Procedimento civile - Corte di cassazione - Sentenza di cassazione con rinvio - Obbligo del giudice del rinvio di uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte, e di decidere la causa nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto - Asserito contenuto di automatismo della norma censurata - Censura che si risolve nella rivendicazione di un sindacato del giudice del rinvio su (presunti) errores in iudicando e in procedendo della Corte di cassazione - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., impugnato, in riferimento agli artt. 23, 24 e 53 Cost., poiché, in guisa di «automatismo», stabilisce che la Corte di cassazione, quando accoglie il ricorso, cassa la sentenza rinviando la causa ad altro giudice (il quale deve uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte), ovvero decide la causa nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto. In primo luogo, si palesano insussistenti i denunciati profili di contrasto dell'art. 384 cod. proc. civ. con gli artt. 23 e 53 Cost., in quanto il dubbio di costituzionalità, che fa leva sulla paventata lesione, per ingiustificata imposizione, dei diritti dei contribuenti, non è direttamente riferito in astratto alla previsione della disposizione censurata, bensì è ipotizzato come solo indirettamente conseguente, sul piano fattuale, alla esegesi, eventualmente errata, che, nel caso specifico, la Corte di cassazione abbia in concreto dato alla disposizione tributaria che la Commissione rimettente è chiamata, in sede di rinvio, ad applicare. Del pari, risulta priva di consistenza la asserita lesione dell'art. 24 Cost., sotto ognuno dei dedotti profili di censura. Difatti, questa Corte, già in precedenti occasioni (sentenze nn. 50/1970, 21/1982, 294/1995, 224/1996; ordinanze nn. 11/1999 e 501/2000), ha messo in evidenza come censure analoghe a quelle proposte dall'attuale rimettente si risolvano, in pratica, «nella rivendicazione di un sindacato del giudice del rinvio su (presunti) errores in iudicando e in procedendo della Corte di cassazione: sindacato da ritenere peraltro incompatibile con il sistema delle impugnazioni, anche nel suo "volto costituzionale"». L'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., nell'ambito del giudizio civile, risponde all'esigenza, propria del principio di definitività delle sentenze di cassazione, di far sì che il processo pervenga ad una soluzione finale e che questa assuma «valore definitivo, così da impedire la perpetuazione dei giudizi». Una siffatta esigenza di definitività e certezza rappresenta un valore costituzionalmente protetto, «in quanto ricollegabile sia al diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.), la cui effettività risulterebbe gravemente compromessa se fosse sempre possibile discutere sulla legittimità delle pronunce di cassazione (sentenza n. 224 del 1996), sia al principio della ragionevole durata del processo, ora assunto a rango di precetto costituzionale alla luce del secondo comma dell'art. 111 della Costituzione, come modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2». L'impianto, già saldo, dei richiamati principi è altresì corroborato dal rilievo che assume, nell'ambito del sistema processuale e secondo una direttrice che è alimentata dal valore della certezza del diritto, la funzione nomofilattica assegnata dall'ordinamento alla Cassazione - di recente ulteriormente valorizzata dal legislatore a seguito delle riforme processuali del 2006 e del 2009 - della quale è sicuramente partecipe il vincolo del "principio di diritto", le cui fondamenta poggiano anche sul principio costituzionale di eguaglianza (art. 3 Cost.), in forza del quale casi analoghi devono essere giudicati, per quanto possibile, in modo analogo.
CORTE DI CASSAZIONE - VIOLAZIONE DEL CONTRADDITTORIO INCORSA NEL GIUDIZIO DAVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE (NELLA SPECIE: DIFETTO DI AVVISO DELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE) - PREVISIONE, ANCHE IN TALE IPOTESI, DELL'EFFICACIA VINCOLANTE PER IL GIUDICE DI RINVIO DEL PRINCIPIO DI DIRITTO ENUNCIATO DAL GIUDICE DI LEGITTIMITA' - CONSEGUENTE IMPOSSIBILITA' DI EMETTERE PRONUNCIA DI IMPROCEDIBILITA' O INAMMISSIBILITA' DELLA DECISIONE NEL MERITO - PRETESA IRRAGIONEVOLEZZA - PRETESA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA LE PARTI, CON INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI INDIPENDENZA DEI GIUDICI - INFONDATEZZA.
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, 24 e 101, comma secondo, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 384 cod. proc. civ. (nella parte in cui prevede la soggezione del giudice di rinvio al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione anche nell'ipotesi in cui una delle parti non abbia potuto, senza sua colpa e contro la sua volonta', esercitare in alcun modo il proprio diritto di difesa nella fase di legittimita'), in quanto - posto che il principio della definitivita' delle sentenze della Corte di cassazione, il quale preclude, salvo i rimedi straordinari, l'ulteriore riesame di ogni questione di rito o di merito, e' espressivo dell'esigenza di certezza circa i rapporti giuridici controversi, costituzionalmente protetta in quanto direttamente collegabile alla effettivita' del diritto alla tutela giurisdizionale - da tale inoppugnabilita' consegue anche che il vincolo derivante al giudice di rinvio dall'affermazione del principio di diritto contenuto nella sentenza di cassazione non puo' essere rimosso, in assenza della formale caducazione della sentenza medesima, a seguito di un inammissibile controllo da parte dello stesso giudice di rinvio, sulla sussistenza o meno di vizi 'in procedendo' nella fase del giudizio di legittimita'; ed in quanto, comunque, il vizio costituito da assoluta violazione del principio del contraddittorio nel corso di tale giudizio - ove non rimediabile attraverso lo strumento della revocazione ex art. 391-bis cod. proc. civ. - potrebbe essere rimosso soltanto attraverso la previsione di idoneo mezzo straordinario di impugnazione che rientra nelle attribuzioni discrezionali del legislatore. - S. nn. 51/1970, 136/1972, 21/1982, 17/1986, 36/1991, 247/1995, 294/1995; O. n. 222/1995. red.: S. Di Palma
Riguarda ancheart. 391-bis Codice di procedura civile