attestazione non determina decadenza dal beneficio, in assenza di un termine finale e di una espressa comminatoria, se il contribuente ha tempestivamente richiesto la certificazione all'amministrazione competente, il cui ritardo non può precludere l'agevolazione né determinare, in contrasto con l'art. 53 Cost., un prelievo maggiore di quello voluto dal legislatore. (Principio applicato, nella specie, alla donazione di beni culturali vincolati, soggetta all'imposta in misura fissa ex art. 59 del d.lgs. n. 346 del 1990).

    Rv. 678653-01Rassegna di marzo 2026, p. 414Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 10875/2026

    Aliquote › Imposta sulle successioni › Accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta › Dichiarazione

    Dichiarazione di successione - Emendabilità oltre il termine annuale di presentazione - Ammissibilità - Fondamento.

    In tema d'imposta di successione, gli errori commessi dal contribuente nella dichiarazione di successione sono in ogni caso emendabili, sia in virtù del principio generale secondo cui la dichiarazione non ha valore confessorio e non è fonte dell'obbligazione tributaria, sia in virtù dei principi costituzionali di capacità contributiva e buona amministrazione, nonché di collaborazione e buona fede che devono improntare i rapporti tra l'Amministrazione finanziaria ed il contribuente; alla correzione non osta l'intervenuta scadenza del termine per la presentazione della denunzia di successione, che non ha natura decadenziale, come pure l'art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 346 del 1990, che concerne le modifiche da apportare agli elementi oggettivi e soggettivi della dichiarazione, né l'eventuale notifica di un avviso di liquidazione, riflettendosi tale circostanza solo sul regime dell'onere della prova in giudizio. (Nel caso di specie, la S.C. ha escluso che fosse riconducibile ad errore emendabile la deduzione di svalutazione dei valori immobiliari intervenuta successivamente alla dichiarazione di successione, trattandosi di fatti sopravvenuti inidonei ad incidere sul quantum cristallizzato dall'accertamento, divenuto definitivo per mancata impugnazione).

    Rv. 678266-02Rassegna di marzo 2026, p. 412Art. 31 Testo unico l'imposta sulle successioni e donazioniDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 9145/2026

    Soggetti passivi

    Disciplina sanzionatoria per ritardata presentazione della dichiarazione di successione - Applicabilità alle successioni aperte prima della data di entrata in vigore della relativa normativa - Esclusione - Ragioni.

    In tema di imposta di successione, la sanzione per la presentazione della dichiarazione di successione con ritardo superiore a trenta giorni, prevista, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dal d.lgs. n. 346 del 1990, così come novellato dall'art. 28, comma 1, del d.lgs. n. 158 del 2015, non può trovare applicazione con riferimento alle successioni aperte in data antecedente alla entrata in vigore della nuova disposizione sanzionatoria, la quale deve essere correlata all'obbligo dichiarativo del contribuente così come disciplinato al momento dell'apertura della successione.

    Rv. 677664-01Rassegna di marzo 2026, p. 388Art. 31 Testo unico l'imposta sulle successioni e donazioni · Art. 33 Testo unico l'imposta sulle successioni e donazioni · Art. 50 Testo unico l'imposta sulle successioni e donazioni · Art. 456 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 9146/2026

    Aliquote › Imposta sulle successioni › Accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta

    Imposta di successione - Rettifica del valore dei beni dichiarati - Modalità - Eventuale fase contenziosa - Onere prova - Riparto e contenuto.

    In tema di imposta di successione, la rettifica di valore dei beni oggetto della dichiarazione presentata dal contribuente è correttamente motivata sulla base di una stima tecnica, allegata all'atto impositivo, dovendosi considerare legittimamente assolto l'obbligo di motivazione mediante l'enunciazione del criterio astratto in base al quale la rettifica è stata operata, poiché solo nell'eventuale fase contenziosa scatta l'onere dell'Amministrazione di provare l'effettiva sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione del criterio prescelto e il contribuente ha la possibilità di contrapporre altri elementi sulla base del medesimo criterio o di altri parametri.

    Rv. 677643-01Rassegna di marzo 2026, p. 389Art. 51 Testo unico l'imposta di registro · Art. 52 Testo unico l'imposta di registro · Art. 60 Testo unico l'imposta sulle successioni e donazioni · Art. 34 Testo unico l'imposta sulle successioni e donazioniDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 7619/2026

    Aliquote › Imposta sulle successioni › Accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta › Dichiarazione

    Trasferimento di quote di società di persone - Esenzione ex art. 3, comma 4-ter, d.lgs. 346 del 1990 - Costituzione di un usufrutto sulla partecipazione - Condizioni - Fondamento.

    In tema di imposta sulle donazioni, l'esenzione ex art. 3, comma 4-ter, del d.lgs. n. 346 del 1990 si applica al trasferimento di quote di società di persone anche quando sulla partecipazione sia costituito usufrutto, purché sia il nudo proprietario-socio a impegnarsi a proseguire l'attività d'impresa e a mantenere la partecipazione per cinque anni, non potendosi imporre tale obbligo all'usufruttuario che, pur titolare di diritti patrimoniali e di alcuni diritti amministrativi, non acquista la qualità di socio né il potere di incidere sulle modifiche del contratto sociale.

    Rv. 678361-03Rassegna di marzo 2026, p. 366Art. 3 Testo unico l'imposta sulle successioni e donazioniDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 18252/2025

    Soggetti passivi

    Presupposto - Chiamata all'eredità - Successione comprendente un'eredità non ancora accettata - Obbligo dell'erede di pagare la relativa imposta - Fondamento.

    Presupposto dell'imposta sulle successioni è la chiamata all'eredità e non già l'accettazione, con la conseguenza che, quando la successione riguarda anche un'eredità devoluta al dante causa e da costui non ancora accettata, l'erede è tenuto al pagamento dell'imposta anche relativamente a quest'ultima, la cui delazione gli è stata trasmessa ai sensi dell'art. 479 c.c.

    Rv. 676110-01Rassegna di luglio 2025, p. 346Art. 479 c.c. · Art. 587 c.c. · Art. 7 Testo unico l'imposta sulle successioni e donazioni · Art. 28 Testo unico l'imposta sulle successioni e donazioni e altri 2Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 18254/2025

    Aliquote › Imposta sulle successioni

    Imposta sulle successioni - Obbligo di inventario, ex art. 9, comma 2, T.U.S. - Finalità - Conseguenze - Possibilità di dare la prova contraria circa la composizione dell'asse ereditario - Onere di inventariare "passività, partecipazioni societarie e crediti" e di specificare quanto disposto dall'art. 775, n. 5, c.p.c. - Esclusione.

    L'obbligo di inventario, ex art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 346 del 1990, ha la finalità di fissare un sistema probatorio speciale per la ricostruzione della consistenza di gioielli, denaro e mobilia, per cui la previsione della redazione dell'inventario nel rispetto delle formalità di cui agli artt. 769 ss. c.p.c. non deve interpretarsi in modo eccessivamente formalistico, ma in relazione alla possibilità di dare prova contraria relativamente alla consistenza di denaro, mobilia e gioielli nell'asse ereditario in misura diversa rispetto alla percentuale del 10%, con esclusione di uno specifico onere di inventariare "passività, partecipazioni societarie e crediti" e di specificare quanto indicato al n. 5) dell'art. 775 c.p.c..

    Rv. 676134-01Rassegna di luglio 2025, p. 347Art. 9 Testo unico l'imposta sulle successioni e donazioni · Art. 769 c.p.c. · Art. 775 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 17991/2025

    Aliquote › Imposta sulle donazioni

    Interpretazione dell'atto presentato per la registrazione - Art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 - Applicabilità - Effetti giuridici dell'atto - Rilevanza - Sostanza economica dell'operazione negoziale - Irrilevanza - Fattispecie.

    In tema di imposta sulle donazioni, l'interpretazione dell'atto presentato per la registrazione va svolta ai sensi dell'art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986, alla stregua del rinvio operato dagli artt. 55, comma 1 e 60 d.lgs. n. 346 del 1990, sicché deve tenersi conto degli effetti giuridici dell'operazione negoziale e non anche della sua sostanza economica. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva qualificato come atto gratuito una delibera di aumento di capitale sociale dietro conferimento di rami d'azienda, in ragione del supposto arricchimento determinato dalla sproporzione tra le quote di partecipazione al capitale riservate ai sottoscrittori e il valore economico dei conferimenti).

    Rv. 676147-01Rassegna di luglio 2025, p. 341Art. 2465 c.c. · Art. 20 Testo unico l'imposta di registro · Art. 55 Testo unico l'imposta sulle successioni e donazioni · Art. 60 Testo unico l'imposta sulle successioni e donazioniDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 17992/2025

    Aliquote › Imposta sulle successioni › Accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta

    In tema di imposta di successione, l'accettazione beneficiata dell'eredità non determina una deroga al regime dell'obbligazione tributaria di cui al d.lgs. n. 346 del 1990, sotto il profilo della disciplina delle passività fiscalmente rilevanti, venendo piuttosto in rilievo al momento della riscossione dell'imposta - secondo le risultanze dell'attività liquidatoria dei beni ereditari ex artt. 495 e ss c.c. -, al fine di determinare il valore dei beni concretamente ed effettivamente pervenuti all'erede nel rispetto del limite della sua esposizione all'obbligazione tributaria, la quale, pertanto, non potrà essere fatta valere fino a quanto non sia conclusa la procedura di liquidazione dei debiti ereditari, e sempre che sussista un residuo attivo in favore dell'erede beneficiato.

    Classificata anche sotto: Successioni "mortis causa" › Disposizioni generali

    Rv. 676107-01Rassegna di luglio 2025, p. 341Art. 484 c.c. · Art. 490 c.c. · Art. 495 c.c. · Art. 498 c.c. e altri 4Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 16432/2025

    Aliquote › Imposta sulle successioni › Accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta

    Passività deducibili - Art. 20 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Condizioni - Debiti accertati con provvedimento giurisdizionale successivo all'apertura della successione - Ammissibilità ex art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Termine per la presentazione dell’istanza di rimborso - Decorrenza.

    In tema di imposta di successione, è ammessa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20, commi 1 e 2, e 23, comma 4, del d.lgs. n. 346 del 1990, la deducibilità della passività non dichiarata, il cui fatto generativo sia antecedente alla morte del de cuius, ancorché il suo accertamento e la sua quantificazione intervengano con sentenza definitiva successiva alla morte, sempre che l'interessato ne dimostri l'esistenza, con le modalità previste dal medesimo art. 23, nei sei mesi successivi alla suddetta definitività; il termine per la presentazione dell'istanza di rimborso dell'imposta, pagata senza tenere conto della passività decorre, ai sensi dell'art. 42, comma 2, del d.lgs. 346 del 1990, dalla definitività della sentenza.

    Rv. 675140-01Rassegna di giugno 2025, p. 175Art. 20 Testo unico l'imposta sulle successioni e donazioni · Art. 21 Testo unico l'imposta sulle successioni e donazioni · Art. 23 Testo unico l'imposta sulle successioni e donazioni · Art. 42 Testo unico l'imposta sulle successioni e donazioniDove leggere la sentenza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da RatioLegis.

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa sottovoce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Corte costituzionale

Le pronunce che hanno deciso su questi articoli, dichiarandoli illegittimi o giudicando la questione. Il legame con la voce passa per gli articoli ed è ricavato da RatioLegis.

  • Ordinanza n. 122/2015Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 7 Testo unico l'imposta sulle successioni e donazioni

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni) - nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 69, comma 1, lettera c), della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fi…

  • Ordinanza n. 453/2005Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 7 Testo unico l'imposta sulle successioni e donazioni

    Dispositivo: riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, con e…

  • Sentenza n. 164/2001Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 31 Testo unico l'imposta sulle successioni e donazioni

    Dispositivo: a) Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 3-bis del decreto legge 14 marzo 1988, n. 70 (Norme in materia tributaria nonché per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani), convertito, con modificazioni, in legge 13 maggio 1988, n. 154, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 53, primo comma, e 97, primo comm…

  • Sentenza n. 236/1997Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 7 Testo unico l'imposta sulle successioni e donazioni

    Dispositivo: Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni), sollevata, in riferimento all'art. 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di secondo grado di Torino con l'ordinanza in epigrafe; Dichiara non…

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da RatioLegis. Le Rassegne raccolte sono 11, da gennaio 2025 a marzo 2026. Fonti e metodologia