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[1]La commissione centrale di avanzamento e' composta dei seguenti membri effettivi:

[2]capo di stato maggiore dell'esercito;

[3]generali di corpo d'armata che reggono i comandi designati di armata;

[4]generali di corpo d'armata che reggono, per incarico o come facenti funzione, i comandi designati d'armata, quando essi siano vacanti, oppure quando i rispettivi titolari, per speciali esigenze militari o di funzioni non possano esercitare, in deroga all'art. 7 del R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1723, l'effettivo comando;

[5]sottocapo di stato maggiore dell'esercito, se riveste il grado di generale di corpo d'armata, in assenza del capo di stato maggiore.

[6]La presidenza della commissione e' assunta dal capo di stato maggiore dell'esercito, se comandante designato di armata, in ogni altro caso dal generale piu' anziano dei presenti. In questa seconda ipotesi, il capo di stato maggiore dell'esercito o, in sua assenza, il sottocapo di stato maggiore, ha diritto a voto, limitatamente allo scrutinio dei generali meno anziani di lui.

[7]Ciascun comandante di corpo d'armata e comandante di gruppo di zone militari, salvo il caso di giustificato impedimento, interviene in seno alla commissione centrale - come membro consultivo senza diritto a voto - quando la predetta commissione prende in esame gli ufficiali da lui dipendenti, fino al grado di colonnello incluso.

[8]Debbono intervenire, come membri consultivi senza diritto a voto, per gli ufficiali delle varie armi, servizi e corpi rispettivi fino al grado di colonnello incluso e salvo il caso di giustificato impedimento:

  • a)gli ispettori delle varie armi;
  • b)il comandante generale dell'arma dei CC. RR.;
  • c)il sottocapo di stato maggiore dell'esercito, quando non debba far parte della commissione quale membro effettivo;
  • d)i direttori superiori del servizio tecnico armi e munizioni, del servizio studi ed esperienze del genio e l'ispettore del servizio tecnico automobilistico;
  • e)il tenente generale medico e quello commissario;
  • f)il capo del servizio ippico e veterinario.

[9]((Se l'ispettore della fanteria e' comandante designato d'armata fa parte della Commissione come membro effettivo)). 4

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

4

Il Regio D.L. 4 giugno 1936, n. 1250, convertito senza modificazioni dalla L. 10 febbraio 1937, n. 384, ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Le varianti agli articoli 8, 10 e 110 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 27 dicembre 1935-XIV, n. 2171, si devono intendere entrate in vigore dal 31 dicembre 1935-XIV, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regio decreto-legge medesimo".

Testo in vigore dal 30 dicembre 1936 al 1 luglio 1937

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 dicembre 1936

Confronto con la versione in vigore dal 4 luglio 1936 al 30 dicembre 1936. 10 parole tolte, 8 parole aggiunte.

Se l'ispettore della fanteria e' comandante designato tolto: di armata, ha diritto a voto, limitatamente agli ufficiali dell'arma aggiunto: d'armata fa parte della Commissione come membro effettivo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art8 · fonte del testo