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[1]Qualora, in un determinato ruolo e grado si formi, nell'anno, per tutte le cause contemplate nell'art. 27, un numero di vacanze inferiore a quello obbligatorio stabilito dalle tabelle, le vacanze ancora occorrenti sono formate collocando fuori quadro o trasferendo nel ruolo mobilitazione, per le armi e i gradi per i quali esiste detto ruolo, gli ufficiali piu' anziani di eta' compresi nella prima meta' del ruolo anche se trattisi di ufficiali - esclusi i dichiarati non prescelti - presi in esame in base al secondo comma dell'art. 20 od esaminati comunque con ritardo per un quadro anteriore a quello in corso oppure di ufficiali che si trovino nella condizione del 1° comma dell'art. 29-bis. A parita' di eta' si applica la norma del penultimo comma dell'art. 28.
[2]La prima meta' del ruolo di cui al comma precedente e' calcolata ((alla data 30 giugno)) di ogni anno, considerando esclusi dal ruolo stesso tutti gli ufficiali che anteriormente o sotto la data medesima hanno formato o debbono formare vacanza o - in applicazione dell'art. 35 - la formeranno nell'anno.
Testo in vigore dal 20 dicembre 1937 al 31 dicembre 1938
