Art. 412-bis c.p.c.Procedibilita' della domanda

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[1]L'espletamento del tentativo di conciliazione costituisce condizione di procedibilita' della domanda.

[2]L'improcedibilita' deve essere eccepita dal convenuto nella memoria difensiva di cui all'articolo 416 e puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice non oltre l'udienza di cui all'articolo 420.

[3]((Il giudice ove rilevi che non e' stato promosso il tentativo di conciliazione ovvero che la domanda giudiziale e' stata presentata prima dei sessanta giorni dalla promozione del tentativo stesso, sospende il giudizio e fissa alle parti il termine perentorio di sessanta giorni per promuovere il tentativo di conciliazione)).

[4]Trascorso il termine di cui al primo comma dell'articolo 410-bis, il processo puo' essere riassunto entro ((il termine perentorio di)) centottanta giorni.

[5]((Ove il processo non sia stato tempestivamente riassunto, il giudice dichiara d'ufficio l'estinzione del processo con decreto cui si applica la disposizione di cui all'articolo 308)).

[6]Il mancato espletamento del tentativo di conciliazione non preclude la concessione dei provvedimenti speciali d'urgenza e di quelli cautelari previsti nel capo III del titolo I del libro IV.

Testo vigente dal 22 novembre 1998 al 24 novembre 2010 · versione 94 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art412bis · fonte su Normattiva