Art. 2777 c.c.Preferenza delle spese di giustizia e di altri crediti

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1942 al 14 settembre 1975. Leggi il testo vigente →

I crediti per spese di giustizia enunciati dagli articoli 2755 e 2770 sono preferiti a ogni altro credito, anche pignoratizio o ipotecario. I privilegi che le leggi speciali dichiarano genericamente preferiti a ogni altro credito sono sempre posposti al privilegio per le spese di giustizia.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 14 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2777 · fonte su Normattiva