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[1]Le disposizioni della presente Convenzione saranno applicate rispetto a tutti gl'interessati quando tutte le navi in causa appartengano agli Stati delle Alte Parti contraenti e negli altri casi previsti dalle leggi nazionali.

[2]Resta inteso tuttavia:

[3]1° Che, rispetto agl'interessati appartenenti ad uno Stato non contraente, l'applicazione delle dette disposizioni potra' essere subordinata da ciascuno degli Stati contraenti alla condizione della reciprocita';

[4]2° Che allorche' tutti gli interessati appartengano al medesimo Stato del Tribunale adito, sara' applicabile la legge nazionale e non la Convenzione.

Testo in vigore dal 22 dicembre 2008 al 22 dicembre 2008

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Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 20 giugno 1913 al 20 giugno 1913.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata senza cambiare le parole della norma.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1913-06-12;606~art12 · fonte del testo