Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 marzo 1938 al 31 dicembre 1938. Leggi il testo vigente →

[1]((La Commissione centrale di avanzamento e' composta dei seguenti membri effettivi:

  • a)capo di stato maggiore del Regio esercito, quando non ricopra anche la carica di Sottosegretario di Stato per la guerra;
  • b)generali di corpo d'armata che reggono i Comandi designati d'armata;
  • c)generali di corpo d'armata che reggono, per incarico e come facenti funzione, i Comandi designati d'armata quando essi siano vacanti oppure quando i rispettivi titolari, per esigenze militari o di funzioni, non possono esercitare, in deroga all'art. 7 del R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1723, convertito in legge con la legge 17 dicembre 1934-XIII, numero 2110, l'effettivo comando.

[2]La presidenza della Commissione e' assunta dal capo di stato maggiore dell'Esercito, se comandante designato d'armata; in ogni altro caso dal generale in servizio permanente effettivo piu' anziano dei presenti. In questa seconda ipotesi, il capo di stato maggiore dell'Esercito ha diritto a voto limitatamente allo scrutinio dei generali meno anziani di lui.

[3]Salvo il caso di giustificato impedimento, ciascuno dei seguenti ufficiali generali e' consultato dalla Commissione centrale, senza diritto a voto, allorquando la Commissione stessa prende in esame gli ufficiali - fino al grado di maggiore incluso - da lui giudicati o classificati:

[4]comandanti di corpo d'armata e comandanti di difesa territoriale; sottocapo di stato maggiore intendente, sottocapo di stato maggiore per le operazioni, sottocapo di stato maggiore per la difesa territoriale.

[5]Quando la Commissione prende in esame un ufficiale dipendente da un comandante di corpo d'armata o di difesa territoriale o da un sottocapo di stato maggiore diverso da quello che l'ha giudicato o classificato, e siano trascorsi piu' di sei mesi dalla data di tale giudizio o classifica, e' in facolta' della Commissione stessa di consultare - senza diritto a voto - il comandante del corpo d'armata o di difesa territoriale o il sottocapo di stato maggiore da cui l'ufficiale in quel momento dipende.

[6]Sono altresi' consultati dalla Commissione centrale, senza diritto a voto, per gli ufficiali delle varie Armi, Servizi e Corpi rispettivi fino al grado di maggiore incluso e salvo caso di giustificato impedimento:

  • a)gli ispettori delle varie Armi;
  • b)il comandante generale dell'Arma dei carabinieri Reali;
  • c)i direttori superiori del Servizio tecnico armi e munizioni e del Servizio studi ed esperienze del genio e l'Ispettore della motorizzazione;
  • d)il tenente generale medico e quello commissario;
  • e)il capo del Servizio ippico e veterinario;
  • f)il capo del Corpo di amministrazione)).
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

4

Il Regio D.L. 4 giugno 1936, n. 1250, convertito senza modificazioni dalla L. 10 febbraio 1937, n. 384, ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Le varianti agli articoli 8, 10 e 110 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 27 dicembre 1935-XIV, n. 2171, si devono intendere entrate in vigore dal 31 dicembre 1935-XIV, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regio decreto-legge medesimo".

Testo in vigore dal 1 marzo 1938 al 31 dicembre 1938

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 marzo 1938

Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 1937 al 1 marzo 1938. 149 parole tolte, 109 parole aggiunte in 18 capoversi.

La tolto: commissione aggiunto: Commissione centrale di avanzamento e' composta dei seguenti membri effettivi:

tolto: -aggiunto: a) capo di stato maggiore del Regio esercito, quando non ricopra anche la carica di Sottosegretario di Stato per la guerra;

tolto: -aggiunto: b) generali di corpo d'armata che reggono i tolto: comandi designati di armata aggiunto: Comandi designati d'armata;

tolto: -aggiunto: c) generali di corpo d'armata che reggono, per incarico tolto: o aggiunto: e come facenti funzione, i tolto: comandi designati d'armata, aggiunto: Comandi designati d'armata quando essi siano vacantitolto: , oppure quando i rispettivi titolari, per esigenze militari o di funzioniaggiunto: , non possono esercitare, in deroga all'art. 7 del R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1723, convertito in legge con la legge 17 dicembre 1934-XIII, numero 2110, l'effettivo comandotolto: ;

tolto: -sottocapo di stato maggiore intendente del Regio esercito, se riveste il grado di generale di corpo d'armata, in caso d'impedimento o in assenza del capo di stato maggiore.

La presidenza della tolto: commissione aggiunto: Commissione e' assunta dal capo di stato maggiore tolto: dell'esercito aggiunto: dell'Esercito, se comandante designato tolto: di armata aggiunto: d'armata; in ogni altro caso dal generale in servizio permanente effettivo piu' anziano dei presenti. In questa seconda ipotesi, il capo di stato maggiore tolto: dell'esercito o, in sua assenza, il sottocapo di stato maggiore, aggiunto: dell'Esercito ha diritto a vototolto: , limitatamente allo scrutinio dei generali meno anziani di lui.

tolto: Ciascun comandante di corpo d'armata e comandante di difesa territoriale, salvoaggiunto: Salvo il caso di giustificato impedimento, tolto: interviene in seno alla commissione centrale - come membro consultivo aggiunto: ciascuno dei seguenti ufficiali generali e' consultato dalla Commissione centrale, senza diritto a voto tolto: - quando la predetta Commissioneaggiunto: , allorquando la Commissione stessa prende in esame gli ufficiali aggiunto: - fino al grado di maggiore incluso - da lui giudicati o classificati tolto: fino al grado di maggiore inclusoaggiunto: :

aggiunto: comandanti di corpo d'armata e comandanti di difesa territoriale; sottocapo di stato maggiore intendente, sottocapo di stato maggiore per le operazioni, sottocapo di stato maggiore per la difesa territoriale.

Mostra gli altri 10 capoversi cambiati

Quando la tolto: commissione aggiunto: Commissione prende in esame un ufficiale dipendente da un comandante di corpo d'armata o di difesa territoriale aggiunto: o da un sottocapo di stato maggiore diverso da quello che l'ha giudicato o classificato, e siano trascorsi piu' di sei mesi dalla data di tale giudizio o classifica, e' in facolta' della tolto: commissione aggiunto: Commissione stessa di consultare - senza diritto a voto - il comandante del corpo d'armata o di difesa territoriale aggiunto: o il sottocapo di stato maggiore da cui l'ufficiale in quel momento dipende.

tolto: Debbono intervenire, come membri consultiviaggiunto: Sono altresi' consultati dalla Commissione centrale, senza diritto a voto, per gli ufficiali delle varie tolto: armi, servizi e corpi aggiunto: Armi, Servizi e Corpi rispettivi fino al grado di maggiore incluso e salvo tolto: il caso di giustificato impedimento:

a) gli ispettori delle varie tolto: armi aggiunto: Armi;

b) il comandante generale tolto: dell'arma dei CC. RR. aggiunto: dell'Arma dei carabinieri Reali;

c) tolto: il sottocapo di stato maggiore intendente del Regio esercito, quando non debba far parte della commissione quale membro effettivo;

tolto: d) i direttori superiori del tolto: servizio aggiunto: Servizio tecnico armi e munizionitolto: , del servizio aggiunto: e del Servizio studi ed esperienze del genio e tolto: l'ispettore del servizio tecnico automobilistico aggiunto: l'Ispettore della motorizzazione;

tolto: eaggiunto: d) il tenente generale medico e quello commissario;

tolto: faggiunto: e) il capo del tolto: servizio aggiunto: Servizio ippico e veterinario;

tolto: gaggiunto: f) il capo del tolto: corpo di amministrazione.

tolto: Se l'ispettore della fanteria e' comandante designato di armata, fa parte della commissione come membro effettivo aggiunto: Corpo di amministrazione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art8 · fonte del testo