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[1]((La Commissione centrale di avanzamento e' composta dei seguenti membri effettivi:
- a)capo di stato maggiore del Regio esercito, quando non ricopra anche la carica di Sottosegretario di Stato per la guerra;
- b)generali di corpo d'armata che reggono i Comandi designati d'armata;
- c)generali di corpo d'armata che reggono, per incarico e come facenti funzione, i Comandi designati d'armata quando essi siano vacanti oppure quando i rispettivi titolari, per esigenze militari o di funzioni, non possono esercitare, in deroga all'art. 7 del R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1723, convertito in legge con la legge 17 dicembre 1934-XIII, numero 2110, l'effettivo comando.
[2]La presidenza della Commissione e' assunta dal capo di stato maggiore dell'Esercito, se comandante designato d'armata; in ogni altro caso dal generale in servizio permanente effettivo piu' anziano dei presenti. In questa seconda ipotesi, il capo di stato maggiore dell'Esercito ha diritto a voto limitatamente allo scrutinio dei generali meno anziani di lui.
[3]Salvo il caso di giustificato impedimento, ciascuno dei seguenti ufficiali generali e' consultato dalla Commissione centrale, senza diritto a voto, allorquando la Commissione stessa prende in esame gli ufficiali - fino al grado di maggiore incluso - da lui giudicati o classificati:
[4]comandanti di corpo d'armata e comandanti di difesa territoriale; sottocapo di stato maggiore intendente, sottocapo di stato maggiore per le operazioni, sottocapo di stato maggiore per la difesa territoriale.
[5]Quando la Commissione prende in esame un ufficiale dipendente da un comandante di corpo d'armata o di difesa territoriale o da un sottocapo di stato maggiore diverso da quello che l'ha giudicato o classificato, e siano trascorsi piu' di sei mesi dalla data di tale giudizio o classifica, e' in facolta' della Commissione stessa di consultare - senza diritto a voto - il comandante del corpo d'armata o di difesa territoriale o il sottocapo di stato maggiore da cui l'ufficiale in quel momento dipende.
[6]Sono altresi' consultati dalla Commissione centrale, senza diritto a voto, per gli ufficiali delle varie Armi, Servizi e Corpi rispettivi fino al grado di maggiore incluso e salvo caso di giustificato impedimento:
- a)gli ispettori delle varie Armi;
- b)il comandante generale dell'Arma dei carabinieri Reali;
- c)i direttori superiori del Servizio tecnico armi e munizioni e del Servizio studi ed esperienze del genio e l'Ispettore della motorizzazione;
- d)il tenente generale medico e quello commissario;
- e)il capo del Servizio ippico e veterinario;
- f)il capo del Corpo di amministrazione)).
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 4 giugno 1936, n. 1250, convertito senza modificazioni dalla L. 10 febbraio 1937, n. 384, ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Le varianti agli articoli 8, 10 e 110 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 27 dicembre 1935-XIV, n. 2171, si devono intendere entrate in vigore dal 31 dicembre 1935-XIV, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regio decreto-legge medesimo".
Testo in vigore dal 1 marzo 1938 al 31 dicembre 1938
