Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 aprile 1935 al 1 luglio 1937. Leggi il testo vigente →

[1]Qualora, in un determinato ruolo o grado, si formi o si preveda che si possa formare nell'anno, per tutte le cause contemplate dall'articolo 27, un numero di vacanze inferiore a quello stabilito dalle tabelle, e' in facolta' del Ministro per la guerra di disporre che si proceda:

  • a)alla classifica dei capitani, scendendo al massimo fino al primo terzo del ruolo e destinando a costituire vacanza coloro che non riportino i punti minimi parziali o totale;
  • b)alla classifica dei maggiori e dei tenenti colonnelli, scendendo al massimo fino alla prima meta' del ruolo e destinando a costituire vacanza coloro che non riportino i punti minimi parziali o totale;
  • c)all'esame per l'avanzamento dei colonnelli, scendendo al massimo fino alla prima meta' del ruolo e destinando a formare vacanza i non prescelti per l'avanzamento;
  • d)all'esame per l'avanzamento dei generali di brigata e di divisione, scendendo al massimo fino alla prima meta' del ruolo ed osservando le norme dell'articolo 40.

[2]Se, nonostante i provvedimenti suddetti, non si raggiunga il numero di vacanze fissato, si procede al suo completamento destinando a formare vacanza ufficiali prescelti per l'avanzamento designati dal Ministro per la guerra, previa una valutazione comparativa da parte della commissione centrale di avanzamento per tutti i gradi.

[3]La norma del precedente capoverso si applica anche qualora il Ministro ritenga di non avvalersi della facolta' concessagli dal 1° comma del presente articolo.

[4]((Gli ufficiali prescelti per l'avanzamento, cosi' destinati a formare vacanza, sono - a giudizio del Ministro per la guerra - trasferiti, col grado che rivestono, nel ruolo di mobilitazione, oppure collocati a disposizione)).

Testo in vigore dal 29 aprile 1935 al 1 luglio 1937

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 aprile 1935

Confronto con la versione in vigore dal 16 giugno 1934 al 29 aprile 1935. 49 parole tolte, 12 parole aggiunte.

Gli ufficiali prescelti per l'avanzamento, tolto: cosi aggiunto: cosi' destinati a formare vacanza, tolto: hanno la precedenza su tutti per il trasferimento aggiunto: sono - a giudizio del Ministro per la guerra - trasferiti, col grado che rivestono, nel ruolo di mobilitazione, tolto: per le armi per le quali e' costituito salvo che non domandino di essere allontanati dal servizio nel qual caso sono collocati a disposizione. Per le altre armi e corpi, l'ufficiale prescelto per l'avanzamento, che debba formare vacanza, e' collocato aggiunto: oppure collocati a disposizione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art30 · fonte del testo