Art. 412-bis c.p.c.Procedibilita' della domanda

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[1]L'espletamento del tentativo di conciliazione costituisce condizione di procedibilita' della domanda.

[2]L'improcedibilita' deve essere eccepita dal convenuto nella memoria difensiva di cui all'articolo 416 e puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice non oltre l'udienza di cui all'articolo 420.

[3]Il giudice, ove rilevi la improcedibilita' della domanda, sospende il giudizio e fissa alle parti il termine perentorio di sessanta giorni per proporre la richiesta del tentativo di conciliazione.

[4]Trascorso il termine di cui al primo comma dell'articolo 410-bis, il processo puo' essere riassunto entro i successivi centottanta giorni.

[5]Il mancato espletamento del tentativo di conciliazione non preclude la concessione dei provvedimenti speciali d'urgenza e di quelli cautelari previsti nel capo III del titolo I del libro IV.

Testo vigente dal 23 aprile 1998 al 22 novembre 1998 · versione 90 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art412bis · fonte su Normattiva