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[1]Le disposizioni della presente Convenzione saranno applicate rispetto a tutti gl'interessati quando tutte le navi in causa appartengano agli Stati delle Alte Parti contraenti e negli altri casi previsti dalle leggi nazionali.

[2]Resta inteso tuttavia:

[3]1° Che, rispetto agl'interessati appartenenti ad uno Stato non contraente, l'applicazione delle dette disposizioni potra' essere subordinata da ciascuno degli Stati contraenti alla condizione della reciprocita';

[4]2° Che allorche' tutti gli interessati appartengano al medesimo Stato del Tribunale adito, sara' applicabile la legge nazionale e non la Convenzione.

Testo in vigore dal 20 giugno 1913 al 20 giugno 1913

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