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[1]La commissione centrale di avanzamento e' composta dei seguenti membri effettivi:

[2]capo di stato maggiore dell'esercito;

[3]generali di corpo di armata che reggono i comandi designati di armata.

[4]La presidenza della commissione e' assunta dal capo di stato maggiore dell'esercito, se comandante designato di armata; in ogni altro caso dal generale piu' anziano dei presenti. In questa seconda ipotesi, il capo di stato maggiore dell'esercito ha diritto a voto, limitatamente allo scrutinio dei generali meno anziani di lui.

[5]Ciascun comandante di corpo d'armata, salvo il caso di giustificato impedimento, interviene in seno alla commissione centrale - come membro consultivo senza diritto a voto - quando la predetta ammissione prende in esame gli ufficiali da lui dipendenti, fino al grado di colonnello incluso.

[6]Debbono intervenire, come membri consultivi senza diritto a voto, per gli ufficiali delle varie armi, servizi e corpi rispettivi fino al grado di colonnello incluso e salvo il caso di giustificato impedimento.

  • a)gli ispettori dello varie armi;
  • b)il comandante generale dell'arma dei CC. RR.;
  • c)il sottocapo di stato maggiore dell'esercito;
  • d)i direttori superiori del servizio tecnico armi e munizioni, del servizio studi ed esperienze del genio e l'ispettore del servizio tecnico automobilistico;
  • e)il tenente generale medico e quello commissario;
  • f)il capo del servizio ippico e veterinario.

[7]Se l'ispettore della fanteria e' comandante designato d'armata, ha diritto a voto, limitatamente agli ufficiali dell'arma.

Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 19 luglio 1935

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art8 · fonte del testo