Art. 641 c.p.c.Accoglimento della domanda

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 dicembre 1995 al 7 novembre 2002. Leggi il testo vigente →

[1]Se esistono le condizioni previste nell'articolo 633, il giudice, con decreto motivato, ingiunge all'altra parte di pagare la somma o di consegnare la cosa o la quantita' di cose chieste o invece di queste la somma di cui all'articolo 639 nel termine di ((quaranta giorni,)) con l'espresso avvertimento che nello stesso termine puo' essere fatta opposizione a norma degli articoli seguenti e che, in mancanza di opposizione, si procedera' a esecuzione forzata.

[2]((Quando concorrono giusti motivi, il termine puo' essere ridotto sino a dieci giorni oppure aumentato a sessanta.)) Se l'intimato risiede nelle province libiche o in territori soggetti alla sovranita' italiana, il termine non puo' essere minore di trenta, ne' maggiore di centoventi giorni.

[3]Nel decreto, eccetto per quello emesso sulla base di titoli che hanno gia' efficacia esecutiva secondo le vigenti disposizioni, il giudice liquida le spese e le competenze e ne ingiunge il pagamento. 48

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Successivamente la Corte Costituzionale

48

Successivamente la Corte Costituzionale con sentenza 31 dicembre 1986, n. 303 (in G.U. 1a ss. 9 gennaio 1987, n. 2) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2 della L. 10 maggio 1976, n. 358 (che ha modificato il comma 3 del presente articolo).

Testo vigente dal 21 dicembre 1995 al 7 novembre 2002 · versione 78 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art641 · fonte su Normattiva