Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Procedimento civile - Controversie in materia di lavoro - Ricorso introduttivo e decreto di fissazione dell'udienza - Invito al convenuto a costituirsi nel termine di dieci giorni prima dell'udienza - Omessa previsione - Denunciata disparità di trattamento rispetto al rito civile ordinario e lesione del diritto di difesa - Mancata descrizione della fattispecie di causa e carattere astratto delle censure - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per omessa descrizione della fattispecie di causa e il carattere astratto delle censure, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Napoli in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - degli artt. 414, 415 e 416 cod. proc. civ., nella parte in cui nelle controversie individuali di lavoro non prevedono, a differenza di quanto sancito per il rito ordinario dall'art. 163 cod. proc. civ., l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di dieci giorni prima dell'udienza, con l'avvertimento che la costituzione oltre tale termine implica le decadenze di cui all'art. 416 cod. proc. civ. L'ordinanza di rimessione non contiene alcuna descrizione dei fatti di causa e non indica neppure l'oggetto concreto della decadenza, così impedendo di verificare l'effettiva esistenza di un rapporto di strumentalità tra la risoluzione delle questioni e la decisione del giudizio a quo. ( Precedenti citati: ordinanze n. 191 del 2018, n. 85 del 2018 e n. 64 del 2018 ).
sentenza 92/2019massima n. 42207 Riguarda ancheart. 415 Codice di procedura civileart. 416 Codice di procedura civile
Thema decidendum - Affermata inammissibilità, per omessa descrizione della fattispecie di causa e il carattere astratto delle censure, della questione incidentale - Assorbimento di ulteriori eccezioni.
Accolta l'eccezione di inammissibilità, per omessa descrizione della fattispecie di causa e il carattere astratto delle censure, delle questioni incidentali aventi ad oggetto gli artt. 414, 415 e 416 cod. proc. civ., restano assorbite le ulteriori eccezioni di inammissibilità prospettate.
sentenza 92/2019massima n. 42208 Riguarda ancheart. 415 Codice di procedura civileart. 416 Codice di procedura civile
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE - CONTROVERSIE - PAGAMENTO DI UNA SOMMA DI DENARO A TITOLO DI INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - GIUDIZIO RELATIVO - <<AVVERTIMENTO AL CONVENUTO A COSTITUIRSI ALMENO DIECI GIORNI PRIMA DELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE>> - MANCATA PREVISIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E CONSEGUENTE LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE VOLUTAMENTE ANCIPITE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Manifesta inammissibilita' della questione in quanto - posto che il giudice rimettente prospetta quesiti plurimi, ponendo tra gli stessi un legame irrisolto di alternativita', senza un collegamento di subordinazione logica che consentirebbe la delibazione della questione subordinata in caso di rigetto di quella che la precede - la stessa risulta volutamente ancipite. - Cfr., 'ex plurimis', O. nn. 325/1994 e 73/1995. - V., inoltre, S. n. 188/1995. red.: G. Leo
Riguarda ancheart. 415 Codice di procedura civileart. 416 Codice di procedura civileart. 163-e r.d. 1443/1940art. 164 Codice di procedura civile
PRESCRIZIONE E DECADENZA - PRESCRIZIONE DEL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI DI MALATTIA PREVISTE DALLA LEGGE N. 138/1943 - RITO DEL LAVORO - EFFETTO INTERRUTTIVO DELLA PRESCRIZIONE CONSEGUENTE ALLA NOTIFICA DEL RICORSO E PEDISSEQUO DECRETO DEL GIUDICE DEL LAVORO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - TRATTAMENTO ASSERITAMENTE DETERIORE RISPETTO AL RITO ORDINARIO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 11 GENNAIO 1943 N. 138, ART. 6, U.C. C.P.C. ARTT. 414 E 415. - COST., ARTT. 3 E 38.
PRESCRIZIONE E DECADENZA La incongruita' del termine di prescrizione, come gia' affermato dalla Corte, e' rilevante solo quando questo sia di durata tale da non rendere effettiva la possibilita' di esercizio del diritto cui si riferisce. Nella fattispecie, le modalita' e i tempi della procedura speciale hanno una modesta incidenza sul termine prescrizionale dell'azione per conseguire le prestazioni assicurative previste dalla norma impugnata. Infatti, mentre nel rito ordinario l'interruzione della prescrizione consegue alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio, in quello del lavoro - che si applica alla fattispecie in esame - essa deriva dalla notifica del decreto del giudice di fissazione dell'udienza di discussione, decreto che, peraltro, deve essere emesso entro cinque giorni dal deposito del ricorso. Va, comunque, rilevato che l'ordinamento prevede altri mezzi, oltre quello qui considerato, per l'interruzione della prescrizione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, u.c., della legge 11 gennaio 1943, n. 138, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.). - S.n. 110/1982.
Riguarda ancheart. 6 legge 138/1943art. 415 Codice di procedura civile
LAVORO - CONTROVERSIE INDIVIDUALI - INTERVENTO VOLONTARIO - POTERE-DOVERE DEL GIUDICE DI FISSARE UNA NUOVA UDIENZA - INSUSSISTENZA - PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO - LESIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
La diversita` di disciplina nel rito del lavoro dell'intervento volontario ex art. 419 c.p.c. e dell'intervento ex artt. 102, 106 e 107 c.p.c. richiamato dall'art. 420 c.p.c. non appare giustificata sussistendo identica esigenza di garantire il diritto di difesa delle parti originarie sia nei confronti dell'interveniente volontario che di quello coatto, che del litisconsorte necessario pretermesso. E' pertanto, costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 24 Cost. - l'art. 419 c.p.c. nella parte in cui, ove un terzo spieghi intervento volontario, non attribuisce al giudice il potere-dovere di fissare, con il rispetto del termine di cui all'art. 415 comma 5 (elevabile a quaranta giorni allorquando la notificazione ad alcuna delle parti originarie contumaci debba effettuarsi all'estero), una nuova udienza, non meno di dieci giorni prima della quale potranno le parti originarie depositare memoria; e di disporre che, entro cinque giorni, siano notificati alle parti originarie il provvedimento di fissazione e la memoria dell'interveniente, e che sia notificato a quest'ultimo il provvedimento di fissazione della nuova udienza.
Riguarda ancheart. 107 Codice di procedura civileart. 419 Codice di procedura civileart. 420 Codice di procedura civileart. 416 Codice di procedura civileart. 415 Codice di procedura civileart. 267 Codice di procedura civilee altri 1
LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN MATERIA DI) - RICORSO E RELATIVO DEPOSITO IN CANCELLERIA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata non fondata. - S. n. 13/1977.
sentenza 40/1978massima n. 16172 Riguarda ancheart. 416 Codice di procedura civile
PROCESSO CIVILE - PROCESSO DEL LAVORO - COD. PROC. CIV., ARTT. 414 E 416 (MODIFICATI DALL'ART. 1 DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1973, N. 533) - ATTIVITA' DEFENSIONALI DELLE PARTI - PRECLUSIONI - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO FRA CONVENUTO E ATTORE - INSUSSISTENZA - INTERPRETAZIONE CORRETTIVA DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
E' da escludere che gli artt. 414 e 416 cod. proc. civ., come modificati dall'art. 1 della legge n. 533 del 1973, nel disciplinare, secondo i principi di concentrazione, immediatezza e semplificazione della procedura a cui si ispira il nuovo rito del lavoro, l'attivita' defensionale delle parti, e relativi poteri e preclusioni, abbiano operato fra di esse discriminazioni che ne incrinino la posizione di parita'. In particolare, e' da escludere che la non tempestiva indicazione, nel ricorso dell'attore come nella memoria di costituzione del convenuto, delle domande, eccezioni, mezzi di prova, documenti ecc., solo per il secondo, e non anche per il primo, sia colpita da decadenza. La lettura sistematica del dato normativo, anche alla luce dei lavori parlamentari, conferma infatti che tale sanzione, benche' espressamente sancita (nell'art. 416) solo per il convenuto, deve ritenersi prevista, sia pure in modo implicito, in base al disposto dell'art. 414, n. 5, e dell'art. 420, anche per l'attore, e va percio' respinta, perche' fondata su una errata interpretazione delle norme impugnate, la censura di illegittimita' costituzionale avanzata in proposito, nei confronti degli indicati articoli del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Riguarda ancheart. 1 legge 533/1973art. 416 Codice di procedura civile
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - COD. PROC. CIV., ARTT. 414, SECONDO E TERZO COMMA, 418, PRIMO COMMA, 420, PRIMO E QUINTO COMMA, 423, SECONDO COMMA, E 431, PRIMO E ULTIMO COMMA (MODIFICATI DALL'ART. 1 DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1973, N. 533, SUL NUOVO RITO DEL LAVORO) - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - OMESSA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Vanno restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale degli artt. 414, secondo e terzo comma, 418, primo comma, 420, primo e quinto comma, 423, secondo comma, 431, primo e ultimo comma, cod. proc. civ. (modificati dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533, sul nuovo rito del lavoro) - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - non avendo il giudice a quo motivato in ordine alla rilevanza della dedotta questione.
Riguarda ancheart. 420 Codice di procedura civileart. 431 Codice di procedura civileart. 423 Codice di procedura civileart. 418 Codice di procedura civileart. 1 legge 533/1973