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L'assistenza prevista dalla presente legge e' concessa, secondo le modalita' fissate dai successivi articoli, ai cittadini italiani che si trovino in stato di bisogno e appartengano alle seguenti categorie:

  • 1)profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, per quest'ultima limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950;
  • 2)profughi dai territori sui quali, in seguito al Trattato di pace, e' cessata la sovranita' dello Stato italiano;
  • 3)profughi da territori esteri;
  • 4)profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra. L'assistenza si estende ai congiunti a carico del profugo. Sono considerati tali, agli effetti della presente legge, la moglie ed i figli non coniugati conviventi ed a carico. Le altre persone di famiglia sono riconosciute a carico del profugo se gia' lo erano prima del fatto che determino' la condizione di profugo o lo sono divenute a seguito di tale fatto.

Testo in vigore dal 24 marzo 1952 al 1 gennaio 2001

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 396/1987

    Questione inammissibile
    12 novembre 1987

    Attesa la volonta` chiaramente manifestata dal legislatore di far coincidere con l'entrata in vigore della prevista legge organica - tuttavia non ancora adottata - la cessazione delle provvidenze disposte in favore dei profughi e, in particolare, della condizione di privilegio nella assunzione obbligatoria, spetta, comunque, al legislatore , nell'uso dei suoi poteri discrezionali, fissare detto termine (con l'emanazione di quella normativa); non certo alla Corte, cui puo` competere soltanto di segnalarne l'urgenza, salvo - nell'ulteriore ingiustificato protrarsi nel tempo della situazione gia` diverse volte differita - l'eventuale riesame della questione, alla luce di una, non auspicabile, carenza normativa. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - degli artt. 1 e 2 L. 4 marzo 1952, n. 137; 1 L. 2 aprile 1968, n, 482; 4, comma secondo, D.l. 28 agosto 1970, n. 622 (conv. in l. 19 ottobre 1970, n. 744); 1 L. 12 dicembre 1973, n. 922; 1 L. 18 luglio 1975, n. 356; 1 L. 19 maggio 1976, n. 326).

    Art. 3 cost. · Art. 1 Assistenza a favore dei profughi · Art. 2 Assistenza a favore dei profughi

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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