Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO Azione ex art. 2932 promossa da promittente venditore - Onere di provare l’assenza di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli - Insussistenza.
In tema di preliminare di compravendita, il promittente venditore che agisce per l'esecuzione in forma specifica del contratto non è tenuto a dar la prova dell'assenza di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli sul bene, salvo che ciò non costituisca ragione del rifiuto a stipulare il definitivo da parte del promissario acquirente, a ciò invitato.
Cass. civ. n. 4067/2026Sez. 2Rv. 677310-02
Precedenti: 670577-01
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - NON ESEGUITA Domanda ex art. 2932 c.c. - Opponibilità alla curatela - Trascrizione in data anteriore alla dichiarazione di fallimento - Necessità. · TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - EFFETTI DELLA TRASCRIZIONE - DOMANDE GIUDIZIARIE - IN GENERE In genere.
L'opponibilità al fallimento della domanda giudiziale di esecuzione in forma specifica di un contratto preliminare presuppone la trascrizione della domanda medesima in data antecedente alla dichiarazione di fallimento.
Cass. civ. n. 3204/2026Sez. 1Rv. 677430-01
Riguarda ancheart. 2652 Codice civileart. 72 Legge fallimentare
Precedenti: 629673-01
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ESECUZIONE PROVVISORIA (DELLA) - IN GENERE Sentenza costitutiva di un diritto reale - Inadempimento - Rimedi - Individuazione - Fattispecie.
In caso di sentenza costitutiva di un diritto reale, la disciplina dell'esecuzione provvisoria di cui all'art. 282 c.p.c. trova attuazione anche con riferimento alle sentenze di condanna implicita, allorquando lo stesso contenga tutti gli elementi identificativi in concreto del diritto, con la conseguenza che, nel caso di mancato adempimento volontario alle statuizioni della pronuncia in questione, si è in presenza di un contrasto riguardante l'esecuzione della condanna a fare, la cui risoluzione compete al giudice dell'esecuzione, ai sensi degli artt. 612 e ss. c.p.c., con conseguente inammissibilità della successiva domanda diretta a far accertare il detto inadempimento. (Nella fattispecie, la S.C. ha affermato il principio con riferimento ad una sentenza, poi divenuta cosa giudicata, che aveva costituito un diritto reale di parcheggio provvedendo non solo a quantificarne l'estensione in metri quadrati, ma, altresì, a determinare l'area assoggettata, ritenendo che da ciò derivasse, in via implicita ma non dubbia, il comando di rendere disponibile e non intralciata l'area asservita).
Cass. civ. n. 2919/2026Sez. 2Rv. 676995-01
Riguarda ancheart. 282 Codice di procedura civileart. 612 Codice di procedura civile
Precedenti: 578798-01
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO Menzioni catastali di cui all’art. 29, comma 1-bis, della l. n. 52 del 1985 - Mancato accertamento da parte del giudice - Error in iudicando - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Sussistenza - Mancanza di impugnazione - Conseguenze.
Il mancato accertamento della presenza in atti delle menzioni catastali previste dall'art. 29, comma 1-bis, l. n. 52 del 1985, da parte del giudice investito della domanda ex art. 2932 c.c., costituisce error in iudicando, che determina la nullità e non l'inesistenza della sentenza, cosicché, in virtù dell'assorbimento delle nullità in motivi di impugnazione, tale vizio, in assenza di appello sul punto, è destinato ad essere coperto dal passaggio in giudicato della sentenza stessa.
Cass. civ. n. 1951/2026Sez. 2Rv. 676799-01
Riguarda ancheart. 29 legge 52/1985art. 161 Codice di procedura civile
Precedenti: 658280-01, 649855-01
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - MANCANZA DI QUALITA' DELLA COSA (NOZIONE, DISTINZIONI) - QUALITA' PROMESSE Contratto preliminare di compravendita - Risoluzione per inadempimento - Mancanza di qualità promesse - Sussistenza - Natura delle qualità - Qualità contrattate in modo esplicito e implicito - Qualità variabili secondo esigenze o gusti dell'acquirente - Qualità essenziali per un uso non previsto in contratto o non rientrante nella comune esperienza - Fattispecie.
In tema di preliminare di compravendita, il promissario acquirente può invocare la risoluzione per inadempimento ex art 1453 c.c. ove il bene oggetto del contratto non presenti una qualità promessa, che, sebbene non oggettivamente essenziale, rivesta tale carattere per volere dei contraenti, giacché le "qualità promesse" che legittimano la distinta azione di risoluzione della compravendita ai sensi dell'art. 1497 c.c. comprendono tutte quelle contrattate, sia in modo esplicito sia in modo implicito, e che possono variare, secondo le esigenze o il gusto del compratore, nonché quelle essenziali per un uso non previsto in contratto o non rientrante nella comune esperienza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva accolto la domanda di risoluzione per inadempimento di un preliminare di compravendita di terreni, per difetto di una qualità - la contiguità dei due gruppi di fondi, risultati separati da un terzo fondo, estraneo all'accordo - la cui specifica prospettazione aveva indotto il promissario acquirente alla stipula).
Cass. civ. n. 1991/2026Sez. 2Rv. 676811-01
Riguarda ancheart. 1453 Codice civileart. 1497 Codice civile
Precedenti: 583861-01, 515231-01, 674540-01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - IN GENERE Cambio appalto e cd. clausola sociale - Domanda di assunzione ex 2932 c.c. - Efficacia processuale - Dal giudicato - Effetto costitutivo - Retroazione - Diritto del lavoratore - Dalla scadenza del termine essenziale alla sentenza in giudicato - Risarcimento del danno - Fondamento - Aliunde perceptum - Detrazione - Presupposti - Fattispecie.
La sentenza di accoglimento della domanda con la quale il lavoratore chiede, ai sensi dell'art. 2932 c.c., l'adempimento della cd. clausola sociale - prevedente l'obbligo a carico dell'impresa che subentra nell'appalto di assumere i dipendenti di quella uscente - acquista efficacia processuale soltanto con il suo passaggio in giudicato, ma l'effetto costituivo del contratto di lavoro non concluso si produce retroattivamente sin dalla scadenza del termine, previsto dalle parti sociali come essenziale, per l'assunzione; da tale retroattività, tuttavia, in forza del principio di corrispettività, non discende l'obbligo dell'imprenditore inadempiente di corrispondere le retribuzioni medio termine maturate ma solo quello, di natura risarcitoria, di reintegrare il lavoratore di tutte le utilità, anche reddituali, che avrebbe conseguito qualora il contratto fosse stato concluso, sicché, in forza del principio della compensatio lucri cum damno, nella liquidazione occorre tenere conto dell'aliunde perceptum, in relazione ai soli redditi conseguiti attraverso l'impiego della medesima capacità e attività lavorativa. (Nella specie, la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza che, nel liquidare il danno subito dal lavoratore per l'inadempimento dell'obbligo di assunzione dell'impresa subentrante nell'appalto, aveva detratto dal risarcimento dovutogli i ratei di pensione di anzianità medio tempore conseguiti).
Cass. civ. n. 33777/2025Sez. LRv. 677359-01
Precedenti: 659959-01, 631981-01
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - IN GENERE Separazione consensuale - Accordo implicante l'obbligo di destinazione di un immobile a casa familiare - Coercibilità ai sensi dell’art 2932 c.c. - Esclusione - Ragioni.
In tema di separazione consensuale, l'art. 144 c.c. impone ai coniugi il dovere di ricercare l'accordo nello svolgimento della vita comune, nel rispetto dei doveri matrimoniali, ma non comporta la forzata eseguibilità né del dovere di concordare l'indirizzo della vita familiare, trattandosi comportamento incoercibile, né la possibilità di portare a esecuzione forzata le decisioni concordate, atteso che si tratta di accordi assunti rebus sic stantibus, che in qualunque momento ciascun coniuge può mettere in discussione, potendo l'unilaterale rescissione dell'accordo rilevare, se ingiustificata, come motivo di addebito della separazione, ma non 39 <!-- pag. 40 --> essendo tali accordi equiparabili in alcun modo a un contratto, essendo, anzi, destinati a essere vanificati dal venir meno dell'affectio tra i coniugi conseguente alla separazione.
Cass. civ. n. 33389/2025Sez. 1Rv. 676394-01
Riguarda ancheart. 144 Codice civileart. 337 Codice civile
Precedenti: 668566-01
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - IN GENERE Diritto di usufrutto di durata commisurata alla vita di uno dei coniugi - Acquisto in comunione legale - Compatibilità - Automatica conversione in usufrutto congiunto - Esclusione. · USUFRUTTO - USUFRUTTO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ESTINZIONE E MODIFICAZIONE - IN GENERE In genere.
Il regime della comunione legale è logicamente e giuridicamente compatibile con l'acquisto di un diritto reale di usufrutto la cui durata, in base alla chiara identificazione dell'oggetto del negozio, 104 <!-- pag. 105 --> sia commisurata alla vita di uno solo dei coniugi, il quale non si trasforma automaticamente in usufrutto congiunto, a prescindere dall'esclusione ex art. 179 c.c.
Cass. civ. n. 32455/2025Sez. 3Rv. 677098-01
Riguarda ancheart. 177 Codice civileart. 179 Codice civileart. 979 Codice civileart. 1398 Codice civile
Precedenti: 651983-01, 670749-01
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO Art. 29, comma 1-bis, l. n. 52 del 1985 - Conformità catastale oggettiva - Condizione dell'azione - Conseguenze - Presenza della dichiarazione o attestazione di conformità al momento della decisione - Conseguenze - Trasferimento dell'immobile ex art. 2932 c.c. - Ammissibilità - Obbligo del giudice di verificare l'effettiva coerenza catastale - Esclusione - Limite - Rilevabilità ictu oculi anche da soggetto inesperto.
Nel giudizio di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. relativo a fabbricati già esistenti, la conformità catastale oggettiva ex art. 29, comma 1-bis, della l. n. 52 del 1985, costituisce una condizione dell'azione e deve formare oggetto di accertamento da parte del giudice, che può accogliere la domanda in presenza della dichiarazione o attestazione di conformità al momento della decisione, senza essere tenuto a verificare l'effettività della coerenza catastale, salvo che si tratti di una falsità conclamata, cioè rilevabile ictu oculi anche da un soggetto tecnicamente inesperto, nel qual caso la dichiarazione o attestazione va considerata inesistente con conseguente preclusione dell'effetto traslativo.
Cass. civ. n. 27531/2025Sez. 2Rv. 676457-04
Riguarda ancheart. 29 legge 52/1985art. 19 d.l. 78/2010art. 1 legge 122/2010
Precedenti: 659199-01, 659199-02
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO Contratto preliminare - Esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto - Sentenza costitutiva - Decorrenza degli effetti - Dal passaggio in giudicato - Eseguibilità del trasferimento - Accertamento - Riferimento al momento della pronunzia - Fattispecie.
In tema di contratto preliminare, le sentenze ex art. 2932 c.c. producono gli effetti del definitivo dal loro passaggio in giudicato, cosicché, per accertare le condizioni che rendono eseguibile il trasferimento del bene, occorre fare riferimento al momento della pronunzia e non a quello della domanda. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, in relazione a preliminare di compravendita di titoli azionari di società successivamente fallita, aveva omesso di indagare se, al momento della pronuncia, il trasferimento di tali azioni fosse ancora concretamente possibile nonostante il sopravvenuto stato di decozione della società).
Cass. civ. n. 16203/2025Sez. 2Rv. 675296-01
Riguarda ancheart. 1351 Codice civile
Precedenti: 671496-01
COSA GIUDICATA CIVILE - IN GENERE Formazione del giudicato - Sentenza contenente due statuizioni - Di cessazione della materia del contendere e di accertamento - Conseguenze - Fattispecie. 187 <!-- pag. 188 --> · IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE In genere. · PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE In genere.
In tema di formazione del giudicato, se una sentenza contiene due statuizioni, una di cessazione della materia del contendere (nella specie, in relazione alla domanda di esecuzione dell'obbligo di concludere il contratto definitivo ex art. 2932 c.c.) e l'altra contenente un accertamento (nella specie, di responsabilità del promissario acquirente che non aveva dato esecuzione al preliminare, ai fini della soccombenza virtuale), detta seconda statuizione va impugnata onde evitare che la decisione diventi definitiva, a differenza della prima che è inidonea al giudicato, salvo quanto alla statuizione del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio.
Cass. civ. n. 10829/2025Sez. 3Rv. 674617-01
Riguarda ancheart. 2909 Codice civileart. 100 Codice di procedura civileart. 324 Codice di procedura civileart. 346 Codice di procedura civile
Precedenti: 634954-01, 666258-01, 657307-01
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DISPOSIZIONE DELL'ALLOGGIO - LOCAZIONE Alloggio di edilizia residenziale pubblica - Box pertinenziale - 184 <!-- pag. 185 --> Applicabilità della disciplina relativa al diritto di riscatto previsto dagli artt. 2 e 3 della l. n. 60 del 1963 - Tutelabilità ex art. 2932 c.c. - Esclusione - Fondamento. · EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETA' DELL'ALLOGGIO - IN GENERE In genere.
In tema di edilizia residenziale pubblica, la disciplina relativa al diritto di riscatto, previsto dagli artt. 2 e 3 della l. n. 60 del 1963, che attribuisce al conduttore il diritto, suscettibile di esecuzione forzata in forma specifica ai sensi dell'art. 2932 c.c., di convertire il contratto di locazione in compravendita, concerne solo gli alloggi e non può essere esteso alle autorimesse pertinenziali, rispetto alle quali non sussiste alcuna finalità di carattere sociale, tale da giustificare un trattamento speciale e privilegiato, nella prospettiva tracciata dall'art. 47 Cost. di favorire l'accesso alla proprietà dell'abitazione.
Cass. civ. n. 10731/2025Sez. 3Rv. 674654-01
Riguarda ancheart. 2 legge 60/1963art. 3 legge 60/1963
Precedenti: 660507-01, 638824-01
TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - ATTI SOGGETTI ALLA TRASCRIZIONE - EREDITA' E LEGATO Accettazione tacita di eredità - Trascrizione dell'acquisto da parte di avente causa dagli eredi - Ammissibilità - Promissario acquirente - Trascrizione dell'acquisto mortis causa degli eredi del promittente venditore - In base alla sentenza favorevole ex art. 2932 c.c. - Conseguenze.
Ai sensi dell'art. 2648 c.c., ove il chiamato alla eredità abbia compiuto atti di accettazione tacita, si può chiedere la trascrizione del relativo acquisto ove esso risulti da sentenza, atto pubblico o scrittura autentica o accertata giudizialmente, cosicché, nel caso di contratto preliminare di vendita immobiliare, il promissario acquirente che abbia ottenuto la sentenza ex art. 2932 c.c. nei confronti degli eredi del promittente venditore può, in base ad essa (che presuppone necessariamente l'accettazione di quell'eredità), procedere alla trascrizione (eventualmente mancante) dell'acquisto mortis causa di tali eredi, oltre che del successivo trasferimento da questi ultimi in suo favore, con la conseguenza di non avere interesse a chiedere, ai fini della trascrizione ex art. 2648, comma 3, c.c., una pronuncia di accertamento del pregresso trasferimento della proprietà del bene per successione mortis causa.
Cass. civ. n. 9436/2025Sez. 2Rv. 675362-01
Riguarda ancheart. 476 Codice civileart. 2648 Codice civile
Precedenti: 454941-01
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO Accoglimento dell’azione ex art. 2932 c.c. - Sentenza, passata in giudicato - Giudicato implicito sulla validità del contratto - Sussistenza. · COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) In genere.
L'accoglimento, con sentenza passata in giudicato, della domanda ex art. 2932 c.c. presuppone l'implicita validità ed efficacia del contratto preliminare, con conseguente preclusione, da 72 <!-- pag. 73 --> giudicato esterno, dell'esame di ogni ulteriore deduzione, eccezione o domanda tendenti all'accertamento di una sua causa di invalidità.
Cass. civ. n. 457/2025Sez. 3Rv. 673194-01
Riguarda ancheart. 2909 Codice civile
Precedenti: 663372-01, 449072-01, 659205-01, 669742-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).