Art. 366 c.p.c.Contenuto del ricorso

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[1]Il ricorso deve contenere, a pena d'inammissibilita':

  • 1)l'indicazione delle parti;
  • 2)l'indicazione della sentenza o decisione impugnata;
  • 3)l'esposizione sommaria dei fatti della causa;
  • 4)i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano; ((5) l'indicazione della procura, se conferita con atto separato e, nel caso di ammissione al gratuito patrocinio, del relativo decreto)).

[2]Se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma, le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della corte di cassazione.

[3]Nel caso previsto nell'articolo 360 secondo comma, l'accordo delle parti deve risultare mediante visto apposto sul ricorso dalle altre parti o dai loro difensori muniti di procura speciale, oppure mediante atto separato da unirsi al ricorso stesso.

Testo vigente dal 17 novembre 1977 al 2 marzo 2006 · versione 29 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art366 · fonte su Normattiva