Art. 46
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N.471
Testo vigente dal 1 aprile 1998 al 1 gennaio 2027 · versione 65 su Normattiva
Apro la norma…
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N.471
Testo vigente dal 1 aprile 1998 al 1 gennaio 2027 · versione 65 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
ORD. 75/95 TRIBUTI IN GENERE - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - INFRAZIONI E SANZIONI - NORME DELLA LEGGE DELEGA PER LA RIFORMA TRIBUTARIA E DEL DECRETO DELEGATO - SOSTITUTO D'IMPOSTA - OMESSA SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE - TRATTAMENTO SANZIONATORIO IDENTICO A QUELLO PREVISTO PER LA (PIU' GRAVE) INFRAZIONE DELLA OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE - TRATTAMENTO SANZIONATORIO DIVERSO, INVECE, DA QUELLO PREVISTO PER LA STESSA IRREGOLARITA' FORMALE, NEI CONFRONTI DI ALTRE CATEGORIE DI CONTRIBUENTI - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DI CAPACITA' CONTRIBUTIVA, NONCHE' DEI DOVERI DEL LEGISLATORE DELEGANTE IN ORDINE ALLA DETERMINAZIONE DI PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI - 'IUS SUPERVENIENS' - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE 'A QUO'.
Restituzione degli atti al giudice 'a quo' perche' riesamini la rilevanza della sollevata questione, alla luce della modifica legislativa introdotta dall'art. 1, comma nono quater, d.l. 31 maggio 1994, n. 330 (conv. in l. n. 473 del 1994), secondo il quale la nullita' della dichiarazione non sottoscritta, prevista dall'art. 8, terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, puo' essere sanata se il contribuente, entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio competente, provvede alla sottoscrizione. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Riguarda ancheart. 47 Accertamento imposte sui redditilegge 825/1971
SOSTITUTO D'IMPOSTA - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE - DICHIARAZIONE TARDIVA (ENTRO UN MESE DALLA SCADENZA DEL TERMINE PRESCRITTO) - IDENTICA SANZIONE PER LE IPOTESI DELL'OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE E DELLA DICHIARAZIONE TARDIVA PRECEDUTA DAL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA - DIVERSITA' DELLE SITUAZIONI - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - INNAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - d.P.R. 29 SETTEMBRE 1973 N. 600, ARTT. 46, 47; - COST., ART. 76; L. 9 OTTOBRE 1971 N. 825, ART. 10, COMMA 2, N. 11.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;600~art46 · fonte su Normattiva
TRIBUTI IN GENERE - SOSTITUTO D'IMPOSTA - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE - Pur se e' innegabile che l'ipotesi della dichiarazione tardiva del sostituto d'imposta, preceduta dal versamento della ritenuta, e' diversa dall'ipotesi della dichiarazione ugualmente tardiva ma non accompagnata dal previo versamento delle somme dovute nei termini prescritti, la graduazione della sanzione rientra nella discrezionalita' del legislatore, non potendosi comunque equiparare la prima ipotesi a quella della dichiarazione tempestiva e non sembrando irragionevole che il legislatore abbia voluto assoggettare a sanzione il fatto in se' della tardivita'. E' pertanto inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 600 del 1973 in riferimento all'art. 76 Cost. ed in relazione all'art. 10, comma 2, n. 11, della legge delega n. 825 del 1971. - cfr.: S. n. 82 del 1989, 128 del 1986; O. nn. 490, 452, 364, 330 del 1987.
Riguarda ancheart. 47 Accertamento imposte sui redditi
TRIBUTI IN GENERE - SOSTITUTO D'IMPOSTA - DICHIARAZIONE DEI REDDITI - OMISSIONE; PRESENTAZIONE AD UFFICIO INCOMPETENTE E ARRIVO ALL'UFFICIO COMPETENTE CON RITARDO DI OLTRE UN MESE - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - INDIFFERENZIAZIONE IN RELAZIONE AL VERSAMENTO O MENO DELL'IMPOSTA - QUESTIONI SOSTANZIALMENTE GIA' DECISE - MANIFESTA INFONDATEZZA - RINNOVATO INVITO PER UN INTERVENTO DEL LEGISLATORE
La dichiarazione del sostituto di imposta ha un significato diverso da quello insito nella dichiarazione del contribuente, e la sua omissione integra non una mera violazione formale, bensi' sostanziale, poiche' impedisce agli uffici di apprendere le fonti di reddito di cui gode il sostituto. Non e' pertanto possibile, per contestare la legittimita' della mancata differenziazione del trattamento sanzionatorio, in caso di omessa dichiarazione o dichiarazione presentata ad ufficio incompetente da parte del sostituto d'imposta - a seconda che questi abbia o meno versato il relativo importo - assumere quale "tertium comparationis" l'art. 46 stesso d.P.R. n.600 del 1973, che invece, per il contribuente, nell'ipotesi di omissione della dichiarazione, tale distinzione prevede, pur rinnovandosi l'invito al legislatore affinche', in sede di revisione del sistema tributario, voglia attuare una migliore graduazione delle sanzioni in relazione alla gravita' delle violazioni, cosi' pervenendo ad una disciplina piu' consona ad un corretto rapporto tra cittadini e fisco. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 47 in relazione all'art. 46 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sollevata in riferimento all'art.3 della Cost.). - O. 490/1987; S. 82/1989, 128/1986, 83/1989.
Riguarda ancheart. 47 Accertamento imposte sui redditi
IMPOSTE SUI REDDITI - DICHIARAZIONE - OMISSIONE - SANZIONI - IDENTICA SANZIONE PER IL CURATORE FALLIMENTARE E PER IL CONTRIBUENTE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
L'obbligo, autonomo ed esclusivo, di presentare la dichiarazione dei redditi relativi al periodo di imposta anteriore alla data del fallimento e la dichiarazione relativa al risultato finale della liquidazione e' una funzione sostitutiva del fallito che la legge tributaria attribuisce al curatore fallimentare nella sua qualita' di organo di giustizia nell'interesse della massa dei creditori; in conseguenza, non puo' dirsi irrazionale la previsione a carico del curatore per l'inadempimento di tale obbligo, della stessa sanzione prevista a carico del contribuente, atteso che tale inadempimento produce comunque a carico dell'Amministrazione finanziaria le conseguenze pregiudizievoli in generale derivanti dalla omessa dichiarazione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 46, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 sollevata in riferimento all'art. 3 Cost).
TRIBUTI IN GENERE - ACCERTAMENTO DEI REDDITI - NOTIFICA ALL'IMPUTATO FALLITO E DIRITTO DEL FALLITO STESSO AD OPPORSI PERSONALMENTE - OMESSA PREVISIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente inammissibile - in quanto gia' dichiarata manifestamente inammissibile - la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 46, 56, primo comma, 57, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, 16, 19, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 e 43 r.d. 16 marzo 1942 n. 267, denunziati, in riferimento agli artt. 24, secondo comma e 27 Cost., nella parte in cui non prevedono espressamente l'obbligo della notifica al fallito personalmente dell'avviso di accertamento dei redditi da parte degli uffici delle imposte e il diritto del fallito di opporsi personalmente all'accertamento medesimo. O. n. 454/1987.
Riguarda ancheart. 56 Accertamento imposte sui redditiart. 57 Accertamento imposte sui redditiart. 16 d.P.R. 636/1972art. 19 d.P.R. 636/1972art. 43 Legge fallimentare
TRIBUTI IN GENERE - ACCERTAMENTO DEI REDDITI - NOTIFICA ALL'IMPUTATO FALLITO A DIRITTO DEL FALLITO STESSO AD OPPORSI PERSONALMENTE - OMESSA PREVISIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente inammissibile - in quanto gia' dichiarata manifestamente inammissibile - la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 46, 56 primo comma, 57 secondo comma d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, 16 e 19 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 e 43 r.d. 16 marzo 1942 n. 267, denunziati in riferimento agli artt. 24, secondo comma e 27 Cost. nella parte in cui non prevedono espressamente l'obbligo della notifica al fallito personalmente dell'avviso di accertamento dei redditi da parte degli uffici delle imposte e il diritto del fallito di opporsi personalmente all'accertamento medesimo. - O. n. 454/1987
Riguarda ancheart. 56 Accertamento imposte sui redditiart. 57 Accertamento imposte sui redditiart. 16 d.P.R. 636/1972art. 19 d.P.R. 636/1972art. 43 Legge fallimentare
TRIBUTI IN GENERE - ACCERTAMENTO DEI REDDITI - NOTIFICA ALL'IMPUTATO FALLITO E DIRITTO DEL FALLITO STESSO AD OPPORSI PERSONALMENTE - OMESSA PREVISIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - ARTT. 46, 56, PRIMO COMMA, E 57, SECONDO COMMA, D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600, 16 E 19 D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 636 E 43 R.D. 16 MARZO 1942, N. 267. - ARTT. 24, SECONDO COMMA, E 27 COST.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita` costituzionale identica ad altre gia` dichiarate manifestamente inammissibili, quando le norme denunciate, in conseguenza della pronuncia di incostituzionalita` di altra disposizione, non si prestano piu` a ricevere le applicazioni ipotizzate e censurate dal giudice a quo. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 27 Cost. - degli artt. 46, 56, primo comma, e 57, secondo comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 16 e 19, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 e 43, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 in quanto non prevedono espressamente l'obbligo della notifica al fallito personalmente dell'avviso di accertamento dei redditi da parte degli uffici delle imposte e il diritto del fallito di opporsi personalmente all'accertamento medesimo; questione gia` dichiarata manifestamente inammissibile con ordd. nn. 95/1983, 116/1983). - v. S.n. 88/1982.
Riguarda ancheart. 56 Accertamento imposte sui redditiart. 16 d.P.R. 636/1972art. 43 Legge fallimentareart. 19 d.P.R. 636/1972art. 57 Accertamento imposte sui redditi
TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE SUI REDDITI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MANCATA NOTIFICAZIONE ALL'AMMINISTRATORE DELLA SOCIETA' CHE ABBIA SOTTOSCRITTO LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI - DEFINITIVITA' DELL'ACCERTAMENTO - VINCOLO PER IL GIUDICE PENALE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Sono irrilevanti - e come tali inammissibili - le questioni relative a norme non applicabili nel giudizio a quo. (Manifesta inammissibilita` delle questioni di legittimita` costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 24, 27, 113 Cost. - degli artt. 8, comma quarto, 42, 46, 56, comma primo, 57, comma secondo, 61 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; 16, 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636; 2, comma primo, lett.a) d.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, nella parte in cui comportano che l'accertamento dell'imposta divenga vincolante per il giudice penale, non per rinuncia dell'amministratore della societa` che abbia sottoscritto la dichiarazione dei redditi, ma per scelta del curatore al fallimento o degli amministratori che non abbiano ritenuto di impugnare gli avvisi di accertamento ad essi soltanto notificati).
Riguarda ancheart. 56 Accertamento imposte sui redditiart. 42 Accertamento imposte sui redditiart. 19 d.P.R. 636/1972art. 16 d.P.R. 636/1972art. 8 Accertamento imposte sui redditiart. 57 Accertamento imposte sui redditie altri 1
TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTA SUI REDDITI - ACCERTAMENTO - DICHIARAZIONE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA - DISPARITA' DI TRATTAMENTO NELLE IPOTESI DI TARDIVA OD OMESSA DICHIARAZIONE - IUS SUPERVENIENS - SANATORIA DI IRREGOLARITA' IN MATERIA TRIBUTARIA - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE.
Vanno restituiti al giudice a quo gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale degli artt. 46, 47 e 55 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in materia di accertamento dell'imposta sui redditi, nella parte in cui non prevedono, nell'ipotesi di tardiva dichiarazione del sostituto d'imposta, la particolare "oblazione" prevista invece nell'ipotesi di omessa dichiarazione accertata a seguito di verifiche o ispezioni, per contrasto con i criteri direttivi della legge delega ex art. 10 legge 9 ottobre 1971, n. 825 e con il principio di eguaglianza - artt. 76, 77 e 3 Cost. -, essendo stata emessa l'ordinanza di rimessione il 30 gennaio 1980 e cioe' prima dell'entrata in vigore della legge 22 dicembre 1980, n. 882, recante "sanatoria di irregolarita' formali e di minori infrazioni in materia tributaria", rendendosi cosi' necessario l'accertamento della persistente rilevanza della questione alla luce della sopravvenuta normativa.
Riguarda ancheart. 55 Accertamento imposte sui redditiart. 47 Accertamento imposte sui redditi
IMPOSTA SUL REDDITO DELLA PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) - REDDITI DA LAVORO DEI FIGLI MINORI - IMPUTABILITA' AI GENITORI - QUESTIONE GIA' DICHIARATA INFONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., degli artt. 1, secondo comma, legge 12 novembre 1976, n. 751; 2, n. 3, legge 9 ottobre 1971, n. 825; 4, lett. B e D, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597; 46, 56 e 57 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella parte in cui imputano ai genitori i redditi da lavoro dei figli minori soggetti alla patria potesta' anche se derivati da beni non soggetti alla patria potesta', in quanto identica questione e' stata gia' dichiarata infondata. - S n. 85/1985.
Riguarda ancheart. 4-lettb d.P.R. 597/1973legge 825/1971art. 1 legge 751/1976art. 56 Accertamento imposte sui redditiart. 57 Accertamento imposte sui redditi
TRIBUTI IN GENERE - INFRAZIONI - SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI - OMESSA PREVISIONE NELLA LEGGE DI DELEGA DI PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI - ASSERITA VIOLAZIONE DELLE NORME COSTITUZIONALI IN TEMA DI DELEGAZIONE LEGISLATIVA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 76 Cost. - degli artt. 10, n. 11, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria) e da 46 a 57 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) - sollevata sull'assunto che sarebbe stata delegata al Governo la emanazione delle disposizioni occorrenti per il perfezionamento del sistema delle sanzioni amministrative e penali in materia tributaria, senza determinazione di principi e criteri direttivi, con la conseguenza che il legislatore delegato avrebbe operato in base a sue direttive nel dettare gli artt. da 46 a 57 del d.P.R. n. 600/1973, che prevedono appunto le sanzioni per tutte le infrazioni contemplate nello stesso decreto - in quanto il giudice a quo, eludendo il precetto dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, non ha addotto ragione alcuna circa la rilevanza delle norme denunciate ai fini della definizione della controversia di merito. - S. n. 127/1983. O. nn. 130/1983, 140/1983, 157/1983, 259/1983, 344/1983; 44/1984.
Riguarda ancheart. 54 Accertamento imposte sui redditiart. 55 Accertamento imposte sui redditiart. 50 Accertamento imposte sui redditiart. 51 Accertamento imposte sui redditiart. 47 Accertamento imposte sui redditiart. 48 Accertamento imposte sui redditie altri 6
CONTENZIOSO TRIBUTARIO - IMPUTATO FALLITO - ACCERTAMENTI DIVENUTI DEFINITIVI IN VIA AMMINISTRATIVA PER OMESSA IMPUGNAZIONE - NON PREVISTA NOTIFICA DEGLI STESSI AGLI IMPUTATI FALLITI - DISPOSIZIONI IMPUGNATE - NON SI PRESTANO PIU' A RICEVERE LE APPLICAZIONI IPOTIZZATE DAL GIUDICE A QUO IN CONSEGUENZA DELLA GIA' DICHIARATA ILLEGITTIMITA' DI ALTRA DISPOSIZIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 24 e 27 Cost., degli artt. 43 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, 42, 46, 56, 57 e 61 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dal 16 al 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, nella parte in cui, non prevedendo come obbligatoria la notifica degli avvisi di accertamento agli imputati falliti, non consentono a questi ultimi la possibilita' di contestarne il contenuto in sede di contenzioso amministrativo, dacche' la Corte ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli artt. 60 e 21, terzo comma, della legge 7 gennaio 1929, n. 4, nella parte in cui prevedono che l'accertamento d'imposta definitivo in via amministrativa faccia stato nei procedimenti penali con la conseguenza che le norme denunciate, indipendentemente dalla relativa pronuncia di annullamento non si prestano piu' a ricevere le applicazioni ipotizzate dai giudici a quibus. - S. n. 88/1982.
Riguarda ancheart. 18 d.P.R. 636/1972art. 57 Accertamento imposte sui redditiart. 61 Accertamento imposte sui redditiart. 16 d.P.R. 636/1972art. 56 Accertamento imposte sui redditiart. 42 Accertamento imposte sui redditie altri 3
SINDACATO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - LIMITI.
All'obbligo di motivazione delle questioni di legittimita` costituzionale riferite alla Corte, nel duplice aspetto della loro rilevanza nel giudizio a quo e della loro non manifesta infondatezza, non puo` sopperire la semplice indicazione che trattasi di questioni sollevate da una delle parti (inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale in riferimento all'art. 76 Cost. dell'art. 46 d.P.R. 29.9.1973 n. 600 che commina le sanzioni per i casi di ammissione, incompletezza ed infedelta` della dichiarazione dei redditi, e dell'art. 10 della legge delega 9 ottobre 1971 n. 825, in quanto non essendo suffragata da alcuna sia pur succinta motivazione, ne` da alcun riferimento alla fattispecie, l'affermazione contenuta nell'ordinanza che tali norme devono essere applicate nel giudizio a quo). - cfr. SS.nn. 250 e 252/1983.
Riguarda ancheart. 10 legge 825/1971
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - TRIBUTI IN GENERE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.
E' inammissibile la questione di legittimita` costituzionale, in riferimento all'art. 76 Cost., dell'art. 10 n. 11, legge delega 9 ottobre 1971 n. 825 e degli artt. da 46 a 57 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, per carenza di qualsiasi motivazione in ordine alla rilevanza, avendo il giudice a quo denunziato l'intero titolo V del d.P.R. n. 600 del 1973, che prevede appunto sanzioni per tutte le infrazioni contemplate nello stesso decreto, senza indicare per quali di tali sanzioni si controverta nella fattispecie. - cfr. SS.nn. 250 e 252/1983.
Riguarda ancheart. 53 Accertamento imposte sui redditiart. 55 Accertamento imposte sui redditiart. 57 Accertamento imposte sui redditiart. 52 Accertamento imposte sui redditiart. 51 Accertamento imposte sui redditiart. 50 Accertamento imposte sui redditie altri 6
IMPOSTE IN GENERE - IMPOSTE SUI REDDITI - ACCERTAMENTO - DICHIARAZIONI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA O DEL SOGGETTO PASSIVO D'IMPOSTA - DICHIARAZIONI PRESENTATE AD UFFICI DIVERSI DA QUELLI COMPETENTI - ASSERITO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA E CON QUELLI RELATIVI ALLA DELEGAZIONE LEGISLATIVA - IUS SUPERVENIENS (SANATORIA DI IRREGOLARITA' FORMALI E DI MINORI INFRAZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA) - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI A QUIBUS.
Vanno restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionali - sollevate in riferimento agli artt. 3, 76 e 77, primo comma, Cost. - degli artt. 9, ultimo comma, 12, quarto comma, 46, primo comma, 47, primo comma, e 54, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), in quanto: comminano, a carico del sostituto d'imposta che abbia presentato la dichiarazione di cui all'art. 7, comma primo, dello stesso decreto legislativo, ad ufficio diverso da quello competente, quando la dichiarazione pervenga a quest'ultimo piu' di un mese dopo la scadenza del termine, le stesse pene pecuniarie previste a carico di chi ometta del tutto la presentazione della dichiarazione o la presenti con piu' di un mese di ritardo; nello stabilire il trattamento sanzionatorio per le dichiarazioni presentate ad uffici incompetenti dal sostituto d'imposta o dal soggetto passivo d'imposta, non si sarebbe tenuto conto del disposto dell'art. 10, n. 11, della legge delega 9 ottobre 1971, n. 825. Successivamente alle ordinanze di rimessione e' entrata infatti in vigore la legge 22 dicembre 1980, n. 882 (sanatoria di irregolarita' formali e di minori infrazioni in materia tributaria), la quale, agli artt. 3, comma primo, n. 2 e 4, comma primo, n. 1, rispettivamente dispone che: a) le dichiarazioni di cui al titolo I d.P.R. n. 600/1973, considerate omesse perche' pervenute all'ufficio competente oltre i termini previsti dalla legge, sono valide, a condizione che siano state presentate, anche ad ufficio incompetente, entro il 31 agosto 1980; b) per le dichiarazioni suddette non si applicano le pene pecuniarie previste dall'art. 46, primo comma, e dall'art. 47, primo comma, del d.P.R. n. 60/1973; di conseguenza, si rende necessario che le Commissioni tributarie a quibus accertino, alla stregua della sopravvenuta normativa, se le questioni prospettate siano tuttora rilevanti.
Riguarda ancheart. 54 Accertamento imposte sui redditiart. 47 Accertamento imposte sui redditiart. 12 Accertamento imposte sui redditiart. 9 Accertamento imposte sui redditi
IMPOSTE E TASSE - CUMULO DEI REDDITI FAMILIARI - LEGGE 9 OTTOBRE 1971, N. 825, ART. 2, N. 3; D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 597, ARTT. 2, PRIMO COMMA, E 4, LETT. A; D.P.R. 29 SETTEMBRE, N. 600, ARTT. 1, TERZO COMMA, 46, 56 E 57; D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 636, ARTT. 15, 16, 17, 19, 20 E 30 - IMPUTAZIONE AL MARITO ANCHE DEI REDDITI DELLA MOGLIE E CUMULO DEI REDDITI DEI CONIUGI - ESCLUSIONE DELLA SOGGETTIVITA' PASSIVA DELLA MOGLIE ED UNICITA' DELLA DICHIARAZIONE - OBBLIGO DELLA MOGLIE NON SEPARATA DI FORNIRE AL MARITO (SOGGETTO PASSIVO DELL'IMPOSTA) I DATI NECESSARI ALLA DICHIARAZIONE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 29 E 53 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
L'art. 2, comma primo, del d.P.R. n. 597 del 1973, nel disporre che unico soggetto passivo dell'imposta personale sui redditi sia tra i due coniugi non separati solo il marito, determina un trattamento giuridico diverso tra i coniugi con conseguente violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione: la detta disparita' di trattamento, infatti, non si presenta adeguatamente e razionalmente giustificata e, con particolare riferimento all'art. 29 della Costituzione, non puo' dirsi che essa tenda a realizzare un limite alla eguaglianza morale e giuridica tra i coniugi in funzione della garanzia dell'unita' familiare.
Riguarda ancheart. 20 d.P.R. 636/1972legge 825/1971art. 2 d.P.R. 597/1973art. 1 Accertamento imposte sui redditiart. 15 d.P.R. 636/1972art. 16 d.P.R. 636/1972e altri 6
TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - CUMULO DEI REDDITI FAMILIARI - REDDITI DEI CONIUGI NON SEPARATI LEGALMENTE - QUESTIONI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DEGLI ARTT. 2 LEGGE 9 OTTOBRE 1971, N. 825; 15, 16, 17, 19, 20 E 30 D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 636; 4 D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 597; 1, 46, 56 E 57 D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600 - DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA MARITO E MOGLIE IN QUANTO SOGGETTI PASSIVI DI IMPOSTA - PROSPETTAZIONE D'UFFICIO DA PARTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE QUALE GIUDICE A QUO DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' DELL'ART. 2, COMMA PRIMO, D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 597, IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 3,29 E 24 COST. - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO PRINCIPALE.
La Corte Costituzionale puo' sollevare d'ufficio una questione di legittimita' non prospettata dal giudice a quo, sempre che ne risulti la rilevanza e la non manifesta infondatezza, sospendendo il giudizio in corso. (Nella specie erano state sollevate - con riguardo agli artt. 2, 3, 4, 13, 15, 24, 27, 29, 31, 35, 37, 53 e 76 Cost. questioni di legittimita' costituzionale delle norme sul cumulo dei redditi fra coniugi non separati legalmente ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche - di cui agli artt. 2 legge 9 ottobre 1971, n. 825; 15,16,17,19,20 e 30 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636; 4 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597; 1,46,56 e 57 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 -, e specificamente dell'art. 1, comma terzo, D.P.R. del 1973 n. 600, secondo cui ogni soggetto passivo deve dichiarare annualmente, ed in unico contesto, i redditi propri ed a lui imputabili, prospettando anche il contrasto con il principio di eguaglianza poiche' nel caso in cui oggetto di imputazione siano i redditi della moglie solo il marito, e non anche il coniuge, sarebbe soggetto all'obbligo della dichiarazione. Secondo la Corte la valutazione della dedotta disparita' di trattamento, e quindi la decisione della relativa questione di legittimita' costituzionale non potrebbero aversi se non congiuntamente alla considerazione del contenuto e della portata dell'art. 2, comma primo, D.P.R. n. 597 del 1973 attinente alla soggettivita' passiva di imposta. Pertanto ha ritenuto di sollevare previamente, risultandone la rilevanza e la non manifesta infondatezza, la questione di legittimita' costituzionale della suddetta norma - in riferimento agli artt. 3,29 e 24 Cost. - poiche' nell'ipotesi in cui soggetto passivo dell'imposta sia il marito e siano a lui imputati i redditi della moglie, si pone in essere un trattamento differenziato, nonostante la parita' morale e giuridica dei coniugi, e senza che la disparita' si presenti razionalmente giustificata, o funzionalizzata alla garanzia dell'unita' familiare, e tale trattamento differenziato si pone o si risolve anche sul terreno della tutela in giudizio dei diritti e degli interessi).
Riguarda ancheart. 2 legge 825/1971art. 15 d.P.R. 636/1972art. 16 d.P.R. 636/1972art. 19 d.P.R. 636/1972art. 17 d.P.R. 636/1972art. 56 Accertamento imposte sui redditie altri 6
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