Art. 166 c.p.c.Costituzione del convenuto

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((Il convenito deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno cinque giorni prima dell'udienza di comparizione, computato nel termine il giorno della costituzione, o almeno tre giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'articolo 163-bis, depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa di cui all'articolo seguente con le copie necessarie per le altre parti, la copia della ditazione notificatagli, la procura e i documenti che offre in comunicazione)).

Testo vigente dal 1 gennaio 1951 al 1 gennaio 1993 · versione 10 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art166 · fonte su Normattiva