Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Procedimento civile - Controversie in materia di lavoro - Ricorso introduttivo e decreto di fissazione dell'udienza - Invito al convenuto a costituirsi nel termine di dieci giorni prima dell'udienza - Omessa previsione - Denunciata disparità di trattamento rispetto al rito civile ordinario e lesione del diritto di difesa - Mancata descrizione della fattispecie di causa e carattere astratto delle censure - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per omessa descrizione della fattispecie di causa e il carattere astratto delle censure, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Napoli in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - degli artt. 414, 415 e 416 cod. proc. civ., nella parte in cui nelle controversie individuali di lavoro non prevedono, a differenza di quanto sancito per il rito ordinario dall'art. 163 cod. proc. civ., l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di dieci giorni prima dell'udienza, con l'avvertimento che la costituzione oltre tale termine implica le decadenze di cui all'art. 416 cod. proc. civ. L'ordinanza di rimessione non contiene alcuna descrizione dei fatti di causa e non indica neppure l'oggetto concreto della decadenza, così impedendo di verificare l'effettiva esistenza di un rapporto di strumentalità tra la risoluzione delle questioni e la decisione del giudizio a quo. ( Precedenti citati: ordinanze n. 191 del 2018, n. 85 del 2018 e n. 64 del 2018 ).
sentenza 92/2019massima n. 42207 Riguarda ancheart. 414 Codice di procedura civileart. 416 Codice di procedura civile
Thema decidendum - Affermata inammissibilità, per omessa descrizione della fattispecie di causa e il carattere astratto delle censure, della questione incidentale - Assorbimento di ulteriori eccezioni.
Accolta l'eccezione di inammissibilità, per omessa descrizione della fattispecie di causa e il carattere astratto delle censure, delle questioni incidentali aventi ad oggetto gli artt. 414, 415 e 416 cod. proc. civ., restano assorbite le ulteriori eccezioni di inammissibilità prospettate.
sentenza 92/2019massima n. 42208 Riguarda ancheart. 414 Codice di procedura civileart. 416 Codice di procedura civile
Procedimento civile - Processo del lavoro - Decreto ingiuntivo avente ad oggetto contributi previdenziali - Ricorso in opposizione - Proposizione mediante deposito in cancelleria e non anche a mezzo del servizio postale - Lamentata disparità di trattamento rispetto al ricorso in opposizione all'ordinanza-ingiunzione con incidenza sul diritto di difesa - Non assimilabilità delle procedure poste a raffronto - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 415 e 645 del codice di procedura civile, censurati, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non consentono l'utilizzo del servizio postale per la proposizione del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, emesso su richiesta di un ente previdenziale per crediti aventi ad oggetto contributi omessi e relative sanzioni. La diversità di regime rispetto all'ipotesi in cui l'ente impositore si sia avvalso, in relazione a crediti di uguale natura, della facoltà di emettere l'ordinanza-ingiunzione ex art. 35 della legge 689/1981 - opponibile con ricorso inviato anche a mezzo del servizio postale, a seguito della declaratoria di parziale incostituzionalità dell'art. 22 della stessa legge 689/1981 - non appare irragionevole, atteso che la procedura di opposizione a decreto ingiuntivo nel rito del lavoro non rientra nel medesimo quadro di semplificata struttura processuale che caratterizza la procedura di opposizione all'ordinanza-ingiunzione, nella quale - a differenza che nella prima - l'opponente è facoltizzato a stare in giudizio personalmente (combinato disposto degli artt. 35, comma 4, e 23, comma 4, della legge 689/1981), onde deve escludersi che le due procedure siano assimilabili, se non quanto alle violazioni che vi danno rispettivamente luogo. Inoltre, l'introduzione della possibilità dell'utilizzo del servizio postale nel processo del lavoro, caratterizzato da una struttura processuale piuttosto complessa, sarebbe destinata, da un lato, a ripercuotersi negativamente sul funzionamento del sistema processualistico dello stesso rito del lavoro nel suo complesso e, dall'altro, determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento, costituzionalmente rilevante, fra controversie soggette a tale rito, nella insussistenza di condizioni particolari che la giustifichino. - In relazione all'esigenza di carattere costituzionale, che le norme che determinano cause di inammissibilità degli atti introduttivi dei giudizi non frappongano ostacoli all'esercizio del diritto di difesa non giustificati dal preminente interesse pubblico ad uno svolgimento del processo adeguato alla funzione ad esso assegnata, v., citata, sentenza n. 98/2004.
sentenza 34/2007massima n. 31010 Riguarda ancheart. 645 Codice di procedura civile
Procedimento civile - Opposizione a decreto ingiuntivo - Termine per la costituzione in giudizio dell'opponente - Necessità di depositare l'atto in cancelleria entro la mattina del quarantesimo giorno dalla notifica del decreto - Conseguente impossibilità di notificare l'opposizione anche nel pomeriggio del medesimo giorno - Denunciata violazione del diritto di difesa e disparità di trattamento rispetto agli opponenti a decreto ingiuntivo per causa di lavoro - Erronea ricostruzione normativa da parte del rimettente - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 147, 415, 447- bis e 641 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, sull'assunto che tali norme prevedrebbero che, nel rito del lavoro, l'opposizione al decreto ingiuntivo debba essere depositata in cancelleria nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione, e, quindi, anteriormente alla scadenza del termine entro il quale sarebbe possibile procedere alla notificazione dell'atto al creditore opposto, così impedendo all'opponente di usufruire per intero dell'ultimo giorno utile, in quanto la denunciata illegittimità costituzionale è frutto della erronea ricostruzione normativa operata dal giudice rimettente, il quale ha omesso di considerare che, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo soggetti al rito del lavoro, l'opponente è tenuto esclusivamente a depositare il ricorso in opposizione entro il termine di decadenza di quaranta giorni decorrente dalla notificazione dell'atto opposto, e non anche a provvedere entro il medesimo termine alla notificazione dell'opposizione.
Riguarda ancheart. 147 Codice di procedura civileart. 447-bis Codice di procedura civileart. 641 Codice di procedura civile
LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN MATERIA DI) - PROCEDIMENTO - RICORSO INTRODUTTIVO E DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE - CONTENUTO - AVVERTIMENTO AL CONVENUTO DI COSTITUIRSI ALMENO 10 GIORNI PRIMA DELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE, ONDE EVITARE LE DECADENZE DI CUI ALL'ART. 416, COD. PROC. CIV. - MANCATA PREVISIONE - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL CONVENUTO IN ORDINARIO PROCESSO CIVILE - LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - RICHIAMO ALLE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 61 DEL 1980, N. 347 DEL 1987 E N. 154 DEL 1997 - INCOMPARABILITA' DEL RITO ORDINARIO E DI QUELLO DEL LAVORO (APPLICABILE ANCHE ALLE CONTROVERSIE AGRARIE, QUALE QUELLA DI SPECIE) - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 415 e 416 cod. proc. civ., nella parte in cui non prevedono (diversamente da quanto stabilito per l'ordinario giudizio di cognizione) l'invito al convenuto a costituirsi nei termini di legge con l'espresso avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini importa la decadenza dalle eventuali domande riconvenzionali e dalle chiamate di terzo in causa, in quanto le caratteristiche strutturali e procedimentali che distinguono il rito ordinario e quello speciale del lavoro (applicabile, quest'ultimo, alle controversie agrarie, quale quella di specie) sono tali da non consentire l'istituzione di raffronti nei quali sia ragionevole assumere il primo a modello di perfezione cui l'altro, pena l'incostituzionalita', sia tenuto ad adeguarsi e viceversa. - S. n. 65/1980, O. n. 104/1988.
Riguarda ancheart. 416 Codice di procedura civile
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE - CONTROVERSIE - PAGAMENTO DI UNA SOMMA DI DENARO A TITOLO DI INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - GIUDIZIO RELATIVO - <<AVVERTIMENTO AL CONVENUTO A COSTITUIRSI ALMENO DIECI GIORNI PRIMA DELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE>> - MANCATA PREVISIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E CONSEGUENTE LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE VOLUTAMENTE ANCIPITE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Manifesta inammissibilita' della questione in quanto - posto che il giudice rimettente prospetta quesiti plurimi, ponendo tra gli stessi un legame irrisolto di alternativita', senza un collegamento di subordinazione logica che consentirebbe la delibazione della questione subordinata in caso di rigetto di quella che la precede - la stessa risulta volutamente ancipite. - Cfr., 'ex plurimis', O. nn. 325/1994 e 73/1995. - V., inoltre, S. n. 188/1995. red.: G. Leo
Riguarda ancheart. 416 Codice di procedura civileart. 414 Codice di procedura civileart. 163-e r.d. 1443/1940art. 164 Codice di procedura civile
PROCEDIMENTO CIVILE - OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO - OPPOSIZIONE SECONDO IL RITO DEL LAVORO - PRESUNTA LIMITAZIONE DELLA TUTELA DELL'OPPONENTE RISPETTO AL CASO DI OPPOSIZIONE NELLE FORME ORDINARIE - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - C.P.C., ARTT. 415, COMMA TERZO, QUARTO E QUINTO; 645, COMMA SECONDO; 649. - COST., ARTT. 3 E 24.
PROCEDIMENTO CIVILE - OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO La diversita' di trattamento fra l'opposizione a decreto ingiuntivo nelle forme del rito ordinario e quella nelle forme del rito del lavoro, mentre trova ragionevole giustificazione e fondamento nelle peculiarita' del rito speciale, finalizzate all'accelerazione del procedimento e alla concentrazione della trattazione nonche' all'immediatezza della pronuncia, non esclude che, ricorrendo il secondo caso, possa, anteriormente all'udienza di cui all'art. 420 c.p.c., farsi applicazione analogica del disposto dell'art. 351 c.p.c., al fine di una delibazione anticipata, rispetto all'udienza stessa, delle questioni concernenti la provvisoria esecuzione del decreto opposto, adottandosi le relative decisioni nella forma, in tale ultima norma prevista, dell'ordinanza e, quindi, previa istituzione del contraddittorio fra le parti. (Nella specie, alla stregua di tali principi, la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 415, terzo, quarto e quinto comma, 645, comma secondo, e 649 c.p.c., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui, secondo il giudice remittente, comporterebbero limitazioni di tutela per chi propone opposizione a decreto ingiuntivo nelle forme del rito del lavoro, rispetto a chi si oppone nelle forme ordinarie).
Riguarda ancheart. 645 Codice di procedura civileart. 649 Codice di procedura civile
PRESCRIZIONE E DECADENZA - PRESCRIZIONE DEL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI DI MALATTIA PREVISTE DALLA LEGGE N. 138/1943 - RITO DEL LAVORO - EFFETTO INTERRUTTIVO DELLA PRESCRIZIONE CONSEGUENTE ALLA NOTIFICA DEL RICORSO E PEDISSEQUO DECRETO DEL GIUDICE DEL LAVORO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - TRATTAMENTO ASSERITAMENTE DETERIORE RISPETTO AL RITO ORDINARIO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 11 GENNAIO 1943 N. 138, ART. 6, U.C. C.P.C. ARTT. 414 E 415. - COST., ARTT. 3 E 38.
PRESCRIZIONE E DECADENZA La incongruita' del termine di prescrizione, come gia' affermato dalla Corte, e' rilevante solo quando questo sia di durata tale da non rendere effettiva la possibilita' di esercizio del diritto cui si riferisce. Nella fattispecie, le modalita' e i tempi della procedura speciale hanno una modesta incidenza sul termine prescrizionale dell'azione per conseguire le prestazioni assicurative previste dalla norma impugnata. Infatti, mentre nel rito ordinario l'interruzione della prescrizione consegue alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio, in quello del lavoro - che si applica alla fattispecie in esame - essa deriva dalla notifica del decreto del giudice di fissazione dell'udienza di discussione, decreto che, peraltro, deve essere emesso entro cinque giorni dal deposito del ricorso. Va, comunque, rilevato che l'ordinamento prevede altri mezzi, oltre quello qui considerato, per l'interruzione della prescrizione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, u.c., della legge 11 gennaio 1943, n. 138, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.). - S.n. 110/1982.
Riguarda ancheart. 414 Codice di procedura civileart. 6 legge 138/1943
LAVORO - CONTROVERSIE INDIVIDUALI - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COPIA DEL RICORSO E DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - CONTENUTO - INVITO AL CONVENUTO A COSTITUIRSI NELLE FORME E NEL TERMINE DI CUI ALL'ART. 416 COD.PROC.CIV. - OMESSA PRESCRIZIONE - NON FONDATEZZA, NEI LIMITI DI CUI IN MOTIVAZIONE, DELLA QUESTIONE.
La omessa prescrizione dell'art. 413 di riprodurre, in un atto del processo civile, il contenuto di una norma processuale, e' priva di consistenza, in quanto la mancata conoscenza delle norme non rileva poi il principio della legale conoscenza della norma legislativa e questo non ha attinenza ne' con il principio di eguaglianza ne' con la tutela del diritto di difesa. (Non fondatezza - nei limiti di cui in motivazione - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 415 e 416 cod.proc.civ., testo novellato dalla L. n. 533 del 1973, denunciati, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., in quanto l'art. 414 - diversamente dall'art. 163, n. 7 - cod.proc.civ., non prescrive che nella copia del ricorso introduttivo e nel decreto di fissazione dell'udienza di trattazione da notificarsi al convenuto sia contenuto l'invito a costituirsi nel termine e nelle forme dell'art. 416).
Riguarda ancheart. 416 Codice di procedura civile
LAVORO - CONTROVERSIE INDIVIDUALI - INTERVENTO VOLONTARIO - POTERE-DOVERE DEL GIUDICE DI FISSARE UNA NUOVA UDIENZA - INSUSSISTENZA - PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO - LESIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
La diversita` di disciplina nel rito del lavoro dell'intervento volontario ex art. 419 c.p.c. e dell'intervento ex artt. 102, 106 e 107 c.p.c. richiamato dall'art. 420 c.p.c. non appare giustificata sussistendo identica esigenza di garantire il diritto di difesa delle parti originarie sia nei confronti dell'interveniente volontario che di quello coatto, che del litisconsorte necessario pretermesso. E' pertanto, costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 24 Cost. - l'art. 419 c.p.c. nella parte in cui, ove un terzo spieghi intervento volontario, non attribuisce al giudice il potere-dovere di fissare, con il rispetto del termine di cui all'art. 415 comma 5 (elevabile a quaranta giorni allorquando la notificazione ad alcuna delle parti originarie contumaci debba effettuarsi all'estero), una nuova udienza, non meno di dieci giorni prima della quale potranno le parti originarie depositare memoria; e di disporre che, entro cinque giorni, siano notificati alle parti originarie il provvedimento di fissazione e la memoria dell'interveniente, e che sia notificato a quest'ultimo il provvedimento di fissazione della nuova udienza.
Riguarda ancheart. 107 Codice di procedura civileart. 419 Codice di procedura civileart. 420 Codice di procedura civileart. 416 Codice di procedura civileart. 267 Codice di procedura civileart. 418 Codice di procedura civilee altri 1
LAVORO - CONTROVERSIE INDIVIDUALI - COSTITUZIONE TARDIVA DEL CONVENUTO - DECADENZA IN ORDINE AI MEZZI DI PROVA - FACOLTA' DEL GIUDICE DI AMMETTERLI - NON COMPARABILITA' DELLA POSIZIONE DELL'INGIUNTO EX ART. 641 C.P.C. E DEL CONVENUTO - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 COST. - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Non applicandosi al rito del lavoro la disciplina della costituzione tardiva prevista nel rito ordinario, non puo` configurarsi una ingiusta disparita` tra il contumace volontario e il convenuto che non si costituisce nei termini stabiliti per il processo del lavoro. Del resto, l'art. 420, quinto comma, c.p.c. consente al giudice del lavoro di ammettere, all'udienza di discussione mezzi di prova che le parti non abbiano potuto proporre prima. Stante il principio della conoscenza legale delle norme, non si traduce in violazione dei diritti di difesa il fatto che l'art. 415 c.p.c. non preveda l'espressa comunicazione al convenuto del termine di costituzione e delle relative decadenze in ordine ai mezzi di prova ed alla produzione di documenti. Nemmeno e` possibile rinvenire una irrazionale disparita` di trattamento rispetto a quanto previsto dall'art. 641 c.p.c., attesa la diversita` di posizione tra il convenuto e l'ingiunto. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 24 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 415 e 416 c.p.c.). - Cfr. sentenze nn. 13/1977 e 65/1980.
sentenza 61/1980massima n. 11480 Riguarda ancheart. 416 Codice di procedura civile
LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN MATERIA DI) - TERMINI DI COMPARIZIONE - ASSERITA INCONGRUITA' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Ai sensi del secondo comma dell'art. 416 c.p.c. sono soggette a preclusione soltanto le tardive eccezioni in senso proprio, alla stessa guisa che l'art. 420, quinto comma c.p.c. consente al convenuto, costituitosi all'udienza di discussione, e allo stesso attore, di proporre mezzi di prova che non hanno potuto proporre prima. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 415 e 416 c.p.c. in quanto prevederebbero un termine di comparizione sufficientemente congruo per consentire al convenuto di svolgere le sue difese). - Cfr. sent. 13/1977
sentenza 62/1980massima n. 11474 Riguarda ancheart. 416 Codice di procedura civile