Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Processo penale - Prove - Testimonianza indiretta - Divieto di utilizzazione della testimonianza resa da ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria sul contenuto delle dichiarazioni da loro ritualmente documentate e verbalizzate - Principio di diritto, vincolante per il giudice di rinvio, affermante la possibilità per gli appartenenti alla polizia giudiziaria di riferire sulle notizie apprese da persone informate sui fatti, le cui dichiarazioni non siano state verbalizzate, pur sussistendo le condizioni per procedere alla loro formale assunzione e verbalizzazione - Irragionevole disparità di trattamento tra imputati, con lesione indiretta del diritto di difesa e dei principi del giusto processo - Illegittimità costituzionale della disposizione, ove interpretata nel senso censurato.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 195, comma 4, cod. proc. pen., ove interpretato nel senso che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono essere chiamati a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese dai testimoni soltanto se acquisite con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lettere a ) e b ), cod. proc. pen. e non anche nel caso in cui, pur ricorrendone le condizioni, tali modalità non siano state osservate. E', infatti, irragionevole e, nel contempo, lesivo del diritto di difesa e dei principi del giusto processo ritenere che la testimonianza de relato possa essere utilizzata qualora si riferisca a dichiarazioni rese con modalità non rispettose delle disposizioni degli artt. 351 e 357, comma 2, lettere a ) e b ), cod. proc. pen., pur sussistendo le condizioni per la loro applicazione, mentre non lo sia qualora la dichiarazione sia stata ritualmente assunta e verbalizzata. In tal caso, infatti, si finirebbe per dare rilievo processuale - anche decisivo - ad atti processuali compiuti eludendo obblighi di legge, mentre sarebbero in parte inutilizzabili quelli posti in essere rispettandoli.
Processo penale - Testimonianza indiretta - Divieto di rendere dichiarazioni 'de relato' per gli appartenenti alla polizia giudiziaria - Assunto contrasto con i principî di eguaglianza e di ragionevolezza e di parità delle parti nel processo e con il diritto di difesa - Assenza di profili nuovi rispetto a quelli già valutati con precedenti pronunce - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 97, 101, 111 e 112 della Costituzione, dell’ art. 195, comma 4, cod. proc. pen., nella parte in cui vieta agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria di rendere testimonianza sul contenuto delle dichiarazioni acquisite dai testimoni con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lettere a) e b), dello stesso codice. Successivamente all'ordinanza di rimessione, infatti, questioni identiche sollevate dal medesimo rimettente sono state dichiarate manifestamente infondate, e non risultano profili nuovi rispetto a quelli già valutati con le precedenti pronunce. - V, in particolare, ordinanza n. 293/2002 nonché sentenza n. 32/2002 e ordinanza n. 292/2002.
Processo penale - Formazione della prova - Divieto di testimonianza indiretta per ufficiali e agenti di polizia sul contenuto di dichiarazioni acquisite da testimoni (ex artt. 351 e 357 cod. proc. pen.) - Lamentata irragionevolezza della disciplina, con disparità di trattamento, rispetto alla disciplina generale della testimonianza indiretta e a quella prevista per gli investigatori privati - Sopravvenuto mutamento del quadro costituzionale di riferimento - Non fondatezza della questione.
Alla luce del nuovo sistema normativo e, soprattutto, del principio costituzionale del contraddittorio nella formazione della prova secondo l'attuale formulazione dell'art. 111 Cost., non può porsi una questione di legittimità per la norma dell'art. 195, comma 4, del codice di procedura penale, che pone il divieto della testimonianza indiretta per gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni, con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, cod. proc. pen. La norma in questione non determina, pertanto, una irragionevole disparità di trattamento della testimonianza degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria: a) rispetto a quella resa da privati, o a quella consentita "negli altri casi", dal momento che essa mira a precludere che venga introdotto come prova in giudizio il contenuto di dichiarazioni consacrate in verbali di cui è vietata l'acquisizione (salva l'ipotesi indicata dall'art. 512 cod. proc. pen.); b) o rispetto alla disciplina dell'incompatibilità a testimoniare degli investigatori privati, poiché eventuali interpretazioni di tale disciplina dirette ad aggirare le regole di esclusione probatoria si porrebbero in contrasto con l'art. 111, quarto comma, della Costituzione. Pertanto non è fondata la questione di legittimità costituzionale dello stesso articolo 195 sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. - Sulla dichiarazione di illegittimità della stessa norma, nella sua originaria formulazione, v. sentenza (qui richiamata) n. 24/1992. - Sulla regola di esclusione probatoria dettata dal nuovo testo dell'art. 500, comma 2, cod. proc. pen., v. ordinanza (citata) n. 36/2002.
sentenza 32/2002massima n. 26780 Riguarda ancheart. 4 legge 63/2001
Processo penale - Formazione della prova - Divieto di testimonianza indiretta per ufficiali e agenti di polizia sul contenuto di dichiarazioni acquisite da testimoni (ex artt. 351 e 357 cod. proc. pen.) - Lamentata compressione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio - Prospettazione della questione in termini ipotetici - Manifesta inammissibilità.
Manifesta inammissibilità - per difetto di rilevanza, in quanto prospettata in termini meramente ipotetici o astrattamente, senza che abbia alcuna connessione con i giudizi ai quali dovrebbe riferirsi - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 4, del codice di procedura penale, che pone il divieto della testimonianza indiretta degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria sulle dichiarazioni ricevute dalle persone informate sui fatti con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lettera b) e c) cod. proc. pen.
sentenza 32/2002massima n. 26781 Riguarda ancheart. 4 legge 63/2001
Processo penale - Formazione della prova - Divieto di testimonianza indiretta per ufficiali e agenti di polizia sul contenuto di dichiarazioni acquisite da testimoni (ex artt. 351 e 357 cod. proc. pen.) - Ritenuta operatività del divieto solo in caso di indagini svolte d’iniziativa e non anche nel caso di indagini delegate dal pubblico ministero - Assunta disparità di disciplina, con violazione del diritto di difesa e del principio di parità tra accusa e difesa - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 4, del codice di procedura penale relativo al divieto della testimonianza indiretta per gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria sul contenuto di dichiarazioni acquisite da testimoni. Detta questione non ha, infatti, rilevanza nel giudizio 'a quo', dal momento che essa è stata sollevata sul presupposto interpretativo che il divieto operi solo nel caso di attività di indagine di iniziativa della polizia giudiziaria (e non anche nel caso di attività delegata dal pubblico ministero), e che il rimettente aveva comunque deciso nel senso di assumere la testimonianza dell'ufficiale di polizia alla stregua di quella interpretazione.
sentenza 32/2002massima n. 26782 Riguarda ancheart. 4 legge 63/2001
Processo penale - Acquisizione di prove - Dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da imputati in procedimento connesso, che si siano avvalsi della facoltà di non rispondere - Divieto di testimonianza 'de relato' per ufficiali e agenti di polizia giudiziaria - Asserita, irragionevole, disparità di trattamento, con violazione del diritto di difesa dell’offeso del reato e del principio di parità tra le parti del processo - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 4, del codice di procedura penale, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 111 e 112 della Costituzione, in quanto prevede il divieto della testimonianza 'de relato' per i soli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria. Analoghe questioni sono state infatti dichiarate infondate, in riferimento all'art. 3 Cost., successivamente all'ordinanza di rimessione, mentre, in relazione agli altri parametri va rilevato che la norma è coerente con la regola di esclusione probatoria di cui all'art. 500, comma 2, cod. proc. pen. e costituisce espressione di un principio assunto a regola costituzionale, essendo finalizzata ad evitare l'elusione del contraddittorio nella formazione della prova. - V., quali precedenti alla decisione ivi richiamati, sentenze nn. 32/2002, 24/1992 e ordinanza n. 36/2002.
Processo penale - Acquisizione di prove - Divieto per ufficiali e agenti della polizia giudiziaria di deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni e utilizzazione dei verbali usati per le contestazioni al solo fine di valutare la credibilità del teste - Prospettata irragionevolezza della disciplina, con violazione dei principî del giusto processo, di parità delle parti nel processo e di obbligatorietà dell’azione penale - Questione già esaminata - Carenza di profili nuovi - Manifesta infondatezza.
Manifesta infondatezza, in quanto trattasi di questioni già dichiarate non fondate e manifestamente infondate, delle questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 97, 101, 111 e 112 Cost., e concernenti, rispettivamente, l'art. 195, comma 4, cod. proc. pen., nella parte in cui vieta agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria di rendere testimonianza sul contenuto delle dichiarazioni acquisite dai testimoni con le modalità di cui ai successivi artt. 351 e 357, comma 2, lettere a) e b), e l'art. 500, stesso codice, nella parte in cui consente di utilizzare i verbali usati per le contestazioni solo al fine di valutare la credibilità del teste. - V., quali precedenti alle decisioni, ivi richiamati sentenza n. 32/2002, ordinanze nn. 292 e 36/2002.
Riguarda ancheart. 500 Codice di procedura penale
Processo penale - Acquisizione di prove - Divieto di testimonianza indiretta per ufficiali e agenti di polizia giudiziaria - Asserita, ingiustificata, discriminazione rispetto ai testimoni «comuni» e agli investigatori privati - Questione già esaminata - Mancata prospettazione di profili diversi o ulteriori - Manifesta infondatezza.
Manifesta infondatezza, trattandosi di questione già dichiarata non fondata e manifestamente infondata, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 4, del codice di procedura penale, censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui vieta agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria di deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni, con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lettere a) e b), dello stesso codice. - V. la sentenza n. 32/2002, cui hanno fatto seguito le ordinanze nn. 292 e 293/2002, richiamate con riferimento a questioni analoghe nonché la sentenza n. 24/1992 e l'ordinanza n. 36/2002, citate sempre in tema di testimonianza indiretta di appartenenti alla polizia giudiziaria.
Processo penale - Acquisizione di prove - Divieto di testimonianza indiretta per ufficiali e agenti di polizia giudiziaria - Ritenuta operatività soltanto nel caso di attività di indagine delegata dal pubblico ministero e non se l’attività sia assunta di propria iniziativa dalla polizia giudiziaria - Prospettata lesione del diritto di difesa e del principio di parità delle parti del processo - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Manifesta inammissibilità, per difetto di rilevanza nel giudizio 'a quo', della questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 4, del codice di procedura penale, denunziato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui vieta agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria di deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lettera a), dello stesso codice. - V., per questione identica, la citata sentenza n. 32/2002.
PROCESSO PENALE - ACQUISIZIONE DI PROVE - TESTIMONIANZA INDIRETTA - DIVIETO AGLI UFFICIALI DI POLIZIA GIUDIZIARIA DI DEPORRE SUL CONTENUTO DI DICHIARAZIONI ASSUNTE DAI TESTIMONI (A NORMA DEGLI ARTT. 351 E 357 COD. PROC. PEN.) - ASSERITA DIFFERENZIAZIONE PRIVA DI GIUSTIFICAZIONE, RISPETTO ALLA TESTIMONIANZA INDIRETTA DEI TESTIMONI «COMUNI», CON INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA E SUL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCESSO - QUESTIONE GIÀ OGGETTO DI ESAME - ASSENZA DI PROFILI DIVERSI O ULTERIORI - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.195, comma 4, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui, vietando agli ufficiali ed agli agenti di polizia giudiziaria di rendere testimonianza sul contenuto delle dichiarazioni acquisite con le modalità di cui agli articoli 351 e 357, comma 2, lettere a) e b), dello stesso codice, riprodurrebbe la norma di cui al medesimo art. 195, comma 4, dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 24 del 1992. Non risultano, infatti, profili diversi o aspetti ulteriori rispetto a quelli già valutati, successivamente alle ordinanze di rimessione, anche in relazione ad altri parametri costituzionali, relativamente ad analoghe questioni, sollevate sulla base di argomentazioni che traevano anch'esse spunto dalla sentenza n. 24 del 1992, e dichiarate non fondate e manifestamente infondate. – Per la non fondatezza di analoga questione, rinvio alla sentenza n. 32/2002. – Per la manifesta infondatezza di analoghe questioni, rinvio alle ordinanze n. 292, n. 293 e 325/2002.
PROCESSO PENALE - DICHIARAZIONI DELLA PERSONA OFFESA CONTENUTE NELLA DENUNCIA-QUERELA - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - TESTE IRREPERIBILE GIA' ESCUSSO DALLA POLIZIA GIUDIZIARIA - DIVIETO DI "TESTIMONIANZA INDIRETTA", SIA SECONDO IL CODICE SIA SECONDO LA LEGGE DI DELEGA, PER GLI UFFICIALI E GLI AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - ECCEZIONE DEL TUTTO INGIUSTIFICATA NEL COMPLESSO DELLA NORMATIVA - IRRAGIONEVOLEZZA - NORMA GIA' DICHIARATA COSTITUZIONALMENTE ILLEGITTIMA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale avente ad oggetto una norma dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 24/1992. red.: F. Mangano
PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - TESTE IRREPERIBILE GIA' ESCUSSO DALLA POLIZIA GIUDIZIARIA - DIVIETO DI "TESTIMONIANZA INDIRETTA", SIA SECONDO IL CODICE SIA SECONDO LA LEGGE DI DELEGA, PER GLI UFFICIALI E GLI AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - ECCEZIONE DEL TUTTO INGIUSTIFICATA NEL COMPLESSO DELLA NORMATIVA - IRRAGIONEVOLEZZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
La disposizione dell'art. 195, quarto comma, cod.proc.pen., che vieta la testimonianza indiretta degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, rappresenta un'eccezione, sia rispetto alla disciplina dell'art. 195 nel suo complesso (ved. massima D), sia rispetto alla regola generale sulla capacita' di testimoniare, in quanto gli appartenenti alla polizia giudiziaria hanno capacita' di testimoniare come ogni persona (art. 196). Tale eccezione, sotto qualsiasi profilo la si consideri, appare sfornita di ragionevole giustificazione, non potendo ritenersi che gli appartenenti alla polizia giudiziaria siano meno affidabili del testimone comune, tanto piu' se si considera, oltre al ruolo e alla funzione che la legge attribuisce alla polizia giudiziaria (art. 55 e tit. IV del libro V del codice di procedura penale), che in certi casi la testimonianza indiretta della polizia giudiziaria, che ha operato nell'immediatezza, quando l'esame dei testimoni-fonte sia impossibile per morte, infermita' o irreperibilita' (art. 195, terzo comma, cod.proc.pen.) puo' risultare fondamentale per l'accertamento dei fatti. Ne' puo' obiettarsi che il divieto in questione trovi giustificazione nei principi generali che informano il nuovo processo penale, e tanto meno in quello dell'oralita' della prova. Pertanto, per violazione dell'art. 3 Cost. - assorbiti gli altri profili prospettati in riferimento agli artt. 24, primo e secondo comma, 111, primo comma, e 112 Cost. - l'art. 195, quarto comma, cod.proc.pen., va dichiarato illegittimo. Per le stesse ragioni deve anche riconoscersi la incostituzionalita' dell'art. 2, n. 31, secondo periodo, della legge di delega 16 febbraio 1987, n. 81, nella parte relativa al divieto - del quale l'art. 195, quarto comma, cod.proc.pen. costituisce puntuale attuazione - di utilizzazione, agli effetti del giudizio, attraverso testimonianza della polizia giudiziaria, delle dichiarazioni ad essa rese da testimoni.
sentenza 24/1992massima n. 18085 Riguarda anchelegge 81/1987
PROCESSO PENALE - ISTRUTTORIA DIBATTIMENTALE - TESTE GIA' ESCUSSO DALLA P.G. - DIVIETO DI TESTIMONIANZA INDIRETTA PER GLI UFFICIALI E GLI AGENTI DI P.G. ANCHE IN CASO DI SOPRAVVENUTA MORTE, INFERMITA' O IRREPERIBILITA' DEL TESTIMONE - DENUNCIATA LESIONE DEGLI ARTT. 3, 24, 102, 112 COST. - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Questione concernente norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 24/1992.
PROCESSO PENALE - ISTRUTTORIA DIBATTIMENTALE - TESTE IRREPERIBILE GIA' ESCUSSO DALLA P.G. - DIVIETO DI TESTIMONIANZA INDIRETTA SOLO PER GLI UFFICIALI E GLI AGENTI DI P.G. - DENUNCIATA LESIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA E DI EGUAGLIANZA, NONCHE' DI QUELLI DI EFFETTIVITA' DELL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE E DELL'OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Questione concernente norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 24/1991.
Riguarda anchelegge 81/1987
PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - TESTE DECEDUTO GIA' ESCUSSO DALLA P.G. - DIVIETO DI TESTIMONIANZA INDIRETTA PER I SOLI UFFICIALI ED AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA, UGUAGLIANZA E DI OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE - LESIONE DEL DIRITTO ALLA PROVA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Questione concernente norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima in parte qua. - S. n. 24/1992.
Riguarda anchelegge 81/1987
PROCESSO PENALE - ISTRUTTORIA DIBATTIMENTALE - DIVIETO PER GLI UFFICIALI ED AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA DI DEPORRE SUL CONTENUTO DELLE DICHIARAZIONI ACQUISITE DA TESTIMONI - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Questione concernente norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima. - v. S. n. 24/1992.
PROCESSO PENALE - ISTRUTTORIA DIBATTIMENTALE - TESTE GIA' ESCUSSO DALLA P.G. - DIVIETO DI TESTIMONIANZA INDIRETTA PER GLI UFFICIALI E AGENTI DI P.G. ANCHE IN CASO DI SOPRAVVENUTA MORTE, INFERMITA' O IRREPERIBILITA' DEL TESTIMONE - DENUNCIATA LESIONE DEGLI ARTT. 3, 24, 102, 112 COST. - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Questione concernente norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 24/1992.