Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - RENDICONTO DEL CURATORE Decreto del giudice delegato di fissazione dell'udienza ex art. 116, ult. comma l.fall. - Mancata o ritardata iscrizione a ruolo della causa - Estinzione del giudizio - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. · PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER INATTIVITA' DELLE PARTI E PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE In genere.
In tema di rendiconto del curatore, ove sia stata fissata dal giudice delegato l'udienza dinanzi al collegio ai sensi dell'art. 116, ult. comma, l.fall., l'omessa o ritardata iscrizione a ruolo della causa non comporta l'estinzione del giudizio, trattandosi di mero adempimento amministrativo, volto a rimarcare l'autonomia della fase a cognizione piena rispetto a quella sommaria. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva rigettato l'eccezione di estinzione del giudizio in una fattispecie nella quale, dopo la fissazione dell'udienza collegiale da parte del giudice delegato, nessuna delle parti aveva iscritto la causa a ruolo e il processo era stato tempestivamente riassunto dal fallimento ai sensi dell'art. 307, comma 1, c.p.c.). 29 <!-- pag. 30 -->
Cass. civ. n. 3203/2026Sez. 1Rv. 677598-02
Riguarda ancheart. 307 Codice di procedura civile
Precedenti: 676387-02, 638417-01
PROCEDIMENTO CIVILE - AZIONE - PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO Mancata assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. - Deliberazione della sentenza in data successiva al relativo decorso - Nullità sentenza - Esclusione - Fattispecie. · PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE In genere.
La mancata assegnazione alle parti, nonostante le stesse non vi abbiano rinunciato, dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e delle repliche non determina la nullità della sentenza allorquando tra l'udienza di precisazione delle conclusioni e il deposito della sentenza siano comunque intercorsi i termini previsti dalla suddetta disposizione, dovendosi in tal modo ritenere il vizio sanato. (Nella specie, la S.C. ha escluso la violazione del contraddittorio, atteso che, a fronte della mancata concessione, da parte della Corte d'appello, del termine per le note di replica, la parte avrebbe potuto in ogni caso autonomamente provvedere al relativo deposito, essendo stata adottata la decisione in data successiva alla decorrenza del termine all'uopo previsto dall'art. 190 c.p.c.).
Cass. civ. n. 34651/2025Sez. 3Rv. 677267-01
Riguarda ancheart. 190 Codice di procedura civileart. 352 Codice di procedura civileart. 101 Codice di procedura civile
Precedenti: 666495-03, 632194-01, 676957-01
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - IN GENERE Sentenza ed ordinanza - Criteri differenziali - Conseguenze.
Per stabilire se un provvedimento costituisce sentenza o ordinanza endoprocessuale è necessario avere riguardo non alla sua forma esteriore o all'intestazione adottata, bensì al suo contenuto e, conseguentemente, all'effetto giuridico che esso è destinato a produrre, sicché hanno natura di sentenze - come tali, soggette agli ordinari mezzi di impugnazione e suscettibili, in mancanza, di passare in giudicato - i provvedimenti che, ai sensi dell'art. 279 c.p.c., contengono una statuizione di natura decisoria (sulla giurisdizione, sulla competenza, ovvero su questioni pregiudiziali del processo o preliminari di merito), anche quando non definiscono il giudizio.
Cass. civ. n. 18603/2025Sez. 3Rv. 675354-01
Riguarda ancheart. 131 Codice di procedura civileart. 134 Codice di procedura civileart. 187 Codice di procedura civileart. 279 Codice di procedura civile
Precedenti: 647415-01
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - IN GENERE Giudizi a decisione collegiale e monocratica - Forma del provvedimento - Estinzione deliberata dal Tribunale in composizione monocratica prima o dopo che siano precisate le concisioni - Differenze.
Il provvedimento con cui il tribunale, in composizione monocratica, delibera l'estinzione del giudizio, al di là della veste formale, non è soggetto a reclamo ma, determinando la chiusura del processo in base alla decisione di una questione pregiudiziale, anche se adottato in forma di ordinanza, ha natura sostanziale di sentenza e dev'essere impugnato dinanzi al giudice d'appello, il quale, ove ritenga insussistente la causa estintiva, può rimettere al primo grado solo se il provvedimento sia stato emesso prima della precisazione delle conclusioni, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 354, comma 2 (nella formulazione antecedente a quella introdotta dal d.lgs. n. 149 del 2022) e 308, comma 2, c.p.c., dovendo altrimenti sempre trattenere la causa e deciderla nel merito.
Cass. civ. n. 18603/2025Sez. 3Rv. 675354-02
Riguarda ancheart. 131 Codice di procedura civileart. 132 Codice di procedura civileart. 308 Codice di procedura civileart. 354 Codice di procedura civile
Precedenti: 647415-01
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Regolamento di competenza - Ammissibilità - Presupposto - Provvedimento decisorio sulla competenza - Caratteristiche - Affermazione inequivoca ed incontrovertibile dell'idoneità della determinazione a risolvere definitivamente la questione - Necessità.
Il regolamento di competenza, anche dopo il mutamento della forma della decisione introdotto dalla l. n. 69 del 2009, presuppone un provvedimento decisorio sulla competenza che, ancorché non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, contenga l'affermazione del giudice adito, in termini inequivoci ed incontrovertibili, dell'idoneità della decisione a risolvere definitivamente, davanti a sé, la questione di competenza.
Cass. civ. n. 15818/2025Sez. 3Rv. 675106-01
Riguarda ancheart. 42 Codice di procedura civileart. 275 Codice di procedura civile
Precedenti: 656642-01, 644625-01, 631956-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - IN GENERE Reiterazione delle istanze istruttorie rigettate in sede di precisazione delle conclusioni - Necessità - Modalità - Omissione - Conseguenze - Superamento della presunzione di rinuncia alle richieste istruttorie - Condizioni - Fattispecie.
Nel caso in cui il giudice di primo grado non accolga alcune richieste istruttorie, la parte che le ha formulate ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, in modo specifico, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, devono ritenersi abbandonate e non più riproponibili in sede di impugnazione; tale presunzione può essere ritenuta, tuttavia, superata dal giudice di merito, qualora, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel processo, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa, attraverso l'esame degli scritti difensivi. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva ritenuto come implicitamente rinunciata la prova testimoniale, inizialmente ammessa e poi revocata dal giudice istruttore, non espressamente riproposta all'udienza di precisazione delle conclusioni in primo grado, nel corso della quale la parte si era limitata ad un generico richiamo agli atti difensivi).
Cass. civ. n. 12791/2025Sez. 2Rv. 674567-01
Riguarda ancheart. 183 Codice di procedura civileart. 345 Codice di procedura civileart. 346 Codice di procedura civile
Precedenti: 662750-01
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE Mancata comunicazione dell’ordinanza di fissazione di udienza per la precisazione delle conclusioni - Nullità della sentenza di primo grado - Sussistenza - Fondamento - Poteri del giudice d’appello - Fattispecie.
L'omessa comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza determina la nullità di tutti gli atti successivi del processo per violazione del principio del contraddittorio, che è dettato nell'interesse pubblico al corretto svolgimento del processo e non nell'interesse esclusivo delle parti; in tal caso, il giudice d'appello deve decidere la causa nel merito, previa rinnovazione degli atti nulli e, cioè, ammettendo le parti a svolgere tutte quelle attività che, in conseguenza della nullità, sono state loro precluse nel giudizio di primo grado. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'appello secondo cui la mancata comunicazione 210 <!-- pag. 211 --> dell'ordinanza di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado non era di per sé sufficiente a configurare la suddetta nullità, sulla base dell'erronea convinzione circa la necessità di dedurre il pregiudizio concretamente subito).
Cass. civ. n. 11877/2025Sez. 3Rv. 674693-01
Riguarda ancheart. 156 Codice di procedura civileart. 157 Codice di procedura civileart. 161 Codice di procedura civileart. 190 Codice di procedura civileart. 353 Codice di procedura civileart. 354 Codice di procedura civile
Precedenti: 628630-01, 670513-01, 663244-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).