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L'assistenza prevista dalla presente legge e' concessa, secondo le modalita' fissate dai successivi articoli, ai cittadini italiani che si trovino in stato di bisogno e appartengano alle seguenti categorie:
- 1)profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, per quest'ultima limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950;
- 2)profughi dai territori sui quali, in seguito al Trattato di pace, e' cessata la sovranita' dello Stato italiano;
- 3)profughi da territori esteri;
- 4)profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra. L'assistenza si estende ai congiunti a carico del profugo. Sono considerati tali, agli effetti della presente legge, la moglie ed i figli non coniugati conviventi ed a carico. Le altre persone di famiglia sono riconosciute a carico del profugo se gia' lo erano prima del fatto che determino' la condizione di profugo o lo sono divenute a seguito di tale fatto.
Testo in vigore dal 24 marzo 1952 al 1 gennaio 2001
