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[1]((La Commissione centrale di avanzamento e' composta dai seguenti membri effettivi:
- a)capo di Stato Maggiore dell'Esercito, quando non ricopra anche la carica di Sottosegretario di Stato per la guerra;
- b)generali di corpo d'armata comandanti designati d'armata preposti ai Comandi d'armata;
- c)generali di corpo d'armata preposti, per incarico o come facenti funzione, ai Comandi d'armata quando essi siano vacanti oppure quando i rispettivi titolari, per esigenze militari o di funzioni, non possono esercitare, in deroga all'art. 7 del R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1723, l'effettivo comando;
- d)il piu' anziano tra il sottocapo di Stato Maggiore intendente e il sottocapo di Stato Maggiore per le operazioni, purche' rivesta il grado di generale di corpo d'armata.
[2]La presidenza della Commissione e' assunta dal capo di Stato Maggiore dell'Esercito se comandante designato d'armata; in ogni altro caso dal generale in servizio permanente effettivo piu' anziano dei presenti. In questa seconda ipotesi, il capo di Stato Maggiore dell'Esercito - o, se fa parte della Commissione, il sottocapo di Stato Maggiore intendente o quello per le operazioni - ha diritto a voto limitatamente allo scrutinio dei generali meno anziani di lui.
[3]E' in facolta' della Commissione centrale di consultare, senza diritto a voto, ciascuno dei seguenti ufficiali generali, allorquando essa prende in esame gli ufficiali, fino al grado di maggiore incluso, da lui giudicati o classificati:
- a)comandanti di corpo d'armata;
- b)comandanti di difesa territoriale;
- c)sottocapo di Stato Maggiore intendente e sottocapo di Stato Maggiore per le operazioni, ciascuno di essi quando non faccia parte della Commissione come membro effettivo; sottocapo di Stato Maggiore per la difesa territoriale.
[4]E' altresi' in facolta' della Commissione centrale di consultare, senza diritto a voto, per gli ufficiali delle varie Armi, Servizi e Corpi rispettivi, fino al grado di maggiore incluso:
- a)gli ispettori delle varie Armi;
- b)il comandante generale dell'Arma dei carabinieri Reali;
- c)i direttori superiori del Servizio tecnico armi e munizioni e del Servizio studi ed esperienze del genio e l'ispettore della motorizzazione;
- d)il tenente generale medico e quello commissario;
- e)il capo del Servizio ippico e veterinario;
- f)il capo del Corpo di amministrazione)).
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 4 giugno 1936, n. 1250, convertito senza modificazioni dalla L. 10 febbraio 1937, n. 384, ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Le varianti agli articoli 8, 10 e 110 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 27 dicembre 1935-XIV, n. 2171, si devono intendere entrate in vigore dal 31 dicembre 1935-XIV, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regio decreto-legge medesimo".
Testo in vigore dal 31 dicembre 1938 al 9 ottobre 2010
