Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
SFRATTO (PROCEDIMENTO PER LA CONVALIDA) - MANCATA COMPARIZIONE DELL'INTIMATO - CONSEGUENZE - OMESSA PREVISIONE DELL'OBBLIGO DI INDICARLE NELL'ATTO DI CITAZIONE - ORDINANZA DI CONVALIDA - APPELLO E REVOCAZIONE - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLE QUESTIONI. - COD.PROC.CIV., ARTT. 660, 663, COMMA PRIMO, E 668. - COST., ARTT. 3, COMMA PRIMO, 24, COMMA SECONDO, E 111, COMMA PRIMO.
Vanno dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimita` costituzionale gia` dichiarate infondate con precedenti pronunce quando il giudice a quo non prospetti argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli gia` esaminati dalla Corte. Le lamentate carenze o inadeguatezze di uno strumento processuale non sono risolvibili se non tramite una pronuncia additiva, creatrice di un testo normativo suscettibile di molteplici, possibili, formulazioni quale puo` risultare esclusivamente dall'attivita` legislativa. Nel procedimento per convalida di sfratto non sono rilevanti le questioni relative all'impugnazione dell'ordinanza di convalida. (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 660, 663, comma primo, e 668 c.p.c. in riferimento agli artt. 3, comma primo, 24, comma secondo, e 111, comma primo, Cost.). - cfr. sentenze nn. 89/1972, 171/1974 e 94/1979.
sentenza 69/1988massima n. 10243 Riguarda ancheart. 660 Codice di procedura civileart. 663 Codice di procedura civile
SFRATTO (PROCEDIMENTO PER LA CONVALIDA) - OPPOSIZIONE TARDIVA ALLA CONVALIDA DI SFRATTO - ESCLUSIONE DECORSI DIECI GIORNI DALL'INIZIO DELL'ESECUZIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - COD.PROC.CIV., ART. 668, COMMA SECONDO. - COST., ART. 24, COMMA PRIMO.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita`, quando il giudice a quo non abbia minimamente motivato in ordine alla rilevanza della questione e neppure abbia svolto la pre- scritta delibazione in ordine alla non manifesta infondatezza della medesima. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 24, comma primo, Cost. - dell'art. 668, comma secondo, cod.proc.civ., nella parte in cui esclude l'ammissibilita` del- l'opposizione tardiva a convalida di sfratto decorsi dieci giorni dall'inizio dell'esecuzione).
sentenza 74/1988massima n. 10248 SFRATTO (PROCEDIMENTO PER LA CONVALIDA) - OPPOSIZIONE DELL'INTIMATO - OPPOSIZIONE TARDIVA - POSSIBILITA' DI SANARE LA MOROSITA' - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Accertati i presupposti di ammissibilita` dell'opposizione tardiva alla convalida di licenza o di sfratto e venuta meno l'ordinanza di convalida, ben puo` il conduttore, nell'ordinario giudizio di cognizione che si instaura, avvalersi, in limine litis, della facolta` di sanare la morosita`. (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., della questione di legittimita` costituzionale relativa all'art. 668 cod.proc.civ.,nella parte in cui - ad avviso del giudice a quo - non consentirebbe all'opponente tardivo, che non abbia avuto tempestiva notizia dell'intimazione per irregolarita` della notifica o caso fortuito, di sanare la morosita`, avvalendosi del beneficio di cui all'art. 55, L. n. 392 del 1978). - circa i casi in cui e` consentita l'opposizione tardiva, v. S.n.89/1972:
LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - USO DI ABITAZIONE O ALTRO USO - PROCEDIMENTI SPECIALI - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 31 e 41 Cost., della legge 27 luglio 1978, n. 392 nel suo complesso e in relazione agli artt. 30 e 82 nonche' dei capi I e III del titolo I, inoltre, degli artt. da 657 a 669 c.p.c. e dei titoli I e IV del capo II stesso codice in materia di locazioni e dei procedimenti giurisdizionali speciali a tali materie relativi, in quanto il giudice a quo ha omesso qualunque motivazione sulla rilevanza delle stesse, contravvenendo al disposto dell'art. 23 l. 11 marzo 1953, n. 87. - Con la stessa ordinanza la Corte ha dichiarato manifestamente infondata, perche' gia' decisa, la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., dell'art. 3 l. 27 luglio 1978, n. 392, in relazione agli artt. 29, 38 e 56 st. l. (s. n. 252/1983).
Riguarda ancheart. 658 Codice di procedura civileart. 663 Codice di procedura civileart. 665 Codice di procedura civileart. 657 Codice di procedura civileart. 659 Codice di procedura civileart. 661 Codice di procedura civilee altri 6
PROCEDIMENTO CIVILE - CONVALIDA DI SFRATTO - ASSENZA DELL'INTIMATO - OPPOSIZIONE TARDIVA - PRESUPPOSTI - IRREGOLARITA' DELLA NOTIFICA DELL'INTIMAZIONE O CASO FORTUITO O FORZA MAGGIORE - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL CONTUMACE NEL GIUDIZIO ORDINARIO - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Al legislatore e` consentito di differenziare i modi della tutela giurisdizionale onde adeguarli al conseguimento di determinate finalita` tra le quali quella di definire il giudizio evitando abusi del diritto di difesa da parte del conduttore che inizi a protrarre eccessivamente il godimento del bene locato. Non e` confrontabile la situazione regolata dall'art. 668 c.p.c. (seguendo l'opposizione tardiva ad un procedimento di convalida immediatamente esecutivo, che conclude il procedimento speciale) con l'istituto della rimessione in termini del contumace ex art. 294 c.p.c., risultando giustificato il maggior rigore della regolamentazione dell'opposizione tardiva in vista della peculiarita` della situazione. Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 668 comma 1 c.p.c., sollevata deducendo la disparita` di trattamento nell'esercizio del diritto di difesa fra il convenuto contumace in giudizio di cognizione ordinario ed il convenuto in procedimento di convalida che, per opporsi tardivamente, deve fornire la prova di un impedimento dovuto a caso fortuito o forza maggiore o dell'irregolarita` della notifica. - Cfr. sent. nn. 89/1972; 94/1973.
PROCEDIMENTO CIVILE - INGIUNZIONE (PROCEDIMENTO PER) - CONVALIDA DI SFRATTO - OPPOSIZIONE TARDIVA - SUBORDINAZIONE AL PREVENTIVO DEPOSITO PER IL CASO DI SOCCOMBENZA - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - IUS SUPERVENIENS - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale degli artt. 651 e 668, comma terzo, cod. proc. civ., nella parte in cui - in asserito contrasto con l'art. 24, comma secondo, Cost. - subordinano l'opposizione tardiva al preventivo deposito per il caso di soccombenza, essendo stato il primo di detti articoli (relativo alla opposizione tardiva al decreto ingiuntivo) abrogato dalla sopravvenuta legge 18 ottobre 1977, n. 793, ed il secondo (riguardante l'opposizione tardiva alla convalida di sfratto) sostituito, nella disposizione impugnata, dalla medesima legge. - S. nn. 56/1963 e 83/1963, che hanno dichiarato la questione di cui sopra non fondata. O. n. 63/1964, che ha dichiarato la stessa manifestamente infondata.
sentenza 49/1978massima n. 14420 Riguarda ancheart. 651 Codice di procedura civile
LOCAZIONE - PROCEDIMENTO PER CONVALIDA DI SFRATTO - OPPOSIZIONE DOPO LA CONVALIDA - COD. PROC. CIV., ART. 668, PRIMO COMMA - NON VIOLA GLI ARTT. 3, 24 E 111 DELLA COSTITUZIONE - GIUSTIFICAZIONE CON LA PARTICOLARE STRUTTURA DEL PROCEDIMENTO SPECIALE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 668 c.p.c. proposte in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, sia perche', anche in questo caso, il trattamento differenziato e' giustificato dalla particolare struttura del procedimento speciale, sia perche' l'opposizione alla convalida pronunciata in assenza dell'intimato costituisce il mezzo migliore che la legge possa apprestare per assicurare la tutela giurisdizionale; ed invero con tale forma di impugnazione il procedimento segue il suo corso regolare con tutte le garanzie del rito ordinario.
LOCAZIONE - PROCEDIMENTO PER CONVALIDA DI SFRATTO - OPPOSIZIONE DOPO LA CONVALIDA - COD. PROC. CIV., ART. 668, PRIMO COMMA - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 111 DELLA COSTITUZIONE - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE - INAMMISSIBILITA'.
Non e' ammissibile, per mancanza di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 668 c.p.c. sollevata nel senso che la norma impugnata, ammettendo soltanto il rimedio della opposizione tardiva, precluderebbe il ricorso per cassazione avverso la ordinanza di convalida, che sostanzialmente ha valore di sentenza, con cio' violando l'art. 111 della Costituzione. Il giudice a quo ha infatti preso occasione dall'art. 668 del codice di procedura civile per proporre una questione di legittimita' costituzionale, la cui risoluzione non e' necessaria per il giudizio di sua competenza.
LOCAZIONE - PROCEDIMENTO PER CONVALIDA DI SFRATTO - OPPOSIZIONE DOPO LA CONVALIDA - COD. PROC. CIV., ART. 668, PRIMO COMMA - IPOTESI IN CUI L'INTIMATO, PUR AVENDO AVUTO CONOSCENZA DELLA CITAZIONE, NON SIA POTUTO COMPARIRE ALL'UDIENZA PER CASO FORTUITO O PER FORZA MAGGIORE - NON E' GARANTITO IL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
L'art. 668 primo comma del codice di procedura civile (opposizione dopo la convalida) e' viziato di illegittimita' costituzionale, limitatamente alla parte in cui non consente la tardiva opposizione all'intimato che, pur avendo avuto conoscenza della citazione, non sia potuto comparire all'udienza per caso fortuito o forza maggiore. Il principio del comportamento volontario del conduttore, posto a fondamento ed a giustificazione della convalida, richiede che, anche l'intimato il quale si trovi nelle sopraindicate condizioni per circostanze non dipendenti dalla sua volonta', possa esercitare il diritto di difesa mediante la tardiva opposizione alla convalida.
PROCEDIMENTO CIVILE - LOCAZIONE - CODICE DI PROCEDURA CIVILE, ART. 668, TERZO COMMA - OPPOSIZIONE ALLA INTIMAZIONE CONVALIDATA DI SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE - OBBLIGO DEL DEPOSITO PER IL CASO DI SOCCOMBENZA - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA NEL SENSO DELLA NON FONDATEZZA - INSUSSISTENZA DI NUOVI MOTIVI - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Cfr.: Ord. 24/1956 D - S. n. 83/1963.
PROCESSO CIVILE - OBBLIGO DEL DEPOSITO NELL'OPPOSIZIONE ALLA CONVALIDA DI SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE - FUNZIONE - QUESTIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - INFONDATEZZA. (COD. PROC. CIV., ART. 668, TERZO COMMA; COST., ARTT. 3 E 24).
In analogia a quanto gia' fu deciso con la sent. n. 56 del 1963, riguardo all'art. 651 c.p.c., deve dichiararsi non fondata la questione di legittimita' costituzionale del terzo comma dell'art. 668 c. p.c., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.. Invero, anche per il deposito disposto dal citato art. 668, puo' rilevarsi che esso, di modestissima entita', non lede la garanzia costituzionale di agire in giudizio a tutela delle proprie posizioni soggettive tutelate dall'ordinamento giuridico, bensi' ha solo la funzione, meramente ammonitrice, di invitare i soggetti interessati a mostrare un particolare senso di responsabilita' in occasione dell'opposizione ad atti di esecuzione sui quali gia' abbia avuto modo di esercitarsi il vaglio del giudice.