Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAUSE IN CUI SONO PARTI I MAGISTRATI - COMPETENZA - REGOLA DEROGATORIA - ASSERITA IRRAGIONEVOLEZZA E LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - SOPRAVVENUTA DICHIARAZIONE DI PARZIALE ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA NORMA CENSURATA - NECESSITÀ DI VALUTARE LA PERDURANTE RILEVANZA DELLE QUESTIONI PROPOSTE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE.
Restituzione al giudice 'a quo' degli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 30-bis del codice di procedura civile, perché ne valuti la perdurante rilevanza a seguito della sent. n. 147 del 2004 - intervenuta successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione -, con la quale è stata dichiarata la parziale illegittimità costituzionale della norma dell'art. 30-bis cod. proc. civ., ad eccezione della parte relativa alle azioni civili concernenti le restituzioni e il risarcimento del danno da reato, di cui sia parte un magistrato nei cui confronti ricorrano le condizioni previste dall'art. 11 cod. proc. pen. - Illegittimità costituzionale parziale dell’art. 30-bis cod. proc. civ.: sentenza n. 147/2004.
sentenza 75/2005massima n. 29227 Competenza e giurisdizione civile - Competenza per territorio - Foro per le cause in cui sono parti i magistrati - Assunta applicabilità della disciplina alle cause di risarcimento dei danni conseguenti a reato - Esclusione delle cause di esiguo valore - Lamentata lesione dei parametri relativi al principio di uguaglianza, al diritto di difesa, al diritto di agire in giudizio, al buon andamento della pubblica amministrazione, al principio di subordinazione del giudice alla legge, al principio del giusto processo - Ordinanza di rimessione priva dei necessari requisiti di inequivocità e chiarezza e di motivazione sulla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità della questione.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 30-bis del codice civile, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 97, 101 e 111 della Costituzione per essere la motivazione dell’ordinanza di rimessione priva dei requisiti di inequivocità e chiarezza, necessari per un’adeguata valutazione della rilevanza e della fondatezza. - Sentenze citate nn. 217, 231 e 255/2003.
sentenza 60/2004massima n. 28313 Competenza e giurisdizione civile - Cause in cui sono parti i magistrati - Regola di competenza derogatoria - Applicabilità anche al giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario proposto con domanda congiunta dei coniugi - Irragionevolezza di una disciplina derogatoria uniforme che non distingue i vari tipi di processo civile e pregiudizio della effettività della tutela giurisdizionale - Illegittimità costituzionale ('ad eccezione della parte individuata nello stesso dispositivo').
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 30-bis, primo comma, del codice di procedura civile, ad eccezione della parte relativa alle azioni civili concernenti le restituzioni e il risarcimento del danno da reato, di cui sia parte un magistrato, nei termini di cui all’art. 11 del codice di procedura penale. La norma – in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione – assume, infatti, come preminente, l’esigenza di tutelare l’imparzialità-terzietà del giudice, concepita in termini del tutto astratti e generali, omettendo di effettuare una valutazione selettiva necessaria a garantire una tutela giurisdizionale correlata alle peculiarità dei vari tipi di processo, irragionevolmente confondendole in una indifferenziata disciplina uniforme. Non vengono, tuttavia, coinvolte dalla dichiarazione di incostituzionalità di tale disposizione le altre norme che – in via autonoma e indipendentemente da essa – sottraggono alle ordinarie regole di competenza territoriale alcuni tipi di cause civili riguardanti magistrati e concernenti l’esercizio delle loro funzioni. - Sulla inammissibilità della questione della mancata estensione della disciplina di cui all’art. 11 del codice di procedura penale ai processi civili e sulla necessità, nelle scelte legislative in materia, di un bilanciamento di interessi secondo linee direttive non necessariamente identiche per i due tipi di processo, è richiamata la sentenza n. 51/1998. - Sulla necessità di tener conto, per il suo carattere generale, delle caratteristiche del processo esecutivo, è richiamata la sentenza n. 444/2002. - Sulla inammissibilità della questione relativa alla possibilità di restringere l’ambito di applicabilità della regola in esame, limitandola alle sole cause civili conseguenti a procedimenti in cui un magistrato, in servizio nel distretto,abbia assunto effettivamente una delle qualità indicate, in quanto comporterebbe una pronunzia additiva, viene richiamata la sentenza n. 332/2003.
Processo civile - Astensione e ricusazione del giudice - Cause in cui sono parte i magistrati - Foro competente - Mancata previsione di 'translatio iudicii' - Dedotta irragionevole disparità di trattamento, rispetto ad altri procedimenti civili e al processo penale, nonché lesione del diritto di difesa e violazione del principio di imparzialità e terzietà del giudice - Mancanza di motivi nuovi rispetto ad una precedente decisione su questioni analoghe - Manifesta infondatezza.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 104 e 111 della Costituzione, dell'art. 30-bis “nella parte in cui non prevede la 'translatio judicii' anche nel caso del procedimento incidentale di ricusazione”, e dell'art. 53, primo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui prevede che “sulla ricusazione decide … il collegio se è ricusato uno dei componenti del tribunale” in quanto il rimettente non adduce motivi nuovi rispetto ad una precedente decisione (posteriore all’ordinanza di rimessione) di infondatezza di questioni sostanzialmente analoghe. In tale occasione, la Corte costituzionale ha escluso la violazione del diritto ad un giudizio imparziale quando la decisione sia affidata ad un collegio di cui non faccia parte il giudice ricusato (ancorché si tratti della stessa sezione o dello stesso collegio investito della causa nel cui ambito sia intervenuta l'istanza di ricusazione) risultando comunque garantita l'imparzialità dei decidenti, ancorché secondo uno dei diversi modi possibili in cui il legislatore può comporre tale esigenza con i concorrenti interessi alla ragionevole durata dei processi e alla salvaguardia delle esigenze organizzative degli apparati giudiziari; ed ha escluso altresì che la disciplina denunciata violi i principi di uguaglianza e di ragionevolezza, in riferimento alle differenze fra la disciplina censurata e quella riservata alla ricusazione nell'ambito del processo penale, nonché alle cause civili di cui sia parte un magistrato. - Per il precedente a cui si rinvia, v. sentenza n. 78/2002.
sentenza 80/2003massima n. 27598 Riguarda ancheart. 53 Codice di procedura civile
Procedimento civile - Procedimenti riguardanti i magistrati - Competenza territoriale - Deroga - Mancata limitazione alle sole cause nelle quali il magistrato assume la qualità di indagato, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato - Prospettata irragionevolezza e disparità di trattamento, nonché lesione del diritto di azione e difesa e del principio del giudice naturale - Discrezionalità del legislatore in materia - Inammissibilità della questione.
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Torino, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, dell’art. 30-bis del codice di procedura civile, introdotto dall’art. 9 della legge 2 dicembre 1998, n. 420, nella parte in cui non prevede che la regola di competenza da esso dettata si applichi soltanto alle cause nelle quali sia parte un magistrato in conseguenza di procedimenti in cui questi assuma la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato. La possibilità di restringere l’ambito di applicabilità della regola in esame, limitandola alle sole cause civili conseguenti a procedimenti in cui un magistrato, in servizio nel distretto, abbia assunto effettivamente una delle qualità indicate comporterebbe una pronuncia additiva della Corte, in quanto tale non ammissibile. - V. sentenze citate nn. 444/2002 e 51/1998.
Astensione e ricusazione del giudice - Ricusazione di giudice della sezione civile della corte d’appello - Mancata devoluzione del giudizio sulla ricusazione a “sezione diversa” o, in mancanza, a giudice di diverso distretto di corte d’appello - Questione sollevata sul presupposto della applicabilità della norma censurata per effetto dell’accoglimento di altra questione - Presupposto non verificatosi - Palese carenza di rilevanza della censura ulteriore - Inammissibilità della questione.
È inammissibile, per carenza di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30-bis del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 104 della Costituzione, e all'art. 6, primo comma, della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nella parte in cui prevede che il giudizio incidentale sulla ricusazione di un giudice della sezione civile della corte d'appello venga devoluto alla cognizione di un giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo di un diverso distretto di corte d'appello, determinato ai sensi dell'art. 11 del codice di procedura penale, allorquando nella sede del distretto non vi sia altra "sezione diversa" da quella cui appartiene il magistrato ricusato. Infatti la questione - che concerne, per espressa ammissione del rimettente, una norma non applicabile nel giudizio sulla ricusazione - è stata sollevata nel presupposto implicito, non verificatosi, che fosse accolta la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 53 e 54 del codice di procedura civile.
sentenza 78/2002massima n. 26823 Processo civile - Competenza territoriale - Procedimenti in cui siano parte i magistrati - Ritenuta libera derogabilità della competenza stabilita, ad opera delle parti e mancata attribuzione al giudice del potere di rilevare d’ufficio l’incompetenza - Lamentata irrazionalità, con violazione del diritto di difesa della parte convenuta, nonché dei principî del giudice naturale, di parità nel processo civile e in quello penale e della terzietà e imparzialità del giudice - Praticabilità di una interpretazione diversa da quella prospettata - Manifesta inammissibilità della questione.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 28, 30-bis, primo comma, e 38 del codice di procedura civile, censurati, in riferimento agli articoli 3, 24, 25, 101 e 111 della Costituzione «nella parte in cui non contemplano come inderogabile la competenza territoriale stabilita dall'art. 30-bis, primo comma, cod. proc. civ. e, conseguentemente, non prevedono il potere del giudice di rilevarne d'ufficio il difetto». L'ordinanza di rimessione, che si ferma alla mera constatazione dell'assenza di una statuizione legislativa di inderogabilità, risulta infatti carente nella motivazione spettando al giudice 'a quo' il compito di esaminare la praticabilità di una diversa interpretazione, tale da superare i prospettati dubbi di legittimità. - V., da ultimo, ordinanza n. 315/2002, richiamata con riferimento al principio applicato nella decisione.
Riguarda ancheart. 28 Codice di procedura civileart. 38 Codice di procedura civile
PROCEDIMENTO CIVILE - PROCEDIMENTI RIGUARDANTI I MAGISTRATI - COMPETENZA TERRITORIALE - REGOLA DEROGATORIA - MANCATA ESTENSIONE AI PROCESSI PENDENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA NUOVA DISCIPLINA - QUESTIONE GIÀ OGGETTO DI VAGLIO DI COSTITUZIONALITÀ - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 30-bis del codice di procedura civile, censurato, in riferimento all'articolo 111 della Costituzione, nella parte in cui non ha previsto l'applicabilità della disciplina, da esso dettata per l'individuazione del giudice competente nelle cause in cui è parte un magistrato, anche ai processi pendenti alla data della sua entrata in vigore. La questione è stata infatti già esaminata, anche alla stregua del parametro costituzionale invocato dal rimettente ed in riferimento alle ragioni dallo stesso prospettate. - V. l'ordinanza n. 216/2001, quale precedente richiamato.
Riguarda ancheart. 9 legge 420/1998
Processo civile - Procedimenti riguardanti i magistrati - Magistrato in servizio nel distretto di corte d'appello comprendente l'ufficio giudiziario competente - Competenza territoriale spettante all'ufficio giudiziario con sede nel capoluogo di altro distretto, individuato ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen. - Estensione della regola a tutte le cause civili in cui sia parte un magistrato - Lamentata, irragionevole, disparità di trattamento, con violazione del principio del giudice naturale e del diritto di azione e difesa - Proposizione di una questione interpretativa - Manifesta inammissibilità.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 30-bis cod. proc. civ., secondo cui nei procedimenti in cui sia parte un magistrato in servizio nel distretto di corte d'appello comprendente l'ufficio giudiziario competente ai sensi del codice di rito, la competenza territoriale spetta all'ufficio giudiziario, ugualmente competente per materia, avente sede nel capoluogo di altro distretto, individuato ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen.. Il giudice rimettente, infatti, mostra di avere già scelto una interpretazione suscettibile di evitare il denunciato vizio di illegittimità costituzionale, e si è limitato a domandare alla Corte una sostanziale conferma dell'interpretazione adottata, il che esula dai compiti del giudice delle leggi. - Cfr. ordinanza n. 54/1999. M.R.
Riguarda ancheart. 9 legge 420/1998
Procedimento civile - Competenza per territorio - Cause in cui sono parte i magistrati in servizio nel distretto di corte d'appello comprendente l'ufficio giudiziario competente - Competenza territoriale dell'ufficio giudiziario con sede nel capoluogo di altro distretto (art. 11 cod. proc. pen.) - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 30-bis del codice di procedura civile, concernente la determinazione della competenza territoriale per le cause in cui sia parte un magistrato in servizio. Infatti, il giudice rimettente, dato atto del sopravvenuto pensionamento del magistrato debitore in corso di giudizio, afferma la propria incompetenza - riguardo a ciò sollevando la questione - in base al principio secondo cui "comunque" la competenza si determina in ragione dello stato di fatto e della legge esistenti al momento della domanda e non tiene, invece, conto del "diritto vivente" secondo cui tale principio è inapplicabile ove un mutamento dello stato di fatto faccia sopravvenire la competenza del giudice adito quando competente non era. - Sulla manifesta inammissibilità - secondo consolidata giurisprudenza - delle questioni insufficientemente motivate sulla rilevanza, v. richiamata ordinanza n. 566/2000. M. F.