Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Opposizione a decreto ingiuntivo - Sola declinatoria di competenza ad opera del giudice dell'opposizione - Conseguenze - Fattispecie. · PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA In genere.
In materia di opposizione a decreto ingiuntivo, la pronuncia con cui il giudice dichiara la propria incompetenza non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione, dovendo contenere necessariamente, ancorché in forma implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, sicché quello che trasmigra innanzi al 42 <!-- pag. 43 --> giudice ad quem non è più una causa di opposizione a decreto ingiuntivo, bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato il provvedimento del Giudice di pace che, nel declinare la competenza per valore e territorio e rimettere l'intera controversia al Tribunale, avrebbe dovuto, nell'esercizio della sua competenza funzionale a decidere sull'opposizione, revocare il decreto ingiuntivo opposto, senza disporre la sospensione del giudizio).
Cass. civ. n. 2184/2026Sez. 2Rv. 676802-01
Riguarda ancheart. 38 Codice di procedura civileart. 39 Codice di procedura civileart. 40 Codice di procedura civileart. 42 Codice di procedura civileart. 43 Codice di procedura civileart. 46 Codice di procedura civilee altri 2
Precedenti: 663541-01
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE Separazione personale dei coniugi - Verbale di separazione consensuale munito di omologa del Tribunale - Titolo esecutivo - Divieto di duplicazione - Fondamento - Fattispecie.
In tema di separazione personale dei coniugi, il verbale di separazione consensuale munito di omologa del tribunale, che stabilisce l'importo dovuto a titolo di mantenimento del figlio, costituisce titolo esecutivo, idoneo anche all'iscrizione di ipoteca giudiziale, con la conseguenza che difetta l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. nella domanda volta ad ottenere un secondo titolo per la quantificazione del credito. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, che aveva riconosciuto l'interesse della creditrice ad ottenere in via monitoria un secondo titolo esecutivo per la quantificazione del credito di mantenimento risultante dal verbale di separazione consensuale omologato, nonostante questo costituisse già titolo esecutivo, idoneo anche all'iscrizione di ipoteca giudiziale).
Cass. civ. n. 34848/2025Sez. 1Rv. 677077-01
Riguarda ancheart. 100 Codice di procedura civileart. 474 Codice di procedura civileart. 158 Codice civile
Precedenti: 674622-01, 638878-01
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' (LIQUIDITA' DEL CREDITO) - PROVA SCRITTA Procedimento di ingiunzione - Decreto di estinzione del giudizio amministrativo - Regolamento delle spese - Condanna generica ex art. 278 c.p.c. - Qualificabilità - Esclusione - Conseguenze.
In tema di procedimento di ingiunzione, il decreto di estinzione del giudizio amministrativo pronunciato dal presidente del TAR ai sensi dell'art. 26 della l. n. 1034 del 1971 (come modificato dall'art. 9 della l. n. 205 del 2000) ha natura ordinatoria di rito e non attribuisce alcun potere di regolazione o liquidazione delle spese (spettante al collegio solo in caso di rigetto dell'opposizione), sicché non è qualificabile come condanna generica ex art. 278 c.p.c., non forma giudicato sull'an debeatur delle spese e non integra prova scritta idonea a fondare la domanda monitoria, neppure se accompagnato dalla parcella vistata dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati.
Cass. civ. n. 26531/2025Sez. 2Rv. 676928-01
Riguarda ancheart. 26 legge 1034/1971art. 9 legge 205/2000art. 278 Codice di procedura civileart. 634 Codice di procedura civile
Precedenti: 649295-01
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO Opposizione a decreto ingiuntivo - Regolamento preventivo di giurisdizione - Ammissibilità - Fondamento.
Il regolamento preventivo di giurisdizione è ammissibile anche in pendenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, poiché l'adozione del provvedimento monitorio non costituisce decisione nel merito ai sensi dell'art. 41 c.p.c..
Cass. civ. n. 22032/2025Sez. URv. 675910-01
Riguarda ancheart. 41 Codice di procedura civileart. 641 Codice di procedura civileart. 645 Codice di procedura civile
Precedenti: 650459-01, 500215-01, 675634-01
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - IN GENERE Liquidazione dei compensi in favore del CTU - Decreto successivo alla definizione del giudizio - Abnormità - Conseguenze - Opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Esclusione - Ricorribilità per cassazione ex art. 111 Cost. - Fondamento - Termine.
Il giudice, una volta definito il giudizio e regolato con sentenza l'onere delle spese processuali, non ha più il potere di provvedere alla liquidazione dei compensi in favore del consulente tecnico d'ufficio e, pertanto, ove emesso, tale provvedimento risulta abnorme; peraltro, trattandosi di atto reso da un giudice in carenza di potere ed idoneo ad incidere in modo definitivo su posizioni di diritto soggettivo, avverso lo stesso è ammissibile non già l'opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, quanto il ricorso straordinario per cassazione, ex art. 111 Cost., da proporre nel rispetto del termine ex art. 327 c.p.c., senza che possa ravvisarsi alcuna lesione del diritto del consulente tecnico d'ufficio a ottenere il compenso per la propria prestazione, ben potendo egli chiedere il decreto ingiuntivo ex art. 633, n. 3), c.p.c..
Cass. civ. n. 20608/2025Sez. 2Rv. 675689-01
Riguarda ancheart. 111 Costituzioneart. 327 Codice di procedura civileart. 170 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).
Precedenti: 645345-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).