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[1]Qualora, in un determinato ruolo o grado, si formi o si preveda che si possa formare nell'anno, per tutte le cause contemplate dall'articolo 27, un numero di vacanze inferiore a quello stabilito dalle tabelle, e' in facolta' del Ministro per la guerra di disporre che si proceda:
- a)alla classifica dei capitani, scendendo al massimo fino al primo terzo del ruolo e destinando a costituire vacanza coloro che non riportino i punti minimi parziali o totale;
- b)alla classifica dei maggiori e dei tenenti colonnelli, scendendo al massimo fino alla prima meta' del ruolo e destinando a costituire vacanza coloro che non riportino i punti minimi parziali o totale;
- c)all'esame per l'avanzamento dei colonnelli, scendendo al massimo fino alla prima meta' del ruolo e destinando a formare vacanza i non prescelti per l'avanzamento;
- d)all'esame per l'avanzamento dei generali di brigata e di divisione, scendendo al massimo fino alla prima meta' del ruolo ed osservando le norme dell'articolo 40.
[2]Se, nonostante i provvedimenti suddetti, non si raggiunga il numero di vacanze fissato, si procede al suo completamento destinando a formare vacanza ufficiali prescelti per l'avanzamento designati dal Ministro per la guerra, previa una valutazione comparativa da parte della commissione centrale di avanzamento per tutti i gradi.
[3]La norma del precedente capoverso si applica anche qualora il Ministro ritenga di non avvalersi della facolta' concessagli dal 1° comma del presente articolo.
[4]((Gli ufficiali prescelti per l'avanzamento, cosi' destinati a formare vacanza, sono - a giudizio del Ministro per la guerra - trasferiti, col grado che rivestono, nel ruolo di mobilitazione, oppure collocati a disposizione)).
Testo in vigore dal 29 aprile 1935 al 1 luglio 1937
