Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 dicembre 2008 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]Le disposizioni della presente Convenzione saranno applicate rispetto a tutti gl'interessati quando tutte le navi in causa appartengano agli Stati delle Alte Parti contraenti e negli altri casi previsti dalle leggi nazionali.
[2]Resta inteso tuttavia:
[3]1° Che, rispetto agl'interessati appartenenti ad uno Stato non contraente, l'applicazione delle dette disposizioni potra' essere subordinata da ciascuno degli Stati contraenti alla condizione della reciprocita';
[4]2° Che allorche' tutti gli interessati appartengano al medesimo Stato del Tribunale adito, sara' applicabile la legge nazionale e non la Convenzione.
Testo in vigore dal 22 dicembre 2008 al 22 dicembre 2008
