Art. 100 c.p.c. — Interesse ad agire
Per proporre una domanda o per contradire alla stessa e' necessario avervi interesse.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Per proporre una domanda o per contradire alla stessa e' necessario avervi interesse.
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Spiegazione
Spiegazione generata
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Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate. Se ne mostrano 20, dalle più recenti.
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO Proroga del termine per il saldo prezzo e conseguente decreto di trasferimento - Opposizione ex art. 617 c.p.c. - Legittimazione del debitore - Sussistenza - Necessità di allegazione e prova di uno specifico pregiudizio - Esclusione. · ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE In genere.
Sussiste l'interesse del debitore a contestare, con l'opposizione ex art. 617 c.p.c., l'atto con cui il giudice ha prorogato il termine per il versamento del saldo prezzo da parte dell'aggiudicatario e il successivo decreto di trasferimento, senza che sia necessario dimostrare la possibilità o probabilità che da un nuovo esperimento di vendita si possa ricavare un prezzo più elevato o allegare e provare un altro particolare e specifico pregiudizio. 88 <!-- pag. 89 -->
Riguarda ancheart. 617 Codice di procedura civileart. 585 Codice di procedura civileart. 586 Codice di procedura civile
Precedenti: 666284-01, 664820-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL RICORSO Sentenza d'appello - Decisione del merito della causa - Omessa declaratoria di nullità della 79 <!-- pag. 80 --> sentenza di primo grado - Ricorso per cassazione - Inammissibilità per carenza di interesse - Ragioni - Fattispecie.
È inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che abbia omesso di dichiarare la nullità di quella di primo grado, qualora il vizio di quest'ultima, ove esistente, non avrebbe comportato la rimessione della causa al primo giudice, in quanto estraneo alle ipotesi tassative degli artt. 353 e 354 c.p.c. ed il giudice di appello abbia deciso nel merito su tutte le questioni controverse, senza alcun pregiudizio per il ricorrente conseguente all'omessa dichiarazione di nullità. (Fattispecie di inammissibilità del motivo di ricorso avverso la sentenza con cui la corte territoriale aveva reputato irrilevante il diniego, da parte del Tribunale, della discussione orale della causa, richiesta ex art. 281-quinquies c.p.c.).
Riguarda ancheart. 161 Codice di procedura civileart. 281 Codice di procedura civileart. 353 Codice di procedura civileart. 354 Codice di procedura civileart. 360 Codice di procedura civile
Precedenti: 674193-01, 665171-01
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA Domanda ex art. 2901 c.c. promossa dai creditori e proseguita dal curatore fallimentare - Sentenza di condanna del convenuto al pagamento delle spese di lite - Giudizio di appello - Legittimazione degli attori originari - Sussistenza - Compensazione delle spese per difetto di interesse - Illegittimità. · PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE In genere.
In tema di azione revocatoria ordinaria, la dichiarazione del tribunale di improcedibilità della domanda ex art. 2901 c.c. promossa dai creditori e proseguita dal curatore fallimentare, con accoglimento della domanda di quest'ultimo e condanna del convenuto alle spese anche nei confronti dei primi, non esclude la legittimazione degli attori originari a costituirsi nel giudizio di appello proposto dall'acquirente convenuto soccombente per l'integrale riforma della sentenza di primo grado, ivi compreso il capo delle spese e non giustifica perciò la compensazione delle spese di secondo grado disposta dalla corte di appello in ragione dell'asserito difetto di interesse ad agire.
Riguarda ancheart. 2901 Codice civileart. 92 Codice di procedura civile
Precedenti: 590840-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE Presupposto di ammissibilità - Interesse all'impugnazione - Configurabilità - Impugnazione adesiva - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie. · IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE In genere.
L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando riveste le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale, in ragione del fatto che l'interesse alla sua proposizione può sorgere dall'impugnazione principale o da un'impugnazione incidentale tardiva. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che, in un giudizio avente ad oggetto il risarcimento del danno patito dai congiunti di un lavoratore deceduto in conseguenza di un infortunio sul lavoro, aveva ritenuto inammissibile, in quanto tardivo, l'appello incidentale proposto dai danneggiati, nonostante fosse volto a far valere, come quello principale proposto da uno degli originari convenuti, la responsabilità solidale anche delle altre figure di garanzia coinvolte, nei cui confronti il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda). 83 <!-- pag. 84 -->
Riguarda ancheart. 2043 Codice civileart. 2055 Codice civileart. 334 Codice di procedura civile
Precedenti: 672553-01, 671933-01, 670662-01
ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE Immobile illegittimamente confiscato e medio tempore modificato dal beneficiario - Revoca della confisca - Domanda di riduzione in pristino del proprietario - Interesse ad agire - Persistenza - Ragioni. · PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE In genere.
L'interesse del proprietario a coltivare la domanda di riduzione in pristino dell'immobile illegittimamente confiscato e medio tempore modificato dal beneficiario della confisca permane anche a seguito della revoca della confisca stessa da parte del giudice penale, la quale non costituisce titolo idoneo a imporre un facere ma esclusivamente il rilascio del cespite.
Riguarda ancheart. 609 Codice di procedura civileart. 612 Codice di procedura civileart. 2058 Codice civile
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Concordato minore - Crediti inseriti nel piano omologato - Azione ordinaria di accertamento giudiziale - Preclusione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Nel concordato minore, nel quale è previsto unicamente il divieto di iniziative esecutive o cautelari dei singoli creditori, ma non la regola del concorso formale che, invece, connota ex art. 151, comma 2, CCII, la liquidazione giudiziale, i crediti, pur inseriti in un piano omologato, possono essere oggetto di un accertamento giudiziale condotto nei confronti del debitore con le ordinarie azioni e nelle sedi ordinariamente competenti. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che il sopravvenuto provvedimento di omologazione determinasse la cessazione della materia del contendere in sede di regolamento di competenza, permanendo l'interesse delle parti alla decisione sulla esistenza e sull'entità del credito fatto valere in via monitoria e, dunque, all'individuazione del giudice competente sulla relativa controversia).
Precedenti: 648568-01
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE Separazione personale dei coniugi - Verbale di separazione consensuale munito di omologa del Tribunale - Titolo esecutivo - Divieto di duplicazione - Fondamento - Fattispecie.
In tema di separazione personale dei coniugi, il verbale di separazione consensuale munito di omologa del tribunale, che stabilisce l'importo dovuto a titolo di mantenimento del figlio, costituisce titolo esecutivo, idoneo anche all'iscrizione di ipoteca giudiziale, con la conseguenza che difetta l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. nella domanda volta ad ottenere un secondo titolo per la quantificazione del credito. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, che aveva riconosciuto l'interesse della creditrice ad ottenere in via monitoria un secondo titolo esecutivo per la quantificazione del credito di mantenimento risultante dal verbale di separazione consensuale omologato, nonostante questo costituisse già titolo esecutivo, idoneo anche all'iscrizione di ipoteca giudiziale).
Riguarda ancheart. 633 Codice di procedura civileart. 474 Codice di procedura civileart. 158 Codice civile
Precedenti: 674622-01, 638878-01
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE Disciplinare notarile - Dispensa per rinuncia alle funzioni ex art. 31 legge notarile - Precedente il passaggio in giudicato della pronuncia che applica la sanzione - Superamento del limite di età - Cessazione della materia del contendere - Inammissibilità del ricorso per cassazione - Sussistenza.
La dispensa per rinuncia, ex art. 31 della l. n. 89 del 1913, del notaio sottoposto a procedimento disciplinare sopravvenuta prima del passaggio in giudicato della pronuncia sulla sanzione disciplinare e dopo il superamento da parte del notaio del limite di età dei 65 anni, comporta la cessazione della materia del contendere, stante la definitiva cessazione dallo status di notaio, e l'inammissibilità, per sopravvenuto difetto d'interesse, del ricorso per cassazione proposto contro la sentenza emessa in sede di reclamo dalla corte di appello, con conseguente caducazione della sentenza stessa.
Riguarda ancheart. 158 legge 89/1913art. 31 legge 89/1913
Precedenti: 673989-01, 651384-01, 621628-01
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE Divieto di frazionamento del credito - Distinte domande risarcitorie per danni alle cose e alla persona - Definizione del primo giudizio per transazione - Improponibilità della seconda domanda - Esclusione - Fondamento. · PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE In genere.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTA' E DI PROBITA' - IN GENERE In genere. 123 <!-- pag. 124 --> In tema di abusivo frazionamento del credito, laddove il danneggiato abbia instaurato due distinti giudizi per il risarcimento dei danni alle cose e alla persona e nel primo di essi sia intervenuta una transazione, la seconda domanda non è improponibile, non ravvisandosi il rischio di giudicati contrastanti, che rappresenta la ratio fondamentale del divieto del frazionamento suddetto.
Riguarda ancheart. 2043 Codice civileart. 2909 Codice civileart. 88 Codice di procedura civile
Precedenti: 670624-01, 676128-01, 676235-03, 675894-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - RIASSUNZIONE - CITAZIONE - NOTIFICAZIONE Giudizio di rinvio - Nullità della notifica dell’atto di riassunzione nei confronti di una parte - Legittimazione - Titolarità in capo ai litisconsorti processuali - Esclusione - Contumace involontario - Impugnazione ex art. 327, comma 2, c.p.c. - Necessità.
Nel giudizio di rinvio, nonostante la sussistenza di un litisconsorzio necessario processuale fra i soggetti che furono parti del processo di legittimità, la legittimazione a far valere la nullità della notifica dell'atto di riassunzione non compete ai litisconsorti ma al solo interessato il quale, nella qualità di contumace inconsapevole, è tenuto ad impugnare la sentenza ai sensi dell'art. 327, comma 2, c.p.c., non potendosi, pertanto, individuare nella fattispecie un'ipotesi di difetto di integrità del contraddittorio.
Riguarda ancheart. 102 Codice di procedura civileart. 293 Codice di procedura civileart. 327 Codice di procedura civileart. 392 Codice di procedura civile
Precedenti: 573512-01, 674174-01, 516842-01, 601221-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Ricorso incidentale della parte totalmente vittoriosa nel merito - Proposizione di questioni non esaminate perché assorbite - Inammissibilità - Riproponibilità in sede di rinvio - Sussistenza.
È inammissibile il ricorso incidentale proposto dalla parte risultata totalmente vittoriosa in appello, volto a sollevare questioni non esaminate dal giudice di merito perché assorbite dall'accoglimento di altra tesi di carattere preliminare, ferma restando la possibilità di riproporle dinanzi al giudice del rinvio in caso di annullamento della sentenza.
Riguarda ancheart. 371 Codice di procedura civileart. 394 Codice di procedura civile
Precedenti: 645632-01, 606973-01
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE Frazionamento del credito risarcitorio - Conseguenze - Improponibilità della seconda domanda - Impossibilità della relativa riproposizione - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie. · PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTA' E DI PROBITA' - IN GENERE In genere.
L'improponibilità della domanda successiva, con la quale sia stato richiesto il risarcimento di un danno derivante dal medesimo fatto lesivo, essendo preordinata ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, sussiste anche nel caso in cui la stessa non possa essere riproposta. (Nella specie - relativa a un caso in cui, in pendenza del giudizio per il risarcimento del danno materiale, era passata in giudicato la statuizione conclusiva di un secondo giudizio nel quale il danneggiato aveva invocato il risarcimento di quello non patrimoniale derivante dal medesimo sinistro, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato l'improponibilità della seconda domanda, sul presupposto che, al momento della relativa proposizione, l'attore avrebbe potuto modificare il petitum della prima - ancora sub judice - e che i due giudizi sarebbero potuti essere riuniti).
Riguarda ancheart. 2043 Codice civileart. 2059 Codice civileart. 2909 Codice civileart. 99 Codice di procedura civileart. 88 Codice di procedura civile
Precedenti: 676128-01, 643111-01, 674011-01
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - IN GENERE Omessa dichiarazione del terzo - Opposizione ex art. 617 c.p.c. di quest'ultimo avverso l'ordinanza di assegnazione - Deduzione di vizi del provvedimento - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
Nel procedimento di pignoramento presso terzi, il terzo pignorato, anche nel caso in cui non abbia reso la dichiarazione ex art. 547 c.p.c., può proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione, non solo nelle limitate ipotesi previste dall'art. 548, ultimo comma, c.p.c., ma anche per far valere vizi propri dell'atto (come quelli attinenti alla corretta operatività del meccanismo della ficta confessio), avendo un legittimo interesse all'individuazione del soggetto cui il debito debba essere pagato per ottenere l'effetto liberatorio dal vincolo pignoratizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva dichiarato l'inammissibile l'opposizione del terzo pignorato in ragione della carenza di interesse a far valere l'esorbitanza del quantum debeatur, omettendo di pronunciarsi sulla domanda principale afferente a vizi propri dell'ordinanza).
Riguarda ancheart. 543 Codice di procedura civileart. 547 Codice di procedura civileart. 553 Codice di procedura civileart. 617 Codice di procedura civileart. 548 Codice di procedura civile
Precedenti: 671146-02, 665105-01
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA' INDIVISA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - IN GENERE Domanda di accertamento della comunione - Natura - Necessità di essere proposta unitamente alla domanda di divisione - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
La domanda di accertamento della comunione non va necessariamente proposta unitamente a quella di divisione poiché è volta alla ricognizione della consistenza di un compendio comune e a far accertare l'inclusione in esso di uno o più beni in caso di contestazioni, ai fini dell'esercizio delle facoltà di godimento derivanti dalla contitolarità dei cespiti o in funzione di una divisione che il condividente intenda successivamente richiedere.
Riguarda ancheart. 1100 Codice civileart. 1111 Codice civileart. 713 Codice civile
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE Frazionamento del credito - Interesse del creditore alla tutela separata - Accertamento di fatto - Valutazione in concreto - Necessità - Fattispecie. · PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTA' E DI PROBITA' - IN GENERE In genere.
In tema di abusivo frazionamento dei crediti, la valutazione dell'esistenza, o meno, di un interesse del creditore, oggettivamente valutabile, alla tutela giudiziale separata dei crediti è riservata al giudice di merito, trattandosi di un accertamento di fatto; tale valutazione, tuttavia, dev'essere sorretta da una motivazione riferita alla fattispecie concreta esaminata e non dev'essere espressa in termini meramente assertivi ed astratti. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento della Corte d'appello che aveva dichiarato improponibile, per abusivo frazionamento dei crediti, la domanda avente a oggetto compensi professionali di un avvocato fondata sulla sola esistenza di un rapporto di durata tra professionista e clienti e sulla contemporanea esigibilità dei crediti, priva di qualsiasi riferimento specifico alla documentazione prodotta dal professionista sul contenuto eterogeneo delle diverse cause, senza considerare che la trattazione congiunta era preclusa dall'individuazione, da parte del Tribunale inizialmente adito dal professionista, di diversi giudici competenti).
Riguarda ancheart. 2909 Codice civileart. 88 Codice di procedura civileart. 92 Codice di procedura civile
Precedenti: 641627-01, 676235-03, 674011-01
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE Estinzione della società - Successione dei soci nei rapporti non esauriti - Legittimazione processuale passiva - Avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione - Irrilevanza - Fondamento - Condanna alle spese - Ammissibilità. · SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - IN GENERE In genere.
I rapporti giuridici facenti capo alla società estinta si trasferiscono, in virtù di un fenomeno di tipo successorio, in capo ai soci, i quali conseguentemente divengono legittimati passivi, rispetto alle corrispondenti pretese, nei giudizi in corso o in quelli successivi, a prescindere dall'avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione ex art. 2495 c.c., poiché tale circostanza non integra una condizione dell'azione né incide sull'interesse ad agire del creditore (ricavabile anche da altre evenienze, quali la sussistenza di sopravvenienze attive o l'escussione di garanzie), e neppure può valere ad escludere la loro condanna alle spese in caso di soccombenza.
Riguarda ancheart. 2495 Codice civileart. 299 Codice di procedura civileart. 110 Codice di procedura civile
Precedenti: 673808-01
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - ATTI SUCCESSIVI ALLA DICHIARAZIONE - IN GENERE Azione di inefficacia ex art. 44 l.fall. - Legittimazione passiva del beneficiario del pagamento e non del soggetto incaricato della sua esecuzione - Sussistenza - Fondamento. 19 <!-- pag. 20 --> I pagamenti avvenuti dopo il fallimento e riconducibili, anche indirettamente, al fallito, perché effettuati con suo denaro, su suo incarico, ovvero in suo luogo, sono inefficaci ai sensi dell'art. 44 l.fall. e le conseguenti domande di accertamento della loro inefficacia e di restituzione delle somme indebitamente versate in violazione della par condicio creditorum vanno proposte nei confronti dell'accipiens, che è l'unico legittimato passivo, essendo l'effettivo beneficiario dell'atto solutorio, e non, invece, nei confronti del soggetto eventualmente deputato dal medesimo fallito alla sua esecuzione.
Riguarda ancheart. 2033 Codice civile
Precedenti: 657470-02
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE Ricorso incidentale - Assorbimento - Passaggio in giudicato del capo autonomo della sentenza impugnato - Esclusione – Conseguenze - Devoluzione al giudice del rinvio - Condizioni. · IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE In genere.
Nel caso in cui, in ragione dell'accoglimento del ricorso proposto in via principale, resti assorbito il ricorso incidentale proposto avverso un capo autonomo della sentenza, quest'ultimo non passa in giudicato, con la conseguenza che la relativa questione è rimessa alla cognizione del giudice del rinvio, ove dinanzi allo stesso ritualmente riproposta.
Riguarda ancheart. 2909 Codice civileart. 324 Codice di procedura civileart. 384 Codice di procedura civileart. 371 Codice di procedura civileart. 383 Codice di procedura civileart. 329 Codice di procedura civile
Precedenti: 591110-01
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE Azione del datore di lavoro per l'accertamento di un fatto suscettibile di rilievo disciplinare - Interesse ad agire - Sussistenza - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
L'azione proposta dal datore di lavoro per l'accertamento di un fatto suscettibile di rilievo disciplinare, in funzione dell'eventuale, futura contestazione dello stesso ai sensi dell'art. 7 l. n. 300 del 1970, difetta di interesse ad agire, dovendo essere quest'ultimo attuale ed avere ad oggetto un diritto o un interesse legittimo, e non un fatto che di essi costituisca solo uno dei presupposti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto nei confronti di due lavoratori, inteso ad accertare che l'infermità da cui erano stati affetti, nei periodi di sospensione per malattia dell'attività lavorativa, non era stata di gravità tale da giustificare l'assenza dal lavoro).
Riguarda ancheart. 7 Statuto dei lavoratori
Precedenti: 671493-01
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE Verbale ispettivo Inps - Violazioni suscettibili di determinare recuperi contributivi - Azione di accertamento negativo - Interesse ad agire del datore di lavoro - Sussistenza - Ragioni.
Il datore di lavoro può proporre azione di accertamento negativo delle risultanze di un verbale ispettivo dell'Inps dal quale emergano violazioni suscettibili di dar luogo a recuperi contributivi, fondandosi il suo interesse ad agire sul rischio cui la condizione di irregolarità contributiva lo espone, sotto il profilo dell'impossibilità di ottenere il documento unico di regolarità contributiva, con quanto ne consegue in termini di requisiti di partecipazione a gare d'appalto.
Riguarda ancheart. 24 d.lgs. 46/1999
Precedenti: 671652-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - ASSOCIAZIONI PRIVATE RICONOSCIUTE PER LA LORO TUTELA - LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE -OMESSA PREVISIONE - ALTRA QUESTIONE CONNESSA - IUS SUPERVENIENS - RESTITUZIONE ATTI AL GIUDICE A QUO.
Vanno restituiti gli atti al giudice a quo relativamente alle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 26 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 (T.U. leggi sul Consiglio di Stato), 4 l. 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei T.A.R.), 100 cod. proc. civ., 22 e 91 cod. proc. pen. - denunciati per contrasto con gli artt. 2, 3, commi primo e secondo, 24, commi primo e secondo, e 32 Cost. - "nella parte e nella misura in cui non riconoscono la legittimazione delle associazioni private riconosciute a difendere nelle debite sedi di tutela gli interessi generali costituzionalmente garantiti, per cui esse hanno ottenuto il riconoscimento governativo"; e dell'art. 304 cod. proc. pen., per contrasto con l'art. 2 Cost., "nella parte e nella misura in cui impone l'obbligo della comunicazione giudiziaria all'indiziato, prima dell'assunzione da parte del magistrato procedente di elementi a delibazione dell'indicazione di reita' contenuta nella denuncia o querela". Infatti, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, e' entrata in vigore la legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), il cui art. 18, comma quarto, prevede che "le associazioni di protezione ambientale individuate in base all'art. 13 della presente legge possono intervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede giurisdizionale amministrativa per l'annullamento degli atti illegittimi"; onde spetta al giudice a quo valutare, se alla stregua dello ius superveniens, la prima questione - cui la seconda e' prospettata come "strettamente connessa" - sia tuttora rilevante.
Riguarda ancheart. 26 Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato. (024U1054)art. 4 legge 1034/1971art. 22 Codice penaleart. 91 Codice penaleart. 304 r.d. 1399/1930
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario. Qui ci sono le sentenze; i principi di diritto per esteso stanno fra le massime.
Sussiste l'interesse del debitore a contestare, con l'opposizione ex art. 617 c.p.c., l'atto con cui il giudice ha prorogato il termine per il versamento del saldo prezzo da parte dell'aggiudicatario e il successivo decreto di trasferimento, senza che sia necessario dimostrare la possibilità o probabilità che da un nuovo esperimento di vendita si possa ricavare un prezzo più elevato o allegare e provare un altro particolare e specifico pregiudizio. 88 <!-- pag. 89 -->
Rv. 677756-02
È inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che abbia omesso di dichiarare la nullità di quella di primo grado, qualora il vizio di quest'ultima, ove esistente, non avrebbe comportato la rimessione della causa al primo giudice, in quanto estraneo alle ipotesi tassative degli artt. 353 e 354 c.p.c. ed il giudice di appello abbia deciso nel merito su tutte le questioni controverse, senza alcun pregiudizio per il ricorrente conseguente all'omessa dichiarazione di nullità. (Fattispecie di inammissibilità del motivo di ricorso avverso la sentenza con cui la corte territoriale aveva reputato irrilevante il diniego, da parte del Tribunale, della discussione orale della causa, richiesta ex art. 281-quinquies c.p.c.).
Rv. 677754-01
In tema di azione revocatoria ordinaria, la dichiarazione del tribunale di improcedibilità della domanda ex art. 2901 c.c. promossa dai creditori e proseguita dal curatore fallimentare, con accoglimento della domanda di quest'ultimo e condanna del convenuto alle spese anche nei confronti dei primi, non esclude la legittimazione degli attori originari a costituirsi nel giudizio di appello proposto dall'acquirente convenuto soccombente per l'integrale riforma della sentenza di primo grado, ivi compreso il capo delle spese e non giustifica perciò la compensazione delle spese di secondo grado disposta dalla corte di appello in ragione dell'asserito difetto di interesse ad agire.
Rv. 677508-02
L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando riveste le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale, in ragione del fatto che l'interesse alla sua proposizione può sorgere dall'impugnazione principale o da un'impugnazione incidentale tardiva. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che, in un giudizio avente ad oggetto il risarcimento del danno patito dai congiunti di un lavoratore deceduto in conseguenza di un infortunio sul lavoro, aveva ritenuto inammissibile, in quanto tardivo, l'appello incidentale proposto dai danneggiati, nonostante fosse volto a far valere, come quello principale proposto da uno degli originari convenuti, la responsabilità solidale anche delle altre figure di garanzia coinvolte, nei cui confronti il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda). 83 <!-- pag. 84 -->
Rv. 677689-01
L'interesse del proprietario a coltivare la domanda di riduzione in pristino dell'immobile illegittimamente confiscato e medio tempore modificato dal beneficiario della confisca permane anche a seguito della revoca della confisca stessa da parte del giudice penale, la quale non costituisce titolo idoneo a imporre un facere ma esclusivamente il rilascio del cespite.
Rv. 677703-03
Nel concordato minore, nel quale è previsto unicamente il divieto di iniziative esecutive o cautelari dei singoli creditori, ma non la regola del concorso formale che, invece, connota ex art. 151, comma 2, CCII, la liquidazione giudiziale, i crediti, pur inseriti in un piano omologato, possono essere oggetto di un accertamento giudiziale condotto nei confronti del debitore con le ordinarie azioni e nelle sedi ordinariamente competenti. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che il sopravvenuto provvedimento di omologazione determinasse la cessazione della materia del contendere in sede di regolamento di competenza, permanendo l'interesse delle parti alla decisione sulla esistenza e sull'entità del credito fatto valere in via monitoria e, dunque, all'individuazione del giudice competente sulla relativa controversia).
Rv. 677733-01
In tema di separazione personale dei coniugi, il verbale di separazione consensuale munito di omologa del tribunale, che stabilisce l'importo dovuto a titolo di mantenimento del figlio, costituisce titolo esecutivo, idoneo anche all'iscrizione di ipoteca giudiziale, con la conseguenza che difetta l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. nella domanda volta ad ottenere un secondo titolo per la quantificazione del credito. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, che aveva riconosciuto l'interesse della creditrice ad ottenere in via monitoria un secondo titolo esecutivo per la quantificazione del credito di mantenimento risultante dal verbale di separazione consensuale omologato, nonostante questo costituisse già titolo esecutivo, idoneo anche all'iscrizione di ipoteca giudiziale).
Rv. 677077-01
La dispensa per rinuncia, ex art. 31 della l. n. 89 del 1913, del notaio sottoposto a procedimento disciplinare sopravvenuta prima del passaggio in giudicato della pronuncia sulla sanzione disciplinare e dopo il superamento da parte del notaio del limite di età dei 65 anni, comporta la cessazione della materia del contendere, stante la definitiva cessazione dallo status di notaio, e l'inammissibilità, per sopravvenuto difetto d'interesse, del ricorso per cassazione proposto contro la sentenza emessa in sede di reclamo dalla corte di appello, con conseguente caducazione della sentenza stessa.
Rv. 677434-01
PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTA' E DI PROBITA' - IN GENERE In genere. 123 <!-- pag. 124 --> In tema di abusivo frazionamento del credito, laddove il danneggiato abbia instaurato due distinti giudizi per il risarcimento dei danni alle cose e alla persona e nel primo di essi sia intervenuta una transazione, la seconda domanda non è improponibile, non ravvisandosi il rischio di giudicati contrastanti, che rappresenta la ratio fondamentale del divieto del frazionamento suddetto.
Rv. 677189-01
Nel giudizio di rinvio, nonostante la sussistenza di un litisconsorzio necessario processuale fra i soggetti che furono parti del processo di legittimità, la legittimazione a far valere la nullità della notifica dell'atto di riassunzione non compete ai litisconsorti ma al solo interessato il quale, nella qualità di contumace inconsapevole, è tenuto ad impugnare la sentenza ai sensi dell'art. 327, comma 2, c.p.c., non potendosi, pertanto, individuare nella fattispecie un'ipotesi di difetto di integrità del contraddittorio.
Rv. 677207-01
È inammissibile il ricorso incidentale proposto dalla parte risultata totalmente vittoriosa in appello, volto a sollevare questioni non esaminate dal giudice di merito perché assorbite dall'accoglimento di altra tesi di carattere preliminare, ferma restando la possibilità di riproporle dinanzi al giudice del rinvio in caso di annullamento della sentenza.
Rv. 677201-01
L'improponibilità della domanda successiva, con la quale sia stato richiesto il risarcimento di un danno derivante dal medesimo fatto lesivo, essendo preordinata ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, sussiste anche nel caso in cui la stessa non possa essere riproposta. (Nella specie - relativa a un caso in cui, in pendenza del giudizio per il risarcimento del danno materiale, era passata in giudicato la statuizione conclusiva di un secondo giudizio nel quale il danneggiato aveva invocato il risarcimento di quello non patrimoniale derivante dal medesimo sinistro, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato l'improponibilità della seconda domanda, sul presupposto che, al momento della relativa proposizione, l'attore avrebbe potuto modificare il petitum della prima - ancora sub judice - e che i due giudizi sarebbero potuti essere riuniti).
Rv. 677357-01
Nel procedimento di pignoramento presso terzi, il terzo pignorato, anche nel caso in cui non abbia reso la dichiarazione ex art. 547 c.p.c., può proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione, non solo nelle limitate ipotesi previste dall'art. 548, ultimo comma, c.p.c., ma anche per far valere vizi propri dell'atto (come quelli attinenti alla corretta operatività del meccanismo della ficta confessio), avendo un legittimo interesse all'individuazione del soggetto cui il debito debba essere pagato per ottenere l'effetto liberatorio dal vincolo pignoratizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva dichiarato l'inammissibile l'opposizione del terzo pignorato in ragione della carenza di interesse a far valere l'esorbitanza del quantum debeatur, omettendo di pronunciarsi sulla domanda principale afferente a vizi propri dell'ordinanza).
Rv. 677181-01
La domanda di accertamento della comunione non va necessariamente proposta unitamente a quella di divisione poiché è volta alla ricognizione della consistenza di un compendio comune e a far accertare l'inclusione in esso di uno o più beni in caso di contestazioni, ai fini dell'esercizio delle facoltà di godimento derivanti dalla contitolarità dei cespiti o in funzione di una divisione che il condividente intenda successivamente richiedere.
Rv. 676405-01
In tema di abusivo frazionamento dei crediti, la valutazione dell'esistenza, o meno, di un interesse del creditore, oggettivamente valutabile, alla tutela giudiziale separata dei crediti è riservata al giudice di merito, trattandosi di un accertamento di fatto; tale valutazione, tuttavia, dev'essere sorretta da una motivazione riferita alla fattispecie concreta esaminata e non dev'essere espressa in termini meramente assertivi ed astratti. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento della Corte d'appello che aveva dichiarato improponibile, per abusivo frazionamento dei crediti, la domanda avente a oggetto compensi professionali di un avvocato fondata sulla sola esistenza di un rapporto di durata tra professionista e clienti e sulla contemporanea esigibilità dei crediti, priva di qualsiasi riferimento specifico alla documentazione prodotta dal professionista sul contenuto eterogeneo delle diverse cause, senza considerare che la trattazione congiunta era preclusa dall'individuazione, da parte del Tribunale inizialmente adito dal professionista, di diversi giudici competenti).
Rv. 676976-02
I rapporti giuridici facenti capo alla società estinta si trasferiscono, in virtù di un fenomeno di tipo successorio, in capo ai soci, i quali conseguentemente divengono legittimati passivi, rispetto alle corrispondenti pretese, nei giudizi in corso o in quelli successivi, a prescindere dall'avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione ex art. 2495 c.c., poiché tale circostanza non integra una condizione dell'azione né incide sull'interesse ad agire del creditore (ricavabile anche da altre evenienze, quali la sussistenza di sopravvenienze attive o l'escussione di garanzie), e neppure può valere ad escludere la loro condanna alle spese in caso di soccombenza.
Rv. 676986-01
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - ATTI SUCCESSIVI ALLA DICHIARAZIONE - IN GENERE Azione di inefficacia ex art. 44 l.fall. - Legittimazione passiva del beneficiario del pagamento e non del soggetto incaricato della sua esecuzione - Sussistenza - Fondamento. 19 <!-- pag. 20 --> I pagamenti avvenuti dopo il fallimento e riconducibili, anche indirettamente, al fallito, perché effettuati con suo denaro, su suo incarico, ovvero in suo luogo, sono inefficaci ai sensi dell'art. 44 l.fall. e le conseguenti domande di accertamento della loro inefficacia e di restituzione delle somme indebitamente versate in violazione della par condicio creditorum vanno proposte nei confronti dell'accipiens, che è l'unico legittimato passivo, essendo l'effettivo beneficiario dell'atto solutorio, e non, invece, nei confronti del soggetto eventualmente deputato dal medesimo fallito alla sua esecuzione.
Rv. 675993-01
Nel caso in cui, in ragione dell'accoglimento del ricorso proposto in via principale, resti assorbito il ricorso incidentale proposto avverso un capo autonomo della sentenza, quest'ultimo non passa in giudicato, con la conseguenza che la relativa questione è rimessa alla cognizione del giudice del rinvio, ove dinanzi allo stesso ritualmente riproposta.
Rv. 676996-01
L'azione proposta dal datore di lavoro per l'accertamento di un fatto suscettibile di rilievo disciplinare, in funzione dell'eventuale, futura contestazione dello stesso ai sensi dell'art. 7 l. n. 300 del 1970, difetta di interesse ad agire, dovendo essere quest'ultimo attuale ed avere ad oggetto un diritto o un interesse legittimo, e non un fatto che di essi costituisca solo uno dei presupposti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto nei confronti di due lavoratori, inteso ad accertare che l'infermità da cui erano stati affetti, nei periodi di sospensione per malattia dell'attività lavorativa, non era stata di gravità tale da giustificare l'assenza dal lavoro).
Rv. 676858-01
Il datore di lavoro può proporre azione di accertamento negativo delle risultanze di un verbale ispettivo dell'Inps dal quale emergano violazioni suscettibili di dar luogo a recuperi contributivi, fondandosi il suo interesse ad agire sul rischio cui la condizione di irregolarità contributiva lo espone, sotto il profilo dell'impossibilità di ottenere il documento unico di regolarità contributiva, con quanto ne consegue in termini di requisiti di partecipazione a gare d'appalto.
Rv. 676978-01
Ai fini dell'esercizio dell'azione surrogatoria è necessario un interesse specifico del creditore, che ne giustifichi l'ingerenza, in deroga al principio dell'autonomia privata, nella sfera giuridica del debitore, per la configurabilità del quale è necessario il riscontro di un pericolo di insolvenza attuale e concreto del debitore, non essendo sufficiente la generica eventualità di una futura insufficienza della garanzia patrimoniale rappresentata dal suo patrimonio.
Rv. 676414-01
Il ricorso per cassazione proposto da un creditore, avverso il decreto di liquidazione del compenso al curatore, richiede la specifica allegazione e dimostrazione dell'interesse ad agire da parte del ricorrente. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso di un creditore concorsuale, assistito dal privilegio previsto dall'art. 2751 bis, n. 2 c.c., il quale fondava la propria impugnazione sull'indimostrata affermazione che una riduzione del compenso liquidato al curatore avrebbe consentito un maggiore soddisfacimento dei creditori privilegiati, senza soffermarsi sui dati numerici atti a dimostrare la concretezza del pregiudizio da egli subito).
Rv. 675672-01
In tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria; tuttavia, ove quest'ultima non sia possibile per l'intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda, ancorché arbitrariamente frazionata, tenendo conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite e potendo, a tal fine, escludere la condanna in suo favore o anche stabilire in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92, comma 1 c.p.c., in quanto l'abusivo frazionamento della domanda giudiziale integra un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che aveva ritenuto legittimo il frazionamento, trattandosi di crediti professionali che, seppur regolati dalla medesima convenzione tariffaria reiterata nel tempo, erano riferiti a incarichi distinti, conferiti in momenti diversi e non riconducibili a un unico rapporto obbligatorio né accertabili unitariamente).
Rv. 676235-03
Nel giudizio di opposizione al decreto di espulsione (nel quale il cittadino straniero non ha impugnato anche il decreto di trattenimento), il rilascio del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione internazionale determina l'inefficacia del decreto di espulsione, che diviene ineseguibile, sicché, nel predetto giudizio, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, non potendosi ritenere persistente un interesse all'annullamento di tale decreto, poiché la posizione giuridica dell'interessato resta regolata dal permesso di soggiorno conseguito.
Rv. 675932-01
In tema di prestazioni previdenziali, il ricorso amministrativo proposto oltre il termine di trecento giorni dalla data della domanda amministrativa, anche se motivato da una risposta tardiva dell'ente previdenziale, non determina lo spostamento in avanti del dies a quo del termine di decadenza per l'esperimento dell'azione giudiziaria, il quale resta ancorato all'esaurimento del procedimento amministrativo (da individuarsi, al più tardi, nel decorso del suddetto termine di trecento giorni), essendo l'art. 47, comma 2, del d.P.R. n. 639 del 1970 norma di chiusura volta ad evitare un'incontrollabile dilatabilità della decadenza avente natura pubblica. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto tempestiva l'azione giudiziaria proposta nel 2019, a fronte del rigetto, nel 2017, di una domanda amministrativa avanzata nel 2013).
Rv. 676074-01
In tema di concordato preventivo, il creditore dissenziente ha un interesse personale e diretto, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., a dedurre, con il rimedio tipico dell'opposizione all'omologa, l'irregolarità dell'approvazione della domanda per essere stato illegittimamente escluso dal conteggio delle maggioranze il proprio voto dissenziente determinante per la formazione del quorum e non deve necessariamente allegare anche l'ulteriore pregiudizio riconducibile al miglior soddisfacimento del proprio credito ritratto dalla liquidazione concorsuale rispetto all'alternativa del concordato, in quanto, diversamente, si precluderebbe al dissenziente di far valere l'illegittima privazione del proprio diritto al voto in mancanza di una specifica contestazione sulla convenienza, introducendo così un controllo non previsto da parte del Tribunale.
Rv. 676213-01
In tema di abusivo frazionamento del credito, non può dichiararsi l'improponibilità della domanda successivamente proposta se il relativo giudizio è stato riunito, fin dal primo grado, a quello introdotto dalla prima domanda e deciso unitariamente a questo. (In applicazione del principio, in un caso in cui la vittima di un sinistro stradale aveva instaurato due distinti giudizi - poi riuniti - per il risarcimento dei danni alle cose e alla persona, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva dichiarato inammissibile la seconda domanda).
Rv. 676128-01
La legittimazione generale all'azione di nullità prevista dall' art. 1421 cod. civ., in virtù della quale la nullità del negozio può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed essere rilevata anche d'ufficio del giudice, non esime l'attore dal dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse ad agire secondo le norme generali e con riferimento all'art. 100 cod. proc. civ., non potendo tale azione essere proposta sotto la specie di un fine generale di attuazione della legge e non potendo il giudice rilevare di ufficio la nullità ove la pronunzia di questa non sia rilevante per la decisione della lite.
Rv. 676275-02
Il potere di rappresentanza processuale - da cui discende la facoltà di rilascio della procura in favore del difensore - può essere conferito soltanto a colui che sia investito anche di un potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, determinandosi, in mancanza, la nullità della procura alle liti, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione per difetto della procura ad litem, conferita dal procuratore speciale dei congiunti, stranieri, delle vittime di un sinistro stradale, atteso che il relativo tenore letterale faceva riferimento al potere di rappresentare e difendere gli attori dinanzi ai tribunali italiani in relazione ai diritti derivanti dall'incidente, senza tuttavia contenere alcun riferimento alla preposizione del procuratore alla gestione, sul piano sostanziale, di affari determinati).
Rv. 676278-01
La domanda di risarcimento dei danni causati dal medesimo fatto illecito non può essere frazionata in diversi giudizi, essendo, in tal caso, quella proposta per seconda improponibile ovvero inammissibile, a seconda che, al momento della sua introduzione, il primo giudizio (che non può essere unito a quello successivamente instaurato) sia, rispettivamente, ancora pendente ovvero già concluso con sentenza passata in giudicato.
Rv. 675894-01
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
ordina la restituzione degli atti al Pretore di Napoli. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1986. Il Presidente: ANDRIOLI Il redattore: CONSO Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1986. Il direttore di cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1986:292 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 99 — Principio della domanda
Chi vuole far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente.…
Art. 840-sexiesdecies — Azione inibitoria collettiva
Chiunque abbia interesse alla pronuncia di una inibitoria di atti e comportamenti, posti in essere in pregiudizio di una pluralita' di individui o enti, puo' agire per ottenere l'ordine di cessazione o il divieto di reiterazione della condotta omissiva o commissiva…
Art. 281-undecies — Forma della domanda e costituzione delle parti
La domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), e 6) dell'articolo 163 e l'avvertimento che la costituzione oltre i termini di cui al secondo comma del presente…
Art. 784 — Litisconsorzio necessario
Le domande di divisione ereditaria o di scioglimento di qualsiasi altra comunione debbono proporsi in confronto di tutti gli eredi o condomini e dei creditori opponenti se vi sono.…
Art. 42
Ricorso incidentale e domanda riconvenzionale 1. Le parti resistenti e i controinteressati possono proporre domande il cui interesse sorge in dipendenza della domanda proposta in via principale, a mezzo di ricorso incidentale. Il ricorso si propone nel termine…
Art. 802 — Termini e legittimazione ad agire
La domanda di revocazione per causa d'ingratitudine deve essere proposta dal donante o dai suoi eredi, contro il donatario o i suoi eredi, entro l'anno dal giorno in cui il donante e' venuto a conoscenza del fatto che consente la revocazione. Se il donatario si…
urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art100 · fonte su Normattiva