Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Circolazione stradale - Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati - Sospensione della patente di guida da parte del Prefetto e ritiro immediato della patente da parte degli agenti verbalizzanti - Possibilità anche in assenza di accertamento definitivo in sede giudiziale del reato contestato - Lamentata violazione di parametri costituzionali solo numericamente indicati - Totale carenza di descrizione della fattispecie concreta - Conseguente impossibilità della valutazione sulla rilevanza e non manifesta infondatezza della questione - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 223, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 25 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida venga irrogata non quale conseguenza di un accertamento definitivo in sede penale del reato contestato, bensì anticipando gli effetti di una sentenza di condanna; l'ordinanza di rimessione, infatti, è totalmente carente nella descrizione della fattispecie, impedendo in tal modo ogni valutazione sulla rilevanza della questione. Sulla manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale per carente descrizione della fattispecie, v., di recente, le ordinanze nn. 63, 65, 101 e 103 del 2011.
Circolazione stradale - Ritiro della patente di guida in conseguenza di ipotesi di reato - Sospensione provvisoria della validità della patente disposta dal prefetto - Omessa previsione della cessazione dell'effetto del provvedimento con il superamento favorevole della visita medica obbligatoria - Possibilità per il prefetto di irrogare una sanzione superiore nel suo massimo al minimo previsto dagli artt. 186 e 187 cod. strada - Denunciata violazione dei principi di libertà personale e del giudice naturale precostituito per legge - Contestuale richiesta di un intervento additivo e di uno ablatorio, con conseguente dubbio sul carattere ancipite del petitum - Difetto di motivazione non meramente assertiva sulla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 13, 24, 25 e 27 della Costituzione, dell'articolo 223, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), censurato sia nella parte in cui non prevede «che il provvedimento cautelare» della sospensione della patente «cessi comunque il proprio effetto con il superamento favorevole della visita medica obbligatoria» - così come stabilito, invece, dall'art. 187, comma 6, del codice della strada - , sia nella parte in cui prevede «che il Prefetto possa irrogare una sanzione superiore nel suo massimo al minimo previsto dagli artt. 186 e 187» dello stesso codice. Per un verso, infatti, permane il dubbio sul carattere ancipite del petitum dell'ordinanza di rimessione - atteso che il giudice a quo ha chiesto, ad un tempo, un intervento "additivo" ed uno "ablatorio" sul testo della norma censurata, senza che sia dato comprendere se le due richieste siano in un rapporto di alternatività irrisolta o di subordinazione -; per altro verso, l'ordinanza di rimessione difetta di una motivazione non meramente assertiva in ordine alle ragioni del contrasto della norma censurata con gli artt. 13, 24, 25 e 27 Cost. e dunque in ordine alla sua non manifesta infondatezza. - Sul carattere ancipite del petitum e sui conseguenti effetti, v., ex multis , la sentenza n. 355 del 2010, e le ordinanze numeri 230 e 98 del 2009, citate nella pronuncia. - Sul difetto di motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza quale causa di inammissibilità della questione, v., da ultimo, le citate ordinanze numeri 203 e 180 del 2011.
Circolazione stradale - Sanzioni amministrative - Provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della patente di guida opponibile dinanzi all’autorità giudiziaria - Sanzione accessoria della sospensione della patente, inflitta dal giudice penale all’esito dell’accertamento del reato - Denunciata duplicazione di processi, con lesione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza, della precostituzione per legge del giudice naturale e del principio del giusto processo - Erroneità della prospettiva ermeneutica - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 223, commi 3 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, censurato, in riferimento agli artt. 3, 25 e 111 della Costituzione, in quanto prevede che nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida il prefetto disponga la sospensione provvisoria della validità della patente, fino a un massimo di un anno (comma 3), e stabilisce che avverso il provvedimento prefettizio di sospensione può essere proposta opposizione innanzi all’autorità giudiziaria (comma 5), dando così luogo, secondo il rimettente, ad una irragionevole duplicazione di processi – posto che anche all’esito del processo volto all’accertamento del reato il giudice può disporre la medesima sanzione accessoria della sospensione del documento di guida –, con asserita conseguente lesione del principio della precostituzione per legge del giudice naturale, in quanto sarebbero individuati due giudici entrambi abilitati a decidere sulla medesima sanzione accessoria. Il remittente, infatti, muove dall’erroneo presupposto interpretativo che il provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della patente, da adottarsi nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, abbia la stessa natura della sanzione accessoria della sospensione della patente, inflitta dal giudice penale in esito all’accertamento del reato, mentre, viceversa, pur costituendo anch’essa misura afflittiva, la sospensione provvisoria della patente di guida disposta dal prefetto è provvedimento amministrativo di natura cautelare, strumentalmente e teleologicamente teso a tutelare con immediatezza l’incolumità dei cittadini e l’ordine pubblico, impedendo che il conducente del veicolo continui nell’esercizio di un’attività potenzialmente creativa di ulteriori pericoli. - Sulla natura cautelare del provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida v. le citate ordinanze n. 170 e n. 167/1998.
Circolazione stradale - Sospensione provvisoria della patente di guida - Mancata limitazione del provvedimento sospensivo prefettizio ai soli conducenti per i quali il possesso della patente di guida è obbligatorio - Lamentata irragionevolezza - Difetto assoluto di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione - Manifesta inammissibilità.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità dell'art. 223, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto non prevede che il Prefetto disponga la sospensione provvisoria della patente di guida limitatamente ai soli conducenti di veicoli per i quali è obbligatorio il possesso della patente di guida. Infatti il rimettente omette completamente di descrivere la fattispecie sottoposta al suo giudizio e non specifica in alcun modo le ragioni che lo hanno indotto a dubitare della legittimità costituzionale della norma impugnata. - Sui requisiti dell'ordinanza di rimessione necessari per dare valido ingresso al giudizio di legittimità costituzionale, v. citate ordinanze n. 1/2003 e n. 499/2002.
sentenza 74/2003massima n. 27629 Circolazione stradale - Sospensione provvisoria della patente di guida - Opposizione al provvedimento prefettizio di sospensione - Attribuzione del relativo giudizio alla competenza del giudice civile, anziché a quella del giudice penale - Lamentata irragionevolezza della scelta legislativa - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 223, comma 5, ultima parte, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, denunciate in riferimento all'art. 3 della Costituzione nella parte in cui prevede che avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui al comma 3, e' ammessa opposizione ai sensi dell'art. 205 c.d.s. Nel quadro di un sistema che considera di carattere generale ed omnicomprensivo il rimedio oppositorio previsto dalla legge 24 novembre 1981 n. 689, caratterizzato da particolari poteri ufficiosi (artt. 22 ss. l. cit. richiamati dall'art. 205 c.d.s.), non e' infatti irragionevole la scelta effettuata dal legislatore di attribuire al giudice civile la competenza a conoscere della opposizione al provvedimento di cui si tratta (avente natura amministrativa e finalita' di immediata tutela della incolumita' pubblica): scelta che si iscrive in un indirizzo generale di alleggerire la giurisdizione penale da compiti non strettamente repressivi e punitivi. - v. le sentenze 330/1998 e 31/1996 sul giudizio di opposizione, 167/1998, 168/1998, 169/1998 e 889/1997 sul provvedimento di sospensione provvisoria della patente. M.R.M.
CIRCOLAZIONE STRADALE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - PROVVEDIMENTO PREFETTIZIO DI SOSPENSIONE PROVVISORIA DELLA PATENTE, IN PENDENZA DEL PROCEDIMENTO PENALE PER L'ACCERTAMENTO DEL REATO - PRETESA INDEBITA ATTRIBUZIONE AD AUTORITA' AMMINISTRATIVA DI COGNIZIONE DI CONDOTTA COSTITUENTE REATO - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata, con riferimento all'art. 25 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 223, comma 3, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), "nella parte in cui prevede la competenza a conoscere di un reato ai fini dell'applicazione 'anticipata' della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida in capo al prefetto, autorita' amministrativa, in luogo e vece del giudice naturale penale previsto per legge" (v. Massime, identiche, delle ord. nn. 167 e 169 del 1998). - S. n. 194/1996; O. n. 184/1997. red.: S. Di Palma
CIRCOLAZIONE STRADALE - INFRAZIONI - VERBALE DI ACCERTAMENTO - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO CONSEGUENTE - <<AZIONI DI ACCERTAMENTO>> TENDENTI <<IN VIA PREVENTIVA>> AD EVITARE L'EVENTUALE ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO PREFETTIZIO DI SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA - IPOTESI IN CUI IL FATTO ASCRITTO RIENTRI TRA I REATI PERSEGUIBILI A QUERELA - MANCATA PROPOSIZIONE DELLA STESSA - INSUSSISTENZA DI <<RIMEDI GIURIDICI>> PER L'INTERESSATO - RIMOZIONE DEGLI EFFETTI DELLA PRONUNZIA DI SOSPENSIONE PROVVISORIA DELLA PATENTE - OMESSA PREVISIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 16, 24, 25 E 97 COST. - IRRILEVANZA DELLE QUESTIONI NEI GIUDIZI 'A QUIBUS' - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Manifesta inammissibilita' delle questioni per l'evidente irrilevanza nei giudizi 'a quibus', risultando palese dalla prospettazione che, rispetto allo specifico 'thema decidendum' dei predetti giudizi - concernente esclusivamente l'asserita assenza di responsabilita' penale in relazione alle singole condotte dei ricorrenti - non possa comunque trovare applicazione la norma censurata, la quale afferisce soltanto alle procedure ed alle condizioni per l'adozione del provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della patente di guida, <<nelle ipotesi di reato per le quali sono previste le sanzioni accessorie di cui all'art. 222, commi 2 e 3>>: provvedimento autonomamente opponibile davanti al pretore ai sensi del combinato disposto degli artt. 205 e 223, comma 5 (v. sentenza n. 31 del 1996). - Cfr., 'ex plurimus', S. n. 89/1995 e O. n. 90/1998. red.: G. Leo
Riguarda ancheart. 120 d.lgs. 360/1993
CIRCOLAZIONE STRADALE - INFRAZIONI COMPORTANTI L'APPLICAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA ACCESSORIA DELLA SOSPENSIONE O DELLA REVOCA DELLA PATENTE DI GUIDA - POTERE DI SOSPENSIONE PROVVISORIA DELLA VALIDITA' DELLA PATENTE ATTRIBUITO AL PREFETTO - ESERCIZIO SUBORDINATO ALL'ESISTENZA DI RAGIONI ULTERIORI E DIVERSE, RISPETTO ALLA MERA CONTESTAZIONE DELLA CONTRAVVENZIONE - MANCATA PREVISIONE - NECESSITA' CHE LA DURATA DEL PROVVEDIMENTO SIA PROPORZIONATA RISPETTO ALLA PREVEDIBILE MISURA DELLA SANZIONE ACCESSORIA DEFINITIVA E NON SUPERIORE AL MASSIMO EDITTALE STABILITO DALLE SINGOLE NORME INCRIMINATRICI - MANCATA PREVISIONE - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - PRETESA INCIDENZA SUL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE E SUL PRINCIPIO DI LEGALITA' IN MATERIA PENALE - CARENZA DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
E' manifestamente inammissibile, per carenza di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 223, comma 3, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata con riferimento agli artt. 3 e 25 Cost.. red.: S. Di Palma
CIRCOLAZIONE STRADALE - INFRAZIONI COMPORTANTI L'APPLICAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA ACCESSORIA DELLA SOSPENSIONE O DELLA REVOCA DELLA PATENTE DI GUIDA - POTERE DI SOSPENSIONE PROVVISORIA DELLA VALIDITA' DELLA PATENTE ATTRIBUITO AL PREFETTO - EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO PRIMA DELL'ACCERTAMENTO E DELL'ISCRIZIONE DELLA 'NOTITIA' DEL REATO A CARICO DEL TITOLARE DELLA PATENTE E INDIPENDENTEMENTE DALL'ESITO DEL PROCEDIMENTO PENALE - PRETESA IRRAGIONEVOLEZZA - PRETESA LESIONE DELLA TUTELA DEL DIRITTO AL LAVORO - PRETESA INCIDENZA SULLA LIBERTA' PERSONALE E SUL DIRITTO DI CIRCOLAZIONE - PRETESA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL PRINCIPIO DI PRESUNZIONE DI NON COLPEVOLEZZA FINO A CONDANNA DEFINITIVA - PREMESSA ERMENEUTICA ERRATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 4, 13, 16, 24, 27 e 35 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 223, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), "nella parte in cui consente all'autorita' amministrativa di disporre provvisoriamente la sospensione della patente, e prima ancora che il giudice penale abbia non solo accertato che un reato sia stato commesso dal soggetto titolare della patente di guida, ma persino prima ancora che una notizia di reato sia iscritta a suo carico e che egli abbia assunto la qualifica di indagato", in quanto - posto che il rimettente muove dal presupposto che la denunciata disposizione contempli un procedimento, specificamente volto all'applicazione di una sanzione principale e di una accessoria, avente come unico oggetto l'accertamento di un reato, la cui esistenza dipende a sua volta dall'accertamento di una violazione non costituente reato; e che, invece, deve essere riaffermata la radicale differenza di finalita' e presupposti tra il provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria e la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida inflitta dal giudice penale all'esito del relativo processo - tutti gli asseriti profili d'incostituzionalita' risultano denunciati esclusivamente sulla base di una premessa ermeneutica palesemente erronea. - S. nn. 194/1996, 330/1998; O. n. 170/1998.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA PATENTE DI GUIDA PER VIOLAZIONE DI NORME DEL CODICE DELLA STRADA - PREVISIONE DELLA OPPOSIZIONE AL PRETORE SOLO NEL CASO DI SINISTRO SENZA LESIONI PERSONALI OD OMICIDIO COLPOSI - OMESSA PREVISIONE DI TUTELA GIURISDIZIONALE IN TALI FATTISPECIE - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24 E 102 COST. - ERRONEITA' DEL PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO - INFONDATEZZA NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Non sono fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimita' costituzionale, sollevate con riferimento agli artt. 3, 24 e 102 Cost., dell'art. 223 comma 5 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo codice della strada), come integrato e modificato dal d.lgs. 10 settembre 1993 n. 360 - nella parte in cui esclude la tutela giurisdizionale ordinaria contro i provvedimenti prefettizi di sospensione provvisoria della validita' della patente di guida in caso di lesioni personali od omicidio colposi derivanti dalla violazione di norme del codice della strada - in quanto (in ossequio al generale principio ermeneutico, secondo cui il giudice, nel procedere alla ricognizione del contenuto normativo della disposizione da applicare, deve costantemente essere guidato dalla preminente esigenza del rispetto dei principi costituzionali e quindi, ove un'interpretazione si riveli confliggente con alcuno di essi, e' tenuto ad adottare le possibili letture alternative ritenute aderenti al parametro costituzionale, altrimenti vulnerato) al complessivo sistema di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e di quelle accessorie, conseguenti a violazioni delle norme di disciplina della circolazione stradale, risulta intimamente riconnessa (sulla base del combinato disposto degli artt. 203, comma 3, cosi' come integrato e modificato dal d.lgs. n. 360 del 1993, e 218 d.lgs. n. 285 del 1992) la generale previsione del rimedio immediato dell'opposizione regolata dagli artt. 22 e 23 l. n. 689 del 1981; ed in quanto un'interpretazione della disposizione denunciata, nel senso di escludere tale tutela per i soli casi in cui dalla violazione delle norme di circolazione stradale siano derivati lesioni personali od omicidio colposi, colliderebbe palesemente con la predetta omogeneita' della previsione di accesso a siffatta forma di tutela giurisdizionale, determinando una divaricazione delle forme di ricorso al giudice, tanto piu' ingiustificata, in ragione della maggiore complessita' dell'attivita' istruttoria di ricostruzione e di valutazione (anche tecnico-peritale) del fatto riproduttivo delle lesioni o dell'omicidio colposi, rispetto a quella concernente le altre ipotesi di reato indicate nella disposizione medesima. - Sent. nn. 149/94, 255/94, 311/94, 499/94; ord. n. 315/95. red.: S. Di Palma
sentenza 31/1996massima n. 22161 Riguarda ancheart. 205 Codice della stradaart. 218 Codice della strada
CIRCOLAZIONE STRADALE - GUIDA SOTTO L'INFLUENZA DI ALCOOL E DI SOSTANZE STUPEFACENTI - ACCERTAMENTO DELLO STATO DI ALTERAZIONE FISICA E PSICHICA - FACOLTA' ATTRIBUITA AGLI AGENTI DI POLIZIA STRADALE - APPLICABILITA' DI SANZIONE PENALE E DELLA MISURA PREFETTIZIA PROVVISORIA DELLA SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA - LAMENTATA LESIONE DEGLI ARTT. 3, 13, 24, 25, 32, 97 E 102 COST. - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 186, quarto e sesto comma e 187, quarto comma nonche' 223, terzo comma, e 224, primo comma, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in quanto per cio' che concerne la prima questione (indeterminatezza della fattispecie incriminatrice della guida sotto l'influenza dell'alcool, cagionata da mancata previsione dell'obbligo dell'uso dell'etilometro), gli articoli impugnati non risultano pertinenti, mentre, relativamente alla seconda (applicabilita' della misura prefettizia provvisoria della sospensione della patente, nonche' della relativa sanzione amministrativa accessoria, anche in caso di sospensione condizionale della pena), non sussiste nessuna motivazione circa la rilevanza ne' indicazione circa la fattispecie di causa. red.: A.M. Marini
Riguarda ancheart. 224 Codice della stradaart. 186 Codice della stradaart. 187 Codice della strada