Art. 703 c.p.c.Domande di reintegrazione e di manutenzione nel possesso

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[1]Le domande di reintegrazione e di manutenzione nel possesso si propongono con ricorso al pretore competente a norma dell'articolo 21.

[2]Il pretore provvede per la reintegrazione del possesso a norma degli articoli 689 e seguenti.

[3]Egualmente provvede sulla domanda di manutenzione, quando vi e' pericolo di danno grave e immediato; altrimenti fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a se' e stabilisce il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 1993 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art703 · fonte su Normattiva