Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 luglio 1935 al 4 luglio 1936. Leggi il testo vigente →
[1]((La commissione centrale di avanzamento e' composta dei seguenti membri effettivi:
[2]capo di stato maggiore dell'esercito;
[3]generali di corpo d'armata che reggono i comandi designati di armata;
[4]generali di corpo d'armata che reggono, per incarico o come facenti funzione, i comandi designati d'armata, quando essi siano vacanti, oppure quando i rispettivi titolari, per speciali esigenze militari o di funzioni non possano esercitare, in deroga all'art. 7 del R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1723, l'effettivo comando;
[5]sottocapo di stato maggiore dell'esercito, se riveste il grado di generale di corpo d'armata, in assenza del capo di stato maggiore.
[6]La presidenza della commissione e' assunta dal capo di stato maggiore dell'esercito, se comandante designato di armata, in ogni altro caso dal generale piu' anziano dei presenti. In questa seconda ipotesi, il capo di stato maggiore dell'esercito o, in sua assenza, il sottocapo di stato maggiore, ha diritto a voto, limitatamente allo scrutinio dei generali meno anziani di lui.
[7]Ciascun comandante di corpo d'armata e comandante di gruppo di zone militari, salvo il caso di giustificato impedimento, interviene in seno alla commissione centrale - come membro consultivo senza diritto a voto - quando la predetta commissione prende in esame gli ufficiali da lui dipendenti, fino al grado di colonnello incluso.
[8]Debbono intervenire, come membri consultivi senza diritto a voto, per gli ufficiali delle varie armi, servizi e corpi rispettivi fino al grado di colonnello incluso e salvo il caso di giustificato impedimento:
- a)gli ispettori delle varie armi;
- b)il comandante generale dell'arma dei CC. RR.;
- c)il sottocapo di stato maggiore dell'esercito, quando non debba far parte della commissione quale membro effettivo;
- d)i direttori superiori del servizio tecnico armi e munizioni, del servizio studi ed esperienze del genio e l'ispettore del servizio tecnico automobilistico;
- e)il tenente generale medico e quello commissario;
- f)il capo del servizio ippico e veterinario.
[9]Se l'ispettore della fanteria e' comandante designato di armata, ha diritto a voto, limitatamente agli ufficiali dell'arma)).
Testo in vigore dal 19 luglio 1935 al 4 luglio 1936
