Art. 310 c.p.c.Effetti dell'estinzione del processo

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 ottobre 1940 al 4 luglio 2009. Leggi il testo vigente →

[1]L'estinzione del processo non estingue l'azione.

[2]L'estinzione rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo e quelle che regolano la competenza.

[3]Le prove raccolte sono valutate dal giudice a norma dell'articolo 116 secondo comma.

[4]Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 4 luglio 2009 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art310 · fonte su Normattiva