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[1]((Qualora, in un determinato ruolo e grado, si formi, nell'anno, per tutte le cause contemplate nell'art. 27, un numero di vacanze inferiore a quello obbligatorio stabilito dalle tabelle, le vacanze ancora occorrenti sono formate collocando fuori quadro o trasferendo nel ruolo mobilitazione, per le armi e i gradi per i quali esiste detto ruolo, gli ufficiali piu' anziani di eta' compresi nel ruolo stesso, anche se trattisi di ufficiali - esclusi i dichiarati non prescelti - presi in esame in base al secondo comma dell'art. 20 o esaminati comunque con ritardo per un quadro anteriore a quello in corso (anche se il giudizio di avanzamento sia stato esperito in conseguenza di accoglimento di ricorso straordinario al Re o di ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ovvero di ricorso in via amministrativa), oppure di ufficiali che si trovino nella condizione del primo comma dell'art. 29-bis. A parita' di eta' si applica la norma del penultimo comma dell'art. 28.
[2]La disposizione di cui al comma precedente non si applica agli ufficiali dichiarati promovibili ai sensi degli articoli 94 e 105)).
Testo in vigore dal 31 dicembre 1938 al 9 ottobre 2010
