Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 1935 al 1 luglio 1937. 235 parole tolte, 147 parole aggiunte in 8 capoversi.
Qualora, in un determinato ruolo tolto: o grado, si formi o si preveda che si possa formare aggiunto: e grado si formi, nell'anno, per tutte le cause contemplate tolto: dall'articolo aggiunto: nell'art. 27, un numero di vacanze inferiore a quello aggiunto: obbligatorio stabilito dalle tabelle, tolto: e' in facolta' del Ministro per la guerra di disporre che si proceda:
tolto: a) alla classifica dei capitani, scendendo al massimo fino al primo terzo del ruolo e destinando a costituire vacanza coloro che non riportino i punti minimi parziali o totale;
tolto: b) alla classifica dei maggiori e dei tenenti colonnelli, scendendo al massimo fino alla prima meta' del ruolo e destinando a costituire vacanza coloro che non riportino i punti minimi parziali o totale;
tolto: c) all'esame per l'avanzamento dei colonnelli, scendendo al massimo fino alla aggiunto: le vacanze ancora occorrenti sono formate collocando fuori quadro o trasferendo nel ruolo mobilitazione, per le armi e i gradi per i quali esiste detto ruolo, gli ufficiali piu' anziani di eta' compresi nella prima meta' del ruolo tolto: e destinando a formare vacanza i non prescelti per l'avanzamento;
tolto: d) all'esame per l'avanzamento dei generali di brigata e di divisione, scendendo al massimo fino alla prima meta' del ruolo ed osservando le norme dell'articolo 40.
tolto: Se, nonostante i provvedimenti suddetti, non si raggiunga il numero di vacanze fissato, si procede al suo completamento destinando a formare vacanza ufficiali prescelti per l'avanzamento designati dal Ministro per la guerra, previa una valutazione comparativa da parte della commissione centrale di avanzamento per tutti i gradi aggiunto: anche se trattisi di ufficiali - esclusi i dichiarati non prescelti - presi in esame in base al secondo comma dell'art. 20 od esaminati comunque con ritardo per un quadro anteriore a quello in corso oppure di ufficiali che si trovino nella condizione del 1° comma dell'art. 29-bis. A parita' di eta' si applica la norma del penultimo comma dell'art. 28.
La tolto: norma del precedente capoverso si applica anche qualora il Ministro ritenga di non avvalersi della facolta' concessagli dal 1° comma del presente articolo.
tolto: Gli ufficiali prescelti per l'avanzamento, cosi' destinati a formare vacanza, sono - a giudizio del Ministro per la guerra - trasferiti, col grado che rivestono, nel ruolo di mobilitazione, oppure collocati a disposizione aggiunto: prima meta' del ruolo di cui al comma precedente e' calcolata alla data 1° gennaio di ogni anno, considerando esclusi dal ruolo stesso tutti gli ufficiali che anteriormente o sotto la data medesima hanno formato o debbono formare vacanza o - in applicazione dell'art. 35 - la formeranno nell'anno.