Art. 2952 c.c.Prescrizione in materia di assicurazione

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[1]Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

[2]Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno e quelli derivanti dal contratto di riassicurazione in due anni dal giorno in cui si e' verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

[3]Nell'assicurazione della responsabilita' civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

[4]La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finche' il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

[5]La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennita'.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 28 ottobre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2952 · fonte su Normattiva