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[1]((La Commissione centrale di avanzamento e' composta dai seguenti membri effettivi:

  • a)capo di Stato Maggiore dell'Esercito, quando non ricopra anche la carica di Sottosegretario di Stato per la guerra;
  • b)generali di corpo d'armata comandanti designati d'armata preposti ai Comandi d'armata;
  • c)generali di corpo d'armata preposti, per incarico o come facenti funzione, ai Comandi d'armata quando essi siano vacanti oppure quando i rispettivi titolari, per esigenze militari o di funzioni, non possono esercitare, in deroga all'art. 7 del R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1723, l'effettivo comando;
  • d)il piu' anziano tra il sottocapo di Stato Maggiore intendente e il sottocapo di Stato Maggiore per le operazioni, purche' rivesta il grado di generale di corpo d'armata.

[2]La presidenza della Commissione e' assunta dal capo di Stato Maggiore dell'Esercito se comandante designato d'armata; in ogni altro caso dal generale in servizio permanente effettivo piu' anziano dei presenti. In questa seconda ipotesi, il capo di Stato Maggiore dell'Esercito - o, se fa parte della Commissione, il sottocapo di Stato Maggiore intendente o quello per le operazioni - ha diritto a voto limitatamente allo scrutinio dei generali meno anziani di lui.

[3]E' in facolta' della Commissione centrale di consultare, senza diritto a voto, ciascuno dei seguenti ufficiali generali, allorquando essa prende in esame gli ufficiali, fino al grado di maggiore incluso, da lui giudicati o classificati:

  • a)comandanti di corpo d'armata;
  • b)comandanti di difesa territoriale;
  • c)sottocapo di Stato Maggiore intendente e sottocapo di Stato Maggiore per le operazioni, ciascuno di essi quando non faccia parte della Commissione come membro effettivo; sottocapo di Stato Maggiore per la difesa territoriale.

[4]E' altresi' in facolta' della Commissione centrale di consultare, senza diritto a voto, per gli ufficiali delle varie Armi, Servizi e Corpi rispettivi, fino al grado di maggiore incluso:

  • a)gli ispettori delle varie Armi;
  • b)il comandante generale dell'Arma dei carabinieri Reali;
  • c)i direttori superiori del Servizio tecnico armi e munizioni e del Servizio studi ed esperienze del genio e l'ispettore della motorizzazione;
  • d)il tenente generale medico e quello commissario;
  • e)il capo del Servizio ippico e veterinario;
  • f)il capo del Corpo di amministrazione)).
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

4

Il Regio D.L. 4 giugno 1936, n. 1250, convertito senza modificazioni dalla L. 10 febbraio 1937, n. 384, ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Le varianti agli articoli 8, 10 e 110 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 27 dicembre 1935-XIV, n. 2171, si devono intendere entrate in vigore dal 31 dicembre 1935-XIV, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regio decreto-legge medesimo".

Testo in vigore dal 31 dicembre 1938 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 dicembre 1938

Confronto con la versione in vigore dal 1 marzo 1938 al 31 dicembre 1938. 162 parole tolte, 119 parole aggiunte in 13 capoversi.

La Commissione centrale di avanzamento e' composta tolto: dei aggiunto: dai seguenti membri effettivi:

a) capo di tolto: stato maggiore del Regio esercito aggiunto: Stato Maggiore dell'Esercito, quando non ricopra anche la carica di Sottosegretario di Stato per la guerra;

b) generali di corpo d'armata tolto: che reggono i Comandi designati aggiunto: comandanti designati d'armata preposti ai Comandi d'armata;

c) generali di corpo d'armata tolto: che reggono aggiunto: preposti, per incarico tolto: e aggiunto: o come facenti funzione, tolto: i Comandi designati aggiunto: ai Comandi d'armata quando essi siano vacanti oppure quando i rispettivi titolari, per esigenze militari o di funzioni, non possono esercitare, in deroga all'art. 7 del R. decreto-legge 11 ottobre 1934aggiunto: -XII, n. 1723, tolto: convertito in legge con la legge 17 dicembre 1934-XIII, numero 2110, l'effettivo comando aggiunto: l'effettivo comando;

aggiunto: d) il piu' anziano tra il sottocapo di Stato Maggiore intendente e il sottocapo di Stato Maggiore per le operazioni, purche' rivesta il grado di generale di corpo d'armata.

La presidenza della Commissione e' assunta dal capo di tolto: stato maggiore dell'Esercito, aggiunto: Stato Maggiore dell'Esercito se comandante designato d'armata; in ogni altro caso dal generale in servizio permanente effettivo piu' anziano dei presenti. In questa seconda ipotesi, il capo di tolto: stato maggiore dell'Esercito aggiunto: Stato Maggiore dell'Esercito - o, se fa parte della Commissione, il sottocapo di Stato Maggiore intendente o quello per le operazioni - ha diritto a voto limitatamente allo scrutinio dei generali meno anziani di lui.

tolto: Salvo il caso di giustificato impedimentoaggiunto: E' in facolta' della Commissione centrale di consultare, senza diritto a voto, ciascuno dei seguenti ufficiali generali tolto: e' consultato dalla Commissione centrale, senza diritto a voto, allorquando la Commissione stessaaggiunto: , allorquando essa prende in esame gli ufficiali tolto: -aggiunto: , fino al grado di maggiore incluso tolto: -aggiunto: , da lui giudicati o classificati:

aggiunto: a) comandanti di corpo d'armata tolto: eaggiunto: ;

Mostra gli altri 5 capoversi cambiati

aggiunto: b) comandanti di difesa territoriale; tolto: sottocapo di stato maggiore intendente, sottocapo di stato maggiore

aggiunto: c) sottocapo di Stato Maggiore intendente e sottocapo di Stato Maggiore per le operazioni, tolto: sottocapo di stato maggiore aggiunto: ciascuno di essi quando non faccia parte della Commissione come membro effettivo; sottocapo di Stato Maggiore per la difesa territoriale.

tolto: Quando la Commissione prende in esame un ufficiale dipendente da un comandante di corpo d'armata o di difesa territoriale o da un sottocapo di stato maggiore diverso da quello che l'ha giudicato o classificato, e siano trascorsi piu' di sei mesi dalla data di tale giudizio o classifica, e' inaggiunto: E' altresi' in facolta' della Commissione tolto: stessa di consultare - senza diritto a voto - il comandante del corpo d'armata o di difesa territoriale o il sottocapo di stato maggiore da cui l'ufficiale in quel momento dipende.

tolto: Sono altresi' consultati dalla Commissione centrale aggiunto: centrale di consultare, senza diritto a voto, per gli ufficiali delle varie Armi, Servizi e Corpi rispettiviaggiunto: , fino al grado di maggiore incluso tolto: e salvo caso di giustificato impedimento:

c) i direttori superiori del Servizio tecnico armi e munizioni e del Servizio studi ed esperienze del genio e tolto: l'Ispettore aggiunto: l'ispettore della motorizzazione;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art8 · fonte del testo