Art. 2938 c.c. — Non rilevabilita' d'ufficio
Il giudice non puo' rilevare d'ufficio la prescrizione non opposta.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Il giudice non puo' rilevare d'ufficio la prescrizione non opposta.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) Rigetto della domanda nel merito - Conseguente rigetto implicito dell'eccezione di prescrizione - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Delibazione dell'eccezione - Riproposizione ex art. 346 c.p.c. - Sufficienza - Fattispecie. · IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE In genere.
Il rigetto della domanda nel merito non implica implicito rigetto anche dell'eccezione di prescrizione, la quale resta, invece, assorbita, poiché l'accertamento della prescrizione presuppone logicamente l'esistenza del diritto, con la conseguenza che, non formandosi il giudicato interno, la questione può essere delibata dal giudice d'appello a seguito di mera riproposizione ex art. 346 c.p.c.. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso con cui si censurava la sentenza emessa dalla corte d'appello in sede di rinvio, per avere esaminato l'eccezione di prescrizione dei diritti discendenti da un contratto di assicurazione della responsabilità civile in assenza di impugnazione incidentale della compagnia, vittoriosa in primo grado in ragione della ritenuta inoperatività della polizza).
Riguarda ancheart. 2952 Codice civileart. 2909 Codice civileart. 345 Codice di procedura civileart. 346 Codice di procedura civileart. 276 Codice di procedura civile
Precedenti: 644305-01
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - IN GENERE Eccezione di prescrizione estintiva - Elementi costitutivi - Oneri dell'eccipiente - Contenuto - Indicazione della durata della prescrizione applicabile - Esclusione - Fattispecie. 59 <!-- pag. 60 --> Elemento costitutivo dell'eccezione di prescrizione estintiva è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, mentre la determinazione della relativa durata, necessaria per il verificarsi dell'effetto estintivo, si configura come quaestio iuris concernente l'identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge, sicché la riserva alla parte del potere di sollevare l'eccezione implica che la stessa sia onerata solo di allegare il suddetto elemento costitutivo, manifestando la volontà di profittare di quell'effetto, e non anche di indicare direttamente o indirettamente (cioè attraverso specifica menzione della durata dell'inerzia) le norme applicabili al caso di specie, l'identificazione delle quali è rimessa al potere-dovere del giudice.
(In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile per genericità l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno per omessa specificazione del tipo di prescrizione invocata e della data di decorrenza).
Riguarda ancheart. 2934 Codice civileart. 2947 Codice civileart. 112 Codice di procedura civile
Precedenti: 676141-01, 662611-01, 556223-01
PRESCRIZIONE CIVILE - OPPONIBILITA' - NON RILEVABILITA' D'UFFICIO Eccezione - Mancata indicazione del dies a quo - Genericità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
L'eccezione di prescrizione, proposta senza l'indicazione del dies a quo, non è generica né impedisce di farne valere gli effetti in giudizio poiché, una volta sollevata la questione dell'estinzione del diritto per il protrarsi dell'inattività del suo titolare, l'intera fattispecie resta devoluta al giudice, il quale ha il potere di valutare d'ufficio, in base agli elementi ritualmente acquisiti, la corretta individuazione del termine iniziale della prescrizione, mentre la determinazione della relativa durata si configura come quaestio iuris connessa all'identificazione di questo e del regime prescrizionale delineato dalla legge. (Nella specie, la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza che aveva ritenuto generica l'eccezione di prescrizione sollevata dall'INPS per mancata allegazione del fatto determinativo dell'inizio della sua decorrenza).
Riguarda ancheart. 2934 Codice civileart. 2946 Codice civile
Precedenti: 666218-01, 662611-01
PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE Separazione di cause - Eccezione di prescrizione proposta nel giudizio originario - Valutazione di tempestività nel giudizio separato - Presupposti - Restituzione in termine - Esclusione - Fondamento. · PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA In genere.
In tema di separazione di cause, la tempestività dell'eccezione di prescrizione in relazione al giudizio separato è rispettata se essa è formulata tempestivamente nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio originario, sicché, se detta comparsa è stata depositata tardivamente, è tardiva anche l'eccezione, senza possibilità di una rimessione in termini per effetto dell'eventuale rinnovazione della citazione nel giudizio separato, atteso che questo è una mera prosecuzione della causa da cui origina.
Riguarda ancheart. 103 Codice di procedura civileart. 166 Codice di procedura civileart. 167 Codice di procedura civileart. 180 Codice di procedura civile
Precedenti: 658769-01
PRESCRIZIONE CIVILE - OPPONIBILITA' - NON RILEVABILITA' D'UFFICIO Opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Domanda di accertamento del diritto al compenso - Esame nel merito - Prescrizione estintiva del credito - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione. · PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO In genere.
Il giudice dell'opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 deve esaminare nel merito la domanda di accertamento del diritto al compenso proposta dal professionista, senza poter rilevare, in difetto di eccezione di parte, la prescrizione estintiva del credito.
Riguarda ancheart. 170 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).
Precedenti: 618862-01, 674157-01
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE Atti interruttivi della prescrizione - Poteri del giudice - Valutazione sull'idoneità giuridica - Condizioni.
La valutazione sull'idoneità di un atto a interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c. è parte integrante e necessaria dell'unica e inscindibile questione di prescrizione già dedotta dalle parti nel processo e spetta al giudice in quanto valutazione idonea a mettere capo a una pronuncia di rigetto non solo ove non sia decorso il termine di legge, ma anche in presenza di idonei atti interruttivi, rilevabili d'ufficio, sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti, o, a contrario, ritenuti inidonei, anche d'ufficio, a interrompere la prescrizione per ragioni diverse da quelle esposte negli atti difensivi della parte eccipiente.
Riguarda ancheart. 2934 Codice civileart. 2943 Codice civileart. 112 Codice di procedura civile
Precedenti: 656884-01, 614525-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario. Qui ci sono le sentenze; i principi di diritto per esteso stanno fra le massime.
Il rigetto della domanda nel merito non implica implicito rigetto anche dell'eccezione di prescrizione, la quale resta, invece, assorbita, poiché l'accertamento della prescrizione presuppone logicamente l'esistenza del diritto, con la conseguenza che, non formandosi il giudicato interno, la questione può essere delibata dal giudice d'appello a seguito di mera riproposizione ex art. 346 c.p.c.. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso con cui si censurava la sentenza emessa dalla corte d'appello in sede di rinvio, per avere esaminato l'eccezione di prescrizione dei diritti discendenti da un contratto di assicurazione della responsabilità civile in assenza di impugnazione incidentale della compagnia, vittoriosa in primo grado in ragione della ritenuta inoperatività della polizza).
Rv. 676663-01
(In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile per genericità l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno per omessa specificazione del tipo di prescrizione invocata e della data di decorrenza).
Rv. 676432-01
L'eccezione di prescrizione, proposta senza l'indicazione del dies a quo, non è generica né impedisce di farne valere gli effetti in giudizio poiché, una volta sollevata la questione dell'estinzione del diritto per il protrarsi dell'inattività del suo titolare, l'intera fattispecie resta devoluta al giudice, il quale ha il potere di valutare d'ufficio, in base agli elementi ritualmente acquisiti, la corretta individuazione del termine iniziale della prescrizione, mentre la determinazione della relativa durata si configura come quaestio iuris connessa all'identificazione di questo e del regime prescrizionale delineato dalla legge. (Nella specie, la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza che aveva ritenuto generica l'eccezione di prescrizione sollevata dall'INPS per mancata allegazione del fatto determinativo dell'inizio della sua decorrenza).
Rv. 676141-01
In tema di separazione di cause, la tempestività dell'eccezione di prescrizione in relazione al giudizio separato è rispettata se essa è formulata tempestivamente nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio originario, sicché, se detta comparsa è stata depositata tardivamente, è tardiva anche l'eccezione, senza possibilità di una rimessione in termini per effetto dell'eventuale rinnovazione della citazione nel giudizio separato, atteso che questo è una mera prosecuzione della causa da cui origina.
Rv. 674779-01
Il giudice dell'opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 deve esaminare nel merito la domanda di accertamento del diritto al compenso proposta dal professionista, senza poter rilevare, in difetto di eccezione di parte, la prescrizione estintiva del credito.
Rv. 675676-01
La valutazione sull'idoneità di un atto a interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c. è parte integrante e necessaria dell'unica e inscindibile questione di prescrizione già dedotta dalle parti nel processo e spetta al giudice in quanto valutazione idonea a mettere capo a una pronuncia di rigetto non solo ove non sia decorso il termine di legge, ma anche in presenza di idonei atti interruttivi, rilevabili d'ufficio, sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti, o, a contrario, ritenuti inidonei, anche d'ufficio, a interrompere la prescrizione per ragioni diverse da quelle esposte negli atti difensivi della parte eccipiente.
Rv. 674555-01
Corte costituzionale
Di questo articolo non si è mai discusso davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 11 — Rilevabilità del difetto di giurisdizione
Il difetto di giurisdizione puo' essere rilevato, in qualunque stato e grado del processo, soltanto dal convenuto costituito che non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana. E' rilevato dal giudice d'ufficio, sempre in qualunque stato…
Art. 45 — Rilevabilita' e sanatoria della nullita'
… difesa successiva all'atto o alla notizia di esso. 3. La nullita' non puo' essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, ne' da quella che vi ha rinunciato anche tacitamente.…
Art. 157 — Rilevabilita' e sanatoria della nullita'
… la nullita' senza istanza di parte, se la legge non dispone che sia pronunciata di ufficio. Soltanto la parte nel cui interesse e' stabilito un requisito puo' opporre la nullita' dell'atto per la mancanza del requisito stesso, ma deve farlo nella prima istanza…
Art. 2939 — Opponibilita' della prescrizione da parte dei terzi
La prescrizione puo' essere opposta dai creditori e da chiunque vi ha interesse, qualora la parte non la faccia valere. Puo' essere opposta anche se la parte vi ha rinunziato.…
Art. 2193 — Efficacia dell'iscrizione
I fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione, se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi e' obbligato a richiederne l'iscrizione, a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza. L'ignoranza dei fatti dei quali …
Art. 1449 — Prescrizione
L'azione di rescissione si prescrive in un anno dalla conclusione del contratto; ma se il fatto costituisce reato, si applica l'ultimo comma dell'art. 2947. La rescindibilita' del contratto non puo' essere opposta in via di eccezione quando l'azione e' prescritta…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Nell'art. 2937 sono insieme fuse, con qualche ritocco che non ne altera la sostanza, le disposizioni degli articoli 2107, 2108 e 2111 del codice anteriore. Rimane fermo il duplice principio che si può rinunciare alla prescrizione solo quando questa è compiuta e che non può rinunciarvi chi non può disporre validamente del diritto. È riprodotta nell'art. 2938 la disposizione dell'art. 2109 del codice del 1865 circa la non rilevabilità d'ufficio della prescrizione non opposta e nell'art. 2939 la disposizione dell'art. 2112, con una variante, rispetto a quest'ultimo articolo, diretta a porre in rilievo che la prescrizione può essere opposta dai terzi che vi abbiano interesse anche dopo che la rinuncia del debitore a opporla sia già avvenuta. Ho eliminato la norma dell'art. 2110 del codice precedente sull'opponibilità della prescrizione in appello, poichè incompatibile con il disposto dell'art. 345, secondo comma, del nuovo codice di procedura civile, che non consente alle parti di proporre in appello nuove eccezioni, salvo che esistano gravi motivi accertati dal giudice.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1200
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2938 · fonte su Normattiva