Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE (NOZIONE) - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - IN GENERE Interposizione fittizia, negozio fiduciario o di interposizione reale, contratto a favore del terzo - Deducibilità in appello della diversa qualificabilità - Esclusione - Ragioni - Conseguenze - Censurabilità per cassazione - Limiti.
La diversa qualificabilità di un'operazione negoziale in termini di interposizione fittizia, negozio fiduciario o interposizione reale, contratto a favore del terzo non è deducibile per la prima volta in appello, in quanto si tratta di istituti giuridici diversi, fondati rispettivamente sull'apparenza del negozio (interposizione fittizia), sulla sua effettiva esistenza (negozio fiduciario o 52 <!-- pag. 53 --> interposizione reale) o sulla determinabilità e adesione del terzo beneficiario degli effetti (contratto a favore del terzo): sicché non è censurabile la decisione del giudice d'appello che abbia considerato la diversa qualificazione giuridica nuova, e quindi inammissibile, in mancanza di allegazione della sua avvenuta deduzione dinanzi al giudice di primo grado, con indicazione dello specifico atto in cui ciò è avvenuto.
Cass. civ. n. 1237/2026Sez. 2Rv. 677567-01
Riguarda ancheart. 1414 Codice civileart. 345 Codice di procedura civileart. 1411 Codice civile
Precedenti: 587663-01, 488185-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI Violazione dei limiti dimensionali ex art. 3, comma 1, del d.m. n. 110 del 2023 - Inammissibilità - Condizioni - Modulazione della liquidazione delle spese processuali ex art. 46, comma 6, disp. att. c.p.c. - Fattispecie.
La sola violazione dei limiti dimensionali ex art 3, comma 1, del d.m. n. 110 del 2023 - che non si risolva in un'esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o non pregiudichi l'intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata - non comporta l'inammissibilità del ricorso, ma giustifica un'adeguata modulazione della liquidazione delle spese processuali ex art. 46, comma 6, disp. att. c.p.c. (In applicazione di tale principio, la S.C., nel dichiarare inammissibile un ricorso di circa 120 pagine e 200.000 caratteri, che - senza indicazione alcuna delle ragioni della deroga ex art. 5 del d.m. n. 110 del 2023 - non rispettava il limite di 30 pagine di esposizione introduttiva, ha liquidato le spese in misura pari ai valori massimi dei parametri in relazione al valore di causa).
Cass. civ. n. 802/2026Sez. 1Rv. 677428-01
Riguarda ancheart. 24 Costituzioneart. 121 Codice di procedura civile
Precedenti: 668570-02, 636551-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Ricorso per cassazione - Inosservanza dei criteri di redazione ex d.m. n. 110 del 2023 - Inammissibilità - Esclusione - Condizioni.
Il ricorso per cassazione che eccede i limiti dimensionali previsti dal d.m. giustizia n. 110 del 2023 non è, per ciò solo, inammissibile a meno che non violi le regole di contenuto-forma dell'art. 366 c.p.c. e sia, quindi, privo di specificità o incomprensibile.
Cass. civ. n. 33933/2025Sez. 3Rv. 677185-01
Riguarda ancheart. 121 Codice di procedura civile
Precedenti: 662332-01, 674975-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI Opposizione ex art. 617 c.p.c. - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Indicazione dei motivi dell’opposizione - Necessità - Fondamento.
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciatasi nel merito dell'opposizione agli atti esecutivi, il quale non indichi i motivi del ricorso introduttivo della fase sommaria, è inammissibile per difetto del requisito di cui al n. 3 dell'art. 366 c.p.c., volto a consentire al giudice di legittimità di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia e dell'oggetto dell'impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata.
Cass. civ. n. 31334/2025Sez. 3Rv. 677172-03
Riguarda ancheart. 360 Codice di procedura civileart. 617 Codice di procedura civile
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Sentenza di appello - Motivazione per relationem alla decisione di primo grado - Ricorso per cassazione - Onere di specificità ex art. 366, comma 6, c.p.c. - Modalità di assolvimento. · PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE In genere.
In tema di ricorso per cassazione, ove la sentenza d'appello sia motivata per relationem a quella di primo grado, per ritenere assolto l'onere ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. è necessario che la censura identifichi il tenore della motivazione del primo giudice specificamente condivisa dal giudice d'appello, nonché le critiche ad essa mosse con l'atto di gravame, al fine di evidenziare che, con la sua pronuncia, il giudice di secondo grado ha, in realtà, eluso i suoi doveri motivazionali.
Cass. civ. n. 28581/2025Sez. 3Rv. 676848-01
Riguarda ancheart. 132 Codice di procedura civile
Precedenti: 643334-01
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE Deduzione nella comparsa conclusionale - Emergenza della nullità dagli elementi acquisiti al processo - Conseguenze - Ricorso per cassazione - Requisiti di ammissibilità - Fattispecie. · PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE In genere.
Ove la nullità di una clausola contrattuale sia rilevabile d'ufficio, la sua deduzione può avvenire anche nella comparsa conclusionale, sempre che la stessa emerga dai dati già acquisiti al processo; tuttavia, la parte che in sede di legittimità lamenti il mancato rilievo ufficioso della menzionata invalidità deve dedurre - a pena di inammissibilità della censura per difetto di specificità - anche l'emersione, nel corso del giudizio di merito, degli elementi che avrebbero dovuto indurre il giudice a ravvisarla. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che non aveva rilevato la nullità di un patto di manleva stipulato fra il medico e la casa di cura privata, compiutamente eccepita nella comparsa conclusionale ed i cui presupposti di fatto risultavano ritualmente acquisiti al giudizio di merito).
Cass. civ. n. 22102/2025Sez. 3Rv. 675454-01
Riguarda ancheart. 1421 Codice civileart. 1418 Codice civileart. 1346 Codice civile
Precedenti: 666118-01, 670332-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA Successore a titolo particolare nel diritto controverso - Legittimazione attiva all'impugnazione - Spettanza - Prova del titolo successorio - Indicazione di atto pubblico - Sufficienza - Contestazione della controparte - Necessità - Fattispecie.
Il successore a titolo particolare nel diritto controverso è legittimato ad impugnare la sentenza resa nei confronti del proprio dante causa, allegando il titolo che gli consente di sostituire quest'ultimo, poiché a tal fine è sufficiente tale adempimento quando il titolo è di natura pubblica - e, quindi, di contenuto accertabile - ed è rimasto del tutto incontestato o non idoneamente contestato dalla controparte. (Nella specie, la S.C. ha dato rilievo alla circostanza che il ricorrente era stato l'aggiudicatario del bene oggetto di giudizio, nei confronti del quale era stato emesso il conseguente decreto di trasferimento, ritenendo invece irrilevanti - sotto il profilo della legittimazione attiva - le contestazioni di merito svolte dal controricorrente).
Cass. civ. n. 21061/2025Sez. 1Rv. 675428-01
Riguarda ancheart. 111 Codice di procedura civileart. 378 Codice di procedura civile
Precedenti: 657937-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO Inammissibilità attinente alla forma-contenuto dell'atto - Carattere strettamente processuale – Sanatoria con la memoria ex artt. 378 e 380-bis.1 c.p.c. - Ammissibilità – Esclusione.
L'inammissibilità, con la quale é sanzionata la nullità per inidoneità al raggiungimento dello scopo del motivo di ricorso per cassazione che sia carente degli elementi costitutivi necessari, ha carattere strettamente processuale, in quanto attiene alla forma-contenuto dell'atto, e, poiché deve valutarsi al momento della proposizione dell'impugnazione, non può essere sanata successivamente con la memoria ex artt. 378 e 380-bis.1 c.p.c.
Cass. civ. n. 19811/2025Sez. 1Rv. 675237-01
Riguarda ancheart. 360 Codice di procedura civileart. 378 Codice di procedura civileart. 380 Codice di procedura civile
Precedenti: 674975-01
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - DISPONIBILITA' DELLE PROVE Principio di non contestazione - Ambito di applicazione - Limiti - Fattispecie.
Il principio di non contestazione opera in relazione ai fatti e non ai documenti prodotti, determinandosi gli effetti della mancata contestazione con riferimento alle sole allegazioni assertive e non alle prove assunte, la cui valutazione avviene in un momento successivo alla definizione dei fatti controversi ed è rimessa all'apprezzamento del giudice di merito. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso, con il quale il ricorrente aveva lamentato che, in una controversia avente ad oggetto il risarcimento dei danni subiti ai locali destinati ad attività commerciale di vendita di mobili ed arredi, il giudice d'appello non aveva ritenuto provati i fatti posti dal C.T.U. a fondamento dell'elaborato peritale, in ordine ai quali il condominio evocato in giudizio non aveva svolto puntuali e specifiche contestazioni).
Cass. civ. n. 17261/2025Sez. 3Rv. 675124-01
Riguarda ancheart. 115 Codice di procedura civile
Precedenti: 640254-01, 647939-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c. - Principio di consumazione dell'impugnazione - Conseguenze - Istanza di decisione - Contenuto - Integrazione dei motivi o emenda delle carenze del ricorso - Esclusione. · IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE In genere.
In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi previsto dall'art. 380-bis c.p.c., nella formulazione vigente a partire dal 1° gennaio 2023, il principio di consumazione dell'impugnazione comporta che la parte, in sede di istanza di decisione, ha facoltà di svolgere esclusivamente argomentazioni o difese funzionali alla chiarificazione o illustrazione degli argomenti e delle ragioni addotte a sostegno dei motivi già debitamente - e non 107 <!-- pag. 108 --> inammissibilmente - enunciati nel ricorso, e non, invece, di integrare detti motivi o emendare il ricorso da eventuali carenze dei requisiti di forma e contenuto.
Cass. civ. n. 17130/2025Sez. 3Rv. 675728-01
Riguarda ancheart. 380 Codice di procedura civileart. 360 Codice di procedura civile
Precedenti: 672450-01, 674402-01, 657220-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI Modello legale di ricorso per cassazione - Requisito ex art. 366, n. 3, c.p.c. - Requisito ex art. 366, n. 4, c.p.c. - Complementarietà - Fondamento e funzione - Fattispecie.
In tema di requisiti di "forma-contenuto" del ricorso per cassazione, secondo il "modello legale" apprestato dall'art. 366 c.p.c., la cui mancata osservanza è sanzionata con l'inammissibilità del ricorso stesso, esiste un rapporto di complementarità tra il requisito della "esposizione sommaria dei fatti della causa", di cui al n. 3, e quello della "esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione", di cui al n. 4 del citato art. 366 c.p.c., essendo l'esposizione sommaria della vicenda sostanziale e processuale - mediante una sintesi dei fatti che si fondi sulla selezione dei dati rilevanti e sullo scarto di quelli inutili - funzionale a rendere intellegibili, da parte della Corte, i motivi di ricorso di seguito formulati così consentendole di procedere al loro scrutinio munita delle conoscenze necessarie per valutare se essi siano deducibili e pertinenti. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso in cui ci si limitava a riportare integralmente, senza alcuna sintesi, l'atto di appello omettendo non solo l'esposizione sommaria dei fatti, ma perfino di rappresentare in modo dettagliato la decisione impugnata).
Cass. civ. n. 16618/2025Sez. 2Rv. 674975-01
Riguarda ancheart. 360 Codice di procedura civile
Precedenti: 653337-01, 664046-01, 648165-01, 669797-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - DOMANDA - IN GENERE Improcedibilità del ricorso per cassazione per mancato deposito della copia notificata del provvedimento impugnato - Ricorso per revocazione - Onere del ricorrente ex art. 366, n. 4) e n. 6), c.p.c. - Contenuto. · IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO In genere.
In tema di revocazione avverso la decisione della Corte di cassazione che abbia dichiarato l'improcedibilità del ricorso originario per mancato deposito della copia notificata del provvedimento impugnato (completa, cioè, del provvedimento munito dei suoi dati identificativi 242 <!-- pag. 243 --> e della relata di notifica), il ricorrente è tenuto a precisare ex art. 366, n. 4) e n. 6), c.p.c., di aver fornito, nel ricorso originario, puntuale indicazione circa la collocazione dei documenti rilevanti all'interno del fascicolo.
Cass. civ. n. 14709/2025Sez. 3Rv. 674989-01
Riguarda ancheart. 369 Codice di procedura civileart. 391 Codice di procedura civile
Precedenti: 644473-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Processo civile telematico - Giudizio di legittimità - Risultanze degli applicativi - Fede privilegiata - Esclusione - Limiti - Conseguenze - Produzione dei documenti unitamente al ricorso originario - Dimostrazione a cura del ricorrente - Certificazione della Cancelleria - Necessità.
In tema di processo civile telematico, nel giudizio di revocazione di una decisione di legittimità, in difetto di espressa disposizione normativa, non può essere attribuita fede privilegiata alle risultanze degli applicativi attualmente in dotazione all'ufficio, ove esse non siano state certificate dalla cancelleria ad impulso di chi ne abbia interesse, cosicché il ricorrente è tenuto a provare, tramite apposita certificazione di cancelleria, che i documenti rilevanti erano stati ritualmente prodotti col ricorso originario e risultavano nella disponibilità della Corte al momento della decisione.
Cass. civ. n. 14709/2025Sez. 3Rv. 674989-02
Riguarda ancheart. 369 Codice di procedura civile
Precedenti: 671148-02
COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO Deduzione di violazione del giudicato - Contenuto del ricorso - Osservanza del principio di autosufficienza - Necessità. · IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE In genere.
Il ricorso per cassazione, con il quale si deduce la violazione dell'art. 2909 c.c., deve contenere, a pena di inammissibilità, per il principio dell'autosufficienza ex art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c., la specifica indicazione della parte del provvedimento giurisdizionale passato in giudicato, contenente il precetto sostanziale di cui si denuncia l'errata interpretazione.
Cass. civ. n. 13662/2025Sez. 1Rv. 674891-01
Riguarda ancheart. 2909 Codice civileart. 324 Codice di procedura civile
Precedenti: 644674-01, 673537-01, 658895-01, 664034-02
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - DECISIONE - SENTENZA DI REVOCAZIONE - IMPUGNAZIONI Sentenza di appello - Sentenza sull'istanza di revocazione - Distinti ricorsi per cassazione - Riunione - Necessità - Esclusione - Trattazione alla medesima udienza con priorità alla sentenza di merito - Sussistenza - Ragioni.
Qualora pendano contemporaneamente, proposti dalla stessa parte, sia ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, impugnata anche per revocazione, sia ricorso avverso la sentenza che ha deciso, rigettandola, sulla revocazione, è sufficiente trattare i ricorsi nella stessa udienza o camera di consiglio. (Nella specie, la Corte ha dato priorità all'esame del ricorso avverso la sentenza di appello, sul rilievo che il suo accoglimento era suscettibile di riconoscere la giurisdizione italiana anche sulla domanda concernente l'entità del contributo, da parte del genitore, del mantenimento della figlia minore, giurisdizione invece esclusa dalla sentenza di appello, e di incidere, così, sulla sentenza resa in sede di impugnazione per revocazione, il cui ricorso sarebbe divenuto privo di oggetto).
Cass. civ. n. 9774/2025Sez. 1Rv. 674442-01
Riguarda ancheart. 360 Codice di procedura civileart. 395 Codice civileart. 397 Codice di procedura civile
Precedenti: 671721-01, 665129-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - IN GENERE Motivo di impugnazione - Contenuto - Critica della decisione impugnata - Considerazione delle motivazioni poste a fondamento della decisione - Necessità - Mancanza - Conseguenze - Fattispecie.
Il motivo d'impugnazione è costituito dall'enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazione delle quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo; tale nullità si risolve in un "non motivo" del ricorso per cassazione ed è conseguentemente sanzionata con l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 366, n. 4, c.p.c.. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso con cui il ricorrente, nell'invocare l'ammissibilità dell'opposizione avverso una cartella esattoriale, fondata su ingiunzione di pagamento ex r.d. n. 639 del 1910, perché proponibile senza limiti di tempo, quando volta a contestare il difetto del titolo esecutivo, non si era confrontato con la ratio decidendi della sentenza impugnata nella quale l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione era stata pronunciata in forza del principio per cui il debitore opponente non può far valere vizi antecedenti alla formazione del titolo).
Cass. civ. n. 9059/2025Sez. 3Rv. 674606-01
Riguarda ancheart. 156 Codice di procedura civileart. 342 Codice di procedura civile
Precedenti: 669796-01, 625631-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Giudicato - Interpretazione da parte del giudice di legittimità - Trascrizione sentenza - Necessità - Omissione - Inammissibilità - Fattispecie.
In tema di ricorso per cassazione, pur costituendo il giudicato la regola del caso concreto e conseguentemente una questione di diritto da accertare direttamente, la sua interpretazione, da parte del giudice di legittimità, è possibile solo se la sentenza da esaminare venga messa a disposizione mediante trascrizione nel corpo del ricorso, derivandone in mancanza l'inammissibilità del motivo, con cui si denuncia la violazione dell'art. 2909 c.c., restando precluse ogni tipo di attività nomofilattica. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso nel quale la sentenza di primo grado - dalla quale desumere la violazione del giudicato interno in ordine alla sussistenza dell'interesse ad agire e la conseguente inapplicabilità nei 84 <!-- pag. 85 --> giudizi pendenti dell'art. 12, comma 4-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto con l'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, convertito dalla l. n. 215 del 2021 - era stata riportata solo nel frontespizio).
Cass. civ. n. 1041/2025Sez. 3Rv. 673537-01
Riguarda ancheart. 360 Codice di procedura civileart. 2909 Codice civileart. 12 Riscossione imposte sul redditoart. 3 d.l. 146/2021
Precedenti: 632127-01, 666744-01
USI CIVICI. - Art. 9 l. n. 1766 del 1927 - Provvedimento di legittimazione dell’occupazione di un terreno gravato da usi civici - Rivalutazione del canone enfiteutico e del capitale di affrancazione - Potere di determinazione - Giurisdizione.
La Sezione Seconda civile, osservando che – come statuito da Cass., Sez. U, Sentenza n. 1599 del 19/01/2022, Rv. 663733-01 – «L’art. 374 c.p.c. va interpretato nel senso che, tranne nei casi di impugnazione delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, i ricorsi che pongono questioni di giurisdizione possono essere trattati dalle sezioni semplici allorché sulla regola finale di riparto della giurisdizione "si sono già pronunciate le sezioni unite", ovvero sussistono ragioni di inammissibilità inerenti alla modalità di formulazione del motivo (ad esempio, per inosservanza dei requisiti di cui all’art. 366 c.p.c., difetto di specificità, di interesse etc.) ed all’esistenza di un giudicato sulla giurisdizione (esterno o interno, esplicito o implicito), costituendo questione di giurisdizione anche la verifica in ordine alla formazione del giudicato», rilevato che sulla specifica questione di giurisdizione in esame si rinvengono i diversi indirizzi ermeneutici di Cass, Sez. U, Sentenza n. 617 del 15/01/2021, Rv. 660143-01 (che ha affermato la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in una fattispecie concernente una domanda finalizzata a contestare non solo l’importo del livello – e, quindi, del capitale di affrancazione di un terreno – determinato dal Comune, ma anche la legittimità della riapertura unilaterale, in sede di autotutela, della procedura di determinazione del capitale di affrancazione già chiusa in precedenza), e di Cass, Sez. U, Sentenza n. 9286 del 9/11/1994, Rv. 488450-01, e Cass, Sez. U, Sentenza n. 8673 dell’8/8/1995, Rv. 493595-01 (che hanno affermato appartenere alla giurisdizione ordinaria la controversia in cui i privati concessionari della legittimazione all’occupazione di terre di uso civico contestano la pretesa del Comune al pagamento dei canoni enfiteutici da loro dovuti per la conseguita legittimazione, nonché la determinazione dei canoni medesimi), ha rimesso gli atti alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, per «stabilire a chi spetti determinare la rivalutazione del canone enfiteutico e del capitale di affrancazione di un terreno oggetto di un provvedimento di legittimazione alla occupazione ai sensi dell’art. 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, anche alla luce della sentenza della Corte Cost. n. 39 del 2007 e a quale giurisdizione spetti la conseguente controversia».
Cass. civ. n. 1001/2025Sez. 2documento ufficiale Riguarda ancheart. 374 Codice di procedura civile
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Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).