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[1]((La commissione centrale di avanzamento e' composta dei seguenti membri effettivi:
[2]- capo di stato maggiore del Regio esercito, quando non ricopra anche la carica di Sottosegretario di Stato per la guerra;
[3]- generali di corpo d'armata che reggono i comandi designati di armata;
[4]- generali di corpo d'armata che reggono, per incarico o come facenti funzione, i comandi designati d'armata, quando essi siano vacanti, oppure quando i rispettivi titolari, per esigenze militari o di funzioni non possono esercitare, in deroga all'art. 7 del R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1723, convertito in legge con la legge 17 dicembre 1934-XIII, numero 2110, l'effettivo comando;
[5]-sottocapo di stato maggiore intendente del Regio esercito, se riveste il grado di generale di corpo d'armata, in caso d'impedimento o in assenza del capo di stato maggiore.
[6]La presidenza della commissione e' assunta dal capo di stato maggiore dell'esercito, se comandante designato di armata; in ogni altro caso dal generale in servizio permanente effettivo piu' anziano dei presenti. In questa seconda ipotesi, il capo di stato maggiore dell'esercito o, in sua assenza, il sottocapo di stato maggiore, ha diritto a voto, limitatamente allo scrutinio dei generali meno anziani di lui.
[7]Ciascun comandante di corpo d'armata e comandante di difesa territoriale, salvo il caso di giustificato impedimento, interviene in seno alla commissione centrale - come membro consultivo senza diritto a voto - quando la predetta Commissione prende in esame gli ufficiali da lui giudicati o classificati fino al grado di maggiore incluso.
[8]Quando la commissione prende in esame un ufficiale dipendente da un comandante di corpo d'armata o di difesa territoriale diverso da quello che l'ha giudicato o classificato, e siano trascorsi piu' di sei mesi dalla data di tale giudizio o classifica, e' in facolta' della commissione stessa di consultare - senza diritto a voto - il comandante del corpo d'armata o di difesa territoriale da cui l'ufficiale in quel momento dipende.
[9]Debbono intervenire, come membri consultivi senza diritto a voto, per gli ufficiali delle varie armi, servizi e corpi rispettivi fino al grado di maggiore incluso e salvo il caso di giustificato impedimento:
- a)gli ispettori delle varie armi;
- b)il comandante generale dell'arma dei CC. RR.;
- c)il sottocapo di stato maggiore intendente del Regio esercito, quando non debba far parte della commissione quale membro effettivo;
- d)i direttori superiori del servizio tecnico armi e munizioni, del servizio studi ed esperienze del genio e l'ispettore del servizio tecnico automobilistico;
- e)il tenente generale medico e quello commissario;
- f)il capo del servizio ippico e veterinario;
- g)il capo del corpo di amministrazione.
[10]Se l'ispettore della fanteria e' comandante designato di armata, fa parte della commissione come membro effettivo)).
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 4 giugno 1936, n. 1250, convertito senza modificazioni dalla L. 10 febbraio 1937, n. 384, ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Le varianti agli articoli 8, 10 e 110 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 27 dicembre 1935-XIV, n. 2171, si devono intendere entrate in vigore dal 31 dicembre 1935-XIV, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regio decreto-legge medesimo".
Testo in vigore dal 1 luglio 1937 al 1 marzo 1938
